Fotovoltaico a terra in aree agricole, il Consiglio di Stato “allarga” il perimetro delle aree idonee

Fotovoltaico a terra in aree agricole, il Consiglio di Stato “allarga” il perimetro delle aree idonee

Se un’area agricola è fuori dai beni tutelati ex d.lgs. 42/2004 e oltre la fascia prevista, essa può essere considerata idonea senza dover dimostrare anche la vicinanza a zone industriale

Con la sentenza n. 1099/2026 (11 febbraio 2026), la Sez. IV del Consiglio di Stato annulla l’autotutela con cui un Comune aveva stoppato, dopo il silenzio-assenso, una PAS per un impianto fotovoltaico a terra in area agricola.

La controversia riguarda il regime “transitorio” dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i criteri per individuare le aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle successive leggi regionali.

Occorre segnalare in premessa che la norma oggetto della controversia è stata, nel corso della sentenza, abrogata dal D.L. 175/2025 e che la decisione è stata assunta sulla base della disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio del tempus regit actum.

La corretta interpretazione del quadro normativo: ipotesi speciali e clausola generale

Il comma 8 dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 elencava una serie di ipotesi di aree considerate idonee “nelle more”.

La lett. c-ter) – per fotovoltaico e biometano, in assenza di vincoli culturali/paesaggistici – include, tra l’altro, le aree agricole entro 500 m da zone industriali/artigianali/commerciali.

La lett. c-quater) qualifica come idonee, “fatto salvo quanto previsto” nelle altre lettere, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ex d.lgs. 42/2004 e non ricadenti nella fascia di rispetto; per il fotovoltaico la fascia è di 500 m

Riformando la decisione del TAR Lombardia e richiamando la sentenza 10383/2025, il Consiglio di Stato chiarisce la natura e il rapporto tra le due “categorie” di aree idonee previste (nelle more) dall’art. 20 del d.lgs. 199/2021: da un lato ipotesi speciali (come la c-ter), dall’altro la c-quater, che funziona da clausola residuale e generale.

Come tale, la lettera c-quater non introduce un requisito “ulteriore” destinato a restringere le aree già considerate idonee, ma mira ad ampliare, nel regime transitorio, la platea delle aree installabili, escludendo soltanto quelle interessate da tutela paesaggistico-culturale (perimetro + fasce).

In pratica, se un’area agricola è fuori dai beni tutelati ex d.lgs. 42/2004 e oltre la fascia prevista, essa può essere considerata idonea ex lettera c-quater senza dover dimostrare anche la vicinanza a zone industriali o altri presupposti tipici della lettera c-ter.

La fattispecie di cui alla lettera c-quater – spiegano i giudici – è stata aggiunta dal D.L. 50/2022, con l’obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all’insediamento di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici, rispetto a quelle già individuate dall’art. 20.

Le fattispecie di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-ter), sono accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d’impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo.

Rispetto a tali tipologie di aree, caratterizzate dalle peculiari situazioni che ne connotano la natura speciale, la lettera c-quater) non ha successivamente introdotto un requisito di idoneità aggiuntivo, in relazione ai profili paesaggistici, perché ciò avrebbe avuto l’effetto di limitare la natura speciale delle predette ipotesi e di circoscrivere le aree idonee, in contrasto con il l’attuale trend comunitario e nazionale d’incentivazione delle energie rinnovabili.

Al contrario, legislatore ha inteso ampliare, nel regime transitorio, il novero delle aree idonee, prevedendo una fattispecie autonoma che generalizza – rispetto alla precedente tipizzazione casistica – il novero delle aree idonee, escludendo solo quelle assoggettate a regime di tutela paesaggistica, limitatamente al perimetro del vincolo e delle fasce di protezione, secondo quanto ivi previsto.

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