Fornitura calcestruzzo in cantiere, quando è obbligatorio il POS?
Fornitura calcestruzzo in cantiere: quando è necessario redigere POS e DUVRI e quali sono le verifiche che devono effettuare gli ispettori
Ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice.
E’ necessario sempre distinguere la mera fornitura dalla fornitura e posa in opera (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
In questo articolo, trovi i riferimenti normativi sull’argomento, la più recente giurisprudenza e linee guida per operare correttamente in cantiere e predisporre POS, PSC e DVR
Fornitura calcestruzzo in cantiere: la nota 2597
La nota 10 febbraio 2016, n. 2597 della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del POS (Piano operativo di sicurezza) e del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, ossia i cantieri definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a), del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
In base al D.Lgs. 81/2008, art. 96, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), hanno l’obbligo di redigere il POS (piano operativo di sicurezza).
Analizzando attentamente gli artt. 26 e 96 del testo unico, si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali e attrezzature” sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS e dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI. Rimane, tuttavia, l’obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l’azienda appaltatrice.
Pertanto, nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di:
mera fornitura (il fornitore non partecipa alle lavorazioni)
fornitura e posa in opera (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere)
Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
Per capire se si tratta di mera fornitura di materiali basta far riferimento alla procedura per la fornitura in cantiere (circolare 10 febbraio 2011) approvata dalla Commissione consultiva permanente.
In particolare, affinché sia mera fornitura è necessario che l’impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il secchione od il terminale in gomma della pompa.
Clicca qui per scaricare la nota 12 febbraio 2016, n. 2597, obbligo POS fornitura calcestruzzo
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