Fotovoltaico, VIA e compatibilità paesaggistica: il TAR Lazio frena su aree idonee e silenzio-assenso

Fotovoltaico, VIA e compatibilità paesaggistica: il TAR Lazio frena su aree idonee e silenzio-assenso

I limiti delle semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili: la qualifica di “area idonea” non garantisce l’approvazione automatica e nei procedimenti di VIA non si applica mai il silenzio-assenso.

La spinta verso la transizione energetica e la semplificazione amministrativa per gli impianti a fonti rinnovabili (FER) si scontra spesso con la rigida necessità di tutelare il paesaggio. A tracciare un confine netto tra questi due interessi è intervenuto il TAR Lazio (Sezione Terza) con la sentenza n. 4135 del 5 marzo 2026.

La pronuncia, di estremo interesse per i professionisti tecnici e gli operatori del settore energetico, affronta nodi cruciali come l’applicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il reale perimetro autorizzativo delle cosiddette “aree idonee” affermando con forza il principio per cui la semplificazione amministrativa non può azzerare la tutela del paesaggio. Anche nelle aree idonee, o nelle loro vicinanze, i vincoli culturali e paesaggistici mantengono la loro forza e richiedono valutazioni specifiche caso per caso, impedendo automatismi autorizzativi.

Ecco i dettagli del caso e i principi di diritto stabiliti dai giudici amministrativi.

Il caso: un mega-impianto fotovoltaico e il veto della Soprintendenza

La controversia nasce dal ricorso di una società proponente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande taglia (31,67 MW) nel Comune di Cellere (VT).
Durante l’iter per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), iniziato nel 2021, sono sopravvenuti nuovi vincoli paesaggistici (dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area). Nonostante la Commissione Tecnica del MASE (Ministero dell’Ambiente) avesse dato parere favorevole al progetto (modificato dalla società per ridurre le interferenze), la Soprintendenza del MIC (Ministero della Cultura) ha espresso parere tecnico negativo. Questo ha generato un conflitto tra Ministeri, portando la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società ha quindi fatto ricorso al TAR contro il parere negativo del MIC.

Il TAR Lazio ha respinto in toto il ricorso della società, fissando alcuni paletti molto rigidi per la progettazione e l’autorizzazione degli impianti FER.

Niente silenzio-assenso per la VIA

Il primo e più dirompente principio riguarda le tempistiche della Pubblica Amministrazione. Il TAR ha chiarito che il meccanismo del silenzio-assenso (ex art. 17-bis della L. 241/1990) non è applicabile ai procedimenti di VIA. Il motivo risiede nel diritto comunitario: la Direttiva Europea 2011/92/UE impone che la valutazione dell’impatto ambientale si concluda sempre con un provvedimento espresso e motivato. Le inerzie o i ritardi della P.A. non possono mai tradursi in un’approvazione tacita quando sono in gioco tutele ambientali di derivazione europea.

Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può essere superato “puramente e semplicemente” dalla qualificazione dell’area come “idonea”

Un passaggio fondamentale per i progettisti riguarda l’interpretazione delle “aree idonee”. Il giudice ha stabilito che la qualificazione di un’area come “idonea” non comporta un’automatica assentibilità dell’intervento.

L’idoneità dell’area (anche alla luce del recente Decreto Aree Idonee) rappresenta una presunzione di favore per l’insediamento degli impianti, ma non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale. Nel caso specifico, i vincoli sopravvenuti e le relative fasce di rispetto imponevano un’analisi rigorosa che il progetto non aveva superato.

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha ragionato come se l’articolo 20 del D.lgs. 199/2021 avesse introdotto un divieto assoluto nella fascia di rispetto, ma ha semplicemente rilevato che le opere in progetto interferivano con aree direttamente tutelate dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e che, pertanto, non potevano essere ritenute “idonee”.

Il TAR precisa che questa affermazione del Ministero è “giuridicamente corretta”, ribadendo che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può essere superato “puramente e semplicemente dalla qualificazione dell’area”.

Autonomia del paesaggio e impatto cumulativo

Il TAR ha ribadito che la valutazione del Ministero della Cultura è espressione di discrezionalità tecnica fondata sull’art. 9 della Costituzione. Non esiste un obbligo per la Soprintendenza di “suggerire” modifiche per salvare il progetto (il cosiddetto dissenso costruttivo non è un obbligo assoluto): spetta al proponente presentare un’opera compatibile con i vincoli.

Inoltre, i giudici hanno ritenuto pienamente legittimo il diniego basato sull’impatto cumulativo: la Soprintendenza ha fatto bene a valutare il rischio di alterazione del paesaggio considerando non solo il nuovo impianto, ma anche la sua vicinanza ad altri impianti già autorizzati nella stessa zona.

Autonomia della tutela paesaggistica e “dissenso costruttivo”

Il giudice ha ribadito che la valutazione del Ministero della Cultura è espressione di discrezionalità tecnica e si fonda sull’art. 9 della Costituzione. Pertanto, non può essere “mediata” o attenuata per bilanciarla con l’interesse (pur legittimo e promosso dalla legge) alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Inoltre, la società lamentava che il MIC avesse espresso un diniego assoluto senza proporre modifiche (violando il principio del “dissenso costruttivo”). Il TAR ha risposto che non esiste un obbligo generalizzato per la P.A. di suggerire opere alternative per rendere assentibile il progetto: spetta al proponente presentare un progetto compatibile con i vincoli esistenti.

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi il focus “Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato“. La legislazione sulle aree idonee getta le basi per lo sviluppo del fotovoltaico alleggerendo la burocrazia. Per non farti trovare prova gratis e valuta il software per il fotovoltaico usato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.

 

 

 

Fonte: Read More