Fotovoltaico in cava “idonea” ma non recuperata: resta l’obbligo di ripristino ambientale
Il Mase chiarisce: per le cave cessate e non recuperate qualificate come idonee il ripristino ambientale è obbligatorio e deve essere coordinato con l’iter autorizzativo dell’impianto
È possibile realizzare un impianto fotovoltaico su una cava cessata e non recuperata qualificata come “area idonea” senza che ciò incida sull’obbligo di recupero/ripristino ambientale?
La risposta ad interpello ambientale del MASE (prot. 26015 del 6 febbraio 2026) è netta: la qualificazione di “area idonea” non estingue né sospende l’obbligo di recupero gravante sul soggetto obbligato in base a titolo estrattivo, normativa regionale o altri presupposti (salvo diversa disposizione dell’autorità competente).
Il punto di partenza: quadro normativo aggiornato sulle “aree idonee”
Il Comune istante aveva richiamato l’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 per sostenere l’idoneità delle aree di cava. Il MASE, però, chiarisce preliminarmente che quel riferimento è superato, perché – con l’entrata in vigore del D.L. 175/2025 – i richiami all’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 sono stati espressamente sostituiti dalle disposizioni del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER). In particolare, la disciplina delle aree idonee è ora contenuta nell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, inserito dal D.L. 175/2025.
Questo inquadra correttamente la risposta nel contesto del “Decreto Aree Idonee 2025”: il D.L. 175/2025 (poi convertito) “mette ordine” e porta nel Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) le regole sulle aree idonee, chiarendo anche quando e dove è ammesso il fotovoltaico a terra in area agricola.
Cave e miniere tra le aree idonee “ex lege”: cosa dice l’art. 11-bis
Il MASE evidenzia che, pur mutata la normativa, il legislatore ha confermato (e “precisato”) il regime delle cave: l’art. 11-bis considera aree idonee ex lege per impianti FER, tra le altre:
cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in degrado ambientale;
porzioni di cave/miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
laghi di cava e miniere dismesse.
L’art. 11-bis del Testo Unico FER qualifica come idonee (tra le varie categorie) proprio cave e miniere cessate/non recuperate/degradate o porzioni non più sfruttabili, inserendole nel catalogo delle aree a iter accelerato.
Il nodo dell’interpello: l’idoneità non “cancella” l’obbligo di ripristino
Il passaggio centrale della risposta è questo: la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in cava non recuperata – anche se qualificata idonea – non fa venir meno l’obbligo di recupero/ripristino ambientale, se tale obbligo grava sul soggetto in forza di:
autorizzazione/concessione estrattiva; oppure
norma regionale (o altra fonte) che imponga il recupero
salva diversa disposizione emanata dall’autorità competente.
Quanto al rapporto tra normativa statale e regionale la giurisprudenza costituzionale ha da tempo stabilizzato l’impostazione per cui la tutela dell’ambiente (competenza statale) fissa livelli “adeguati e non riducibili” di tutela, mentre le Regioni possono intervenire nelle proprie competenze, rispettando tali livelli e potendo anche innalzarli.
In questa cornice, la disciplina regionale sulle cave (recupero ambientale come componente necessaria del titolo estrattivo e obbligo di ripristino) opera come regolazione di settore e non risulta “in conflitto” con la disciplina statale FER sulle aree idonee, perché quest’ultima non introduce una deroga espressa agli obblighi di recupero delle cave.
In conclusione la qualificazione di un’area come “idonea” all’installazione di impianti FER non determina l’estinzione o la sospensione dell’obbligo di recupero e ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato (titolare di autorizzazione estrattiva, soggetto responsabile di abusivismo, ovvero altro soggetto cui la normativa regionale o statale gravi del dovere).
Approfondimenti
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