Fornitura o posa in opera? La differenza incide sull’obbligo del POS

Fornitura o posa in opera? La differenza incide sull’obbligo del POS

Le responsabilità dell’impresa fornitrice di calcestruzzo in materia di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e gestione dei rischi interferenziali

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 4626/2026, rappresenta un importante punto di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la delimitazione tra “mera fornitura” di materiali e attività di posa in opera nei cantieri edili.

La pronuncia chiarisce definitivamente gli obblighi del datore di lavoro di un’impresa fornitrice di calcestruzzo, con rilevanti implicazioni sulla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e sulla gestione dei rischi interferenziali.

La dinamica dei fatti

Il grave infortunio si verifica presso un cantiere edile dove l’autista pompista dipendente della società fornitrice di calcestruzzo, durante le operazioni di getto delle travi, cadeva dal primo piano di un ponteggio a causa del cedimento di un parapetto al quale si era appoggiato, cadendo da un’altezza di circa tre metri, subendo gravi lesioni.

L’infortunato, dopo aver posizionato l’autobetoniera all’esterno della recinzione del cantiere, era entrato nell’area di lavoro e salito sul ponteggio in corrispondenza verticale del punto di getto per dirigere il calcestruzzo. Dettaglio da non sottovalutare: il lavoratore non indossava il casco di protezione e non era stato informato dei rischi di interferenza né del divieto di accesso all’area del cantiere.

L’imputazione e il percorso processuale

Il legale rappresentante della società fornitrice di calcestruzzo e datrice di lavoro dell’infortunato, veniva imputata per lesioni personali colpose gravi (artt. 40, comma 2, 113 e 590, comma 2, c.p.) in cooperazione con altri soggetti (poi assolti). Le contestazioni specifiche riguardavano:

Nello specifico, le contestazioni mosse riguardano:

omessa redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza): le è stato contestato di non aver predisposto il POS e di non averlo trasmesso al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
mancata individuazione delle misure preventive: non ha individuato le misure di protezione e le procedure di dettaglio integrative rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) necessarie per le fasi specifiche di fornitura del calcestruzzo e per le relative operazioni di getto;
omesso controllo e vigilanza: le è stata ascritta l’omessa vigilanza — personalmente o tramite un preposto — sull’operato del lavoratore, non avendo garantito un controllo adeguato e continuativo per prevenire scorrette modalità operative;
mancata dotazione di dispositivi di protezione: è stata ritenuta responsabile per non aver vigilato sull’adozione dei necessari dispositivi di sicurezza da parte del lavoratore, in particolare del casco di protezione;
gestione dei rischi interferenziali: non ha gestito correttamente le interferenze tra le attrezzature, i luoghi di lavoro e i lavoratori della ditta esecutrice e il proprio dipendente, in violazione delle norme del D.Lgs. 81/2008.

Secondo la ricostruzione giudiziale, tali omissioni hanno costituito gli antecedenti causali dell’incidente.

Il nodo giuridico: fornitura o posa in opera?

Il cuore della questione giuridica riguarda l’interpretazione dell’art. 96, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008, secondo cui gli obblighi previsti per il datore di lavoro – tra cui la redazione del POS – “non si applicano alle mere forniture di materiali o attrezzature“. La difesa dell’imputata sosteneva che la società si fosse limitata alla “mera fornitura” del calcestruzzo, senza partecipare alla posa in opera. Di conseguenza, non sarebbe sussistito l’obbligo di redigere il POS. A sostegno di tale tesi venivano richiamate:

circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011 della Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro
nota del 10/02/2016 della Direzione generale per l’attività ispettiva
nota dell’11/08/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Secondo tali fonti, l’attività di “sola fornitura” comprenderebbe anche la manovra del braccio della pompa per il getto del calcestruzzo, restando di competenza della ditta esecutrice l’attività di direzione del getto tramite il terminale e quella di livellamento.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte ha tracciato una linea di demarcazione netta tra fornitura e posa in opera:

la “mera fornitura” è quando: il fornitore si limita a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, direziona a distanza o da cabina il braccio (ma non il terminale in gomma) della pompa e non partecipa materialmente alle operazioni di getto;
la “posa in opera” è quando: il fornitore provvede a dirigere materialmente il getto del calcestruzzo, manovra e posiziona la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa; partecipa all’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione ed opera all’interno dell’area del getto, manovrando la pompa direttamente dal terminale.

Nel caso di specie, i giudici hanno accertato che il lavoratore non si era limitato a direzionare a distanza il macchinario, ma aveva materialmente provveduto a direzionare il getto, sia pure su indicazioni del personale della ditta appaltatrice. Questa circostanza, emersa dalle testimonianze dei dipendenti della ditta esecutrice, ha fatto ritenere sussistente l’obbligo di redazione del POS.

Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza, Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente

Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere, per compilarli entrambi in maniera corretta e rapida puoi avvalerti del software per piani di sicurezza, usalo ora gratis per 30 giorni.

 

 

 

 

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