Fotovoltaico su edificio senza autorizzazioni: decadono gli incentivi?

Fotovoltaico su edificio senza autorizzazioni: decadono gli incentivi?

Il GSE può revocare gli incentivi per impianti fotovoltaici realizzati senza titoli edilizi? La sentenza del TAR Lazio chiarisce quando la decadenza è legittima

La sentenza del Tar Lazio n. 610/2026 affronta la possibilità per il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di dichiarare la decadenza dalle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici su edifici. La questione si concentra sull’effettiva necessità di titoli autorizzativi per la realizzazione di un impianto e sulla legittimità della procedura adottata dal Gestore nell’ambito del controllo documentale.

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Il caso

Il ricorrente ha impugnato, con regolare ricorso notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 7 marzo 2024, il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) del 19 dicembre 2023 che dichiarava la decadenza dalle tariffe incentivanti previste dal D.M. 6 agosto 2010 (pari a 0,360 €/kWh) per gli impianti della tipologia “impianto su edificio”. La decadenza era motivata dalla presunta falsità della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) del 16 marzo 2011, relativa a timbro, firma e data di acquisizione presso il Comune, e trasmessa dal soggetto responsabile all’ente.

Il ricorrente ha fondato il gravame sui seguenti motivi:

mancanza di titoli edilizi rilevanti: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, evidenziando che l’impianto fotovoltaico non richiedeva alcun titolo edilizio, ma unicamente una comunicazione di inizio lavori. La sua eventuale assenza non poteva, pertanto, giustificare la decadenza totale dagli incentivi;
tardività dell’esercizio del potere di decadenza: violazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, contestando che il provvedimento di decadenza fosse stato adottato oltre i termini previsti dalla legge, con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità;
irrilevanza delle carenze meramente formali: violazione dell’art. 21-octies della Legge 241/1990, sostenendo che l’annullamento non potesse fondarsi su un mero vizio formale, successivamente sanato, che non avrebbe potuto incidere sull’esito sostanziale del procedimento;
eccesso di potere per disparità di trattamento, rilevando che il Gestore avrebbe adottato comportamenti differenti in situazioni analoghe, limitandosi in altri casi all’archiviazione con riserva anziché disporre la revoca integrale degli incentivi;
mancata applicazione delle misure meno afflittive previste dalla legge: omessa applicazione della deroga prevista dall’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, in base alla quale, in presenza di violazioni non rilevanti, il Gestore avrebbe potuto applicare una riduzione degli incentivi, evitando la decadenza totale del beneficio.

Un impianto fotovoltaico può ricevere incentivi anche senza una CIL formalmente registrata?

I primi, terzo e quinto motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati, mentre il secondo e il quarto motivo risultano assorbiti in ragione dell’accoglimento dei precedenti.

Per quanto riguarda il primo e il terzo motivo, strettamente collegati tra loro, il Tribunale ha rilevato che l’impianto installato non richiede permessi o autorizzazioni amministrative specifiche, poiché rientra nell’ambito dell’edilizia libera.

Secondo l’articolo 11 del D.Lgs. 115/2008 e l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici, con le caratteristiche dell’impianto in esame, può essere realizzata senza titoli edilizi. Tale principio è confermato anche dal D.M. 10 settembre 2010, che definisce le linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. L’impianto in questione, di potenza 4,14 kW e complanare alle falde dell’edificio, rientra nelle condizioni indicate nelle linee guida:

impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza modificare la sagoma dell’edificio;
superficie dell’impianto non superiore a quella del tetto;
interventi non soggetti a vincoli culturali o paesaggistici specifici.

In linea con quanto previsto dall’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 115/2008, questi interventi sono considerati manutenzione ordinaria e non richiedono una denuncia di inizio attività, essendo sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Anche l’assenza di una registrazione formale della CIL presso il Comune non è rilevante, poiché non è stata dimostrata alcuna falsità, e la pratica è stata successivamente depositata dal soggetto responsabile. L’orientamento giurisprudenziale conferma che la comunicazione di inizio lavori, essendo un mero adempimento amministrativo, non costituisce un titolo edilizio e la sua omissione può comportare solo una sanzione pecuniaria, senza compromettere la legittimità dell’impianto (Cons. Stato, II, 7620/2024).

Per quanto riguarda il quinto motivo, il TAR ha ritenuto fondata la critica del ricorrente: il Gestore non ha valutato correttamente che non era necessario alcun titolo edilizio per l’installazione dell’impianto, né ha considerato eventuali misure alternative alla decadenza totale degli incentivi.

I motivi secondo e quarto, quindi, risultano assorbiti. In conclusione, il ricorso è complessivamente fondato, e il provvedimento del GSE è annullato.

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