Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti

Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti

La formazione sicurezza sul lavoro è obbligatoria! In attesa di approvazione dalla Conferenza Stato-regioni la bozza del nuovo accordo, scopri le novità. Scarica gratis l’attestato di avvenuta formazione in PDF

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è obbligatoria per ogni tipo di azienda che comprenda almeno un lavoratore come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali. Per non correre alcun rischio, puoi utilizzare il software specializzato in sicurezza sul lavoro con cui puoi compilare il modello già predisposto e stampare in pochi passaggi l’attestato di avvenuta formazione dei lavoratori. Provalo gratuitamente!

Il CCNL edilizia 2022 e il D.L. 19/2024 introducono importanti novità, come la riduzione della periodicità di aggiornamento da 5 a 3 anni per chi opera nel settore edile, l’obbligo di formazione per ottenere la patente a crediti.

Presentata a giugno anche la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza lavoro e ora in attesa di approvazione dalla Conferenza. Tra le novità spiccano modifiche in relazione alla formazione obbligatoria per la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti, nuovi obblighi formativi per attrezzature specifiche e rilevanti requisiti per chi lavora in ambienti confinati.

Scopri l’importanza della formazione e informazione dei lavoratori, gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori e tutte le novità relative alla formazione sulla sicurezza.

Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza anche al di fuori dell’orario di lavoro?

Nella sentenza n.12790/2024 la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un lavoratore contro il proprio datore di lavoro in merito all’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Il lavoratore sosteneva che tali corsi avrebbero dovuto essere organizzati durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a suo carico. Di conseguenza, riteneva legittimo il suo rifiuto a partecipare a corsi organizzati al di fuori dell’orario lavorativo e chiedeva l’annullamento del provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione, con contestuale risarcimento delle somme trattenute dallo stipendio.

La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva respinto le richieste del lavoratore, ritenendo valido il provvedimento datoriale.

Il lavoratore ha impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo la violazione delle norme sulla regolamentazione dell’orario di lavoro e sulla formazione in materia di sicurezza, in particolare gli articoli 5 del D.Lgs. 66/2003 e 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08. Secondo il ricorrente, la formazione sulla sicurezza avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente all’interno dell’orario ordinario di lavoro e non essere considerata come lavoro straordinario.

Il datore di lavoro ha sostenuto che l’obbligo di formazione sulla sicurezza è previsto dalla normativa vigente e che l’organizzazione di tali corsi al di fuori dell’orario ordinario rientra nella gestione aziendale, purché il tempo dedicato alla formazione sia considerato orario di lavoro retribuito. La Corte territoriale ha rilevato che la normativa impone ai datori di lavoro di organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di riconoscere il tempo impiegato come orario di lavoro, anche straordinario. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore aveva avuto più opzioni per frequentare i corsi, sia nella propria città sia in una sede limitrofa, senza alcun costo personale.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della decisione della Corte d’Appello. Ha ribadito che l’obbligo di formazione sulla sicurezza rientra nelle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che il datore di lavoro ha il dovere di garantire una formazione adeguata, anche prevedendo la possibilità di corsi al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.

La Cassazione ha precisato che la locuzione durante l’orario di lavoro contenuta nell’articolo 37 va interpretata in senso ampio, comprendendo anche il lavoro straordinario purché retribuito.

L’informazione e la formazione dei lavoratori sono un obbligo

Il testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08) stabilisce una serie di doveri vincolanti per i datori di lavoro riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei contesti lavorativi.

Tra questi obblighi, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori, un obbligo sancito dagli articoli 36 e 37 di detto decreto legislativo.

Informazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art.36)

L’art. 36 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su diversi aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, da informazioni generali a informazioni più specifiche.

Tra le informazioni generali:

rischi legati alla salute e sicurezza connessi alle attività dell’impresa;
procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare specifiche misure;
nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, oltre al medico competente.

Entrando nello specifico, deve informare su:

rischi specifici correlati all’attività svolta dal lavoratore;
normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
pericoli legati all’uso di sostanze pericolose, basati sulle schede di sicurezza conformi alle normative vigenti;
misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

È essenziale che il contenuto dell’informazione sia facilmente comprensibile per tutti i lavoratori e che consenta loro di acquisire le conoscenze necessarie. Nel caso di lavoratori immigrati, l’erogazione delle informazioni richiede una verifica preliminare della comprensione della lingua utilizzata durante il processo informativo.

Formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art. 37)

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo sancisce che, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori è obbligatoria su:

concetti fondamentali: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
rischi specifici correlati alle mansioni e le relative misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza permanente deve provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto per garantire la definizione della formazione obbligatoria, delle modalità di verifica finale di apprendimento, delle verifiche di efficacia della formazione e del monitoraggio dell’applicazione degli accordi.

La formazione e l’eventuale addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Pertanto, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro senza oneri economici per i lavoratori e il contenuto deve essere facilmente comprensibile e adattato alle lingue dei lavoratori, compresi gli immigrati.

Le competenze acquisite durante la formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto del libretto è considerato per la programmazione e verificato dagli organi di vigilanza. In caso di sovrapposizione di contenuti formativi, è riconosciuto un credito formativo, e le modalità di riconoscimento sono stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Chi ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori

Come abbiamo visto, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori e i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore.

Tale formazione è condotta da una persona esperta sul luogo di lavoro, comprendendo prove pratiche ed esercitazioni applicate.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione con aggiornamenti periodici. Queste figure hanno la possibilità di formarsi presso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica, definita dalla contrattazione collettiva nazionale, che copre vari aspetti, dalla legislazione agli aspetti tecnici e di comunicazione.

Anche gli incaricati di attività specifiche, come prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso, sono soggetti a formazione specifica e aggiornamenti periodici.

Formazione obbligatoria sicurezza: i corsi di sicurezza sul lavoro

La formazione sicurezza sul lavoro è un requisito da rispettare mediante degli specifici corsi di sicurezza sul lavoro.

Ogni corso, in base all’Accordo Stato Regioni del 2011, deve avere:

un soggetto organizzatore;
un responsabile del progetto formativo;
uno o più docenti;
un massimo di 35 discenti.

Il corso si svolge per il numero di ore previste dalla normativa e affronta in modo esaustivo tutti gli argomenti stabiliti, considerando le differenze di genere, età, provenienza e lingua per garantire a ciascun discente lo stesso livello di comprensione. Ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore e, una volta completato, può sostenere un test di valutazione finale per verificare l’effettiva acquisizione delle nozioni. Il superamento garantisce l’ottenimento dell’Attestato di certificazione.

La normativa prevede che il corso sia svolto entro 60 giorni dall’assunzione durante l’orario lavorativo e non comporti oneri per i lavoratori; è, infatti, il datore di lavoro a coprire i costi dei corsi di sicurezza.

Il corso può essere condotto in aula o in modalità e-learning, quando possibile, per migliorare la conciliazione tra le esigenze professionali e personali di discenti e docenti.

Chi deve formarsi sulla sicurezza?

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, i soggetti obbligati a frequentare i corsi di formazione sono tutti coloro che devono contribuire alla sicurezza, vale a dire:

lavoratori e soggetti equiparati secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS;
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o RSPP;
datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08;
dirigente per la sicurezza sul lavoro;
preposto per la sicurezza sul lavoro;
addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso);
coordinatori per la sicurezza nei cantieri: coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione.

Oltre a queste figure, sono previsti corsi specifici per formare i docenti formatori, dotandoli delle competenze necessarie per svolgere docenze valide per l’adempimento dell’obbligo.

Formazione sicurezza per i lavoratori

La durata dei corsi di sicurezza per i lavoratori varia in base al livello di rischio, definito dal codice ATECO dell’azienda:

8 ore per rischio basso;
12 ore per rischio medio;
16 ore per rischio alto.

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni.

Formazione sicurezza per RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta un ruolo ricoperto da un lavoratore, il quale, una volta eletto, ha diritto a una formazione della durata di 32 ore.

Per chi svolge questa funzione, l’aggiornamento è previsto ogni anno.

Formazione sicurezza per RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoriamente presente in tutte le aziende.

Questo ruolo può essere svolto dal datore di lavoro, da un consulente esterno o da un lavoratore.

Quando il datore di lavoro svolge questa funzione, deve partecipare a un corso con durata variabile a seconda del rischio definito dal codice ATECO dell’azienda:

rischio basso: 16 ore;
rischio medio: 32 ore;
rischio alto: 48 ore.

Un aggiornamento periodico è obbligatorio ogni 5 anni.

Il lavoratore può svolgere questa funzione a patto che possieda i requisiti richiesti per il consulente attraverso un corso suddiviso in tre moduli di durata variabile, in base al macro-settore produttivo.

Formazione sicurezza per gli addetti alle emergenze: addetto antincendio e al primo soccorso

Gli addetti alle emergenze ricoprono un ruolo fondamentale per la sicurezza di ogni azienda: ogni impresa deve avere almeno un addetto all’antincendio e uno al primo soccorso.

In aziende con fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere questi ruoli, a condizione di essere presente nei luoghi di lavoro.

Gli addetti alle emergenze devono seguire corsi dedicati:

la formazione degli addetti all’antincendio ha una durata variabile in base al rischio indicato nel DVR; per addetti di imprese a rischio basso, medio o alto, i corsi durano rispettivamente 4 ore, 8 ore o 12 ore e per i corsi antincendio a rischio medio e alto, è prevista una parte pratica, l’aggiornamento periodico è obbligatorio;
per gli addetti al primo soccorso, la durata, gli argomenti e le modalità dei corsi sono dettagliati nel D.M. 388/2003.

A questi corsi di sicurezza si aggiungono quelli previsti da altre leggi, norme o accordi, come ad esempio i corsi per l’uso di attrezzature speciali che richiedono specifica abilitazione e corsi di addestramento, come quello per l’uso corretto e pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il datore di lavoro è tenuto a valutare l’opportunità di ampliare il percorso formativo e gli argomenti trattati in base alla valutazione dei rischi connessi alle attività svolte dai lavoratori dell’azienda.

Di fondamentale importanza è rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro.

Attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori

Partecipare a un corso di sicurezza sul lavoro ha come primo obiettivo il conseguimento dell’attestato di certificazione, che testimonia il completamento dell’obbligo formativo prescritto.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata formazione dei lavoratori o attestazione di formazione comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto. Per evitare tali conseguenze, ti suggerisco di gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro mediante lo specifico software di sicurezza sui luoghi di lavoro che ti fornisce tutti i modelli richiesti dalla normativa, tra cui il Modello dichiarazione art. 37 D.Lgs. 81/2008, attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori. Compilando i campi richiesti, otterrai in pochi e semplici passaggi il modello pronto da stampare!

Di seguito, trovi un esempio di modello che attesta l’avvenuta formazione dei lavoratori scaricabile in pdf.

Le novità del CCNL 2022 sulla formazione in edilizia

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore edilizia, firmato il 3 marzo 2022, ha introdotto importanti aggiornamenti per la formazione dei lavoratori, in particolare sulla sicurezza nei cantieri.

Una delle novità più rilevanti riguarda la periodicità di aggiornamento della formazione sulla sicurezza, che ora deve essere effettuato ogni 3 anni anziché ogni 5, come stabilito in precedenza dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Questo aggiornamento ha una durata di 6 ore e si applica a tutti i lavoratori, inclusi gli impiegati tecnici che accedono per la prima volta ai cantieri.

Questa disposizione si applica dal successivo aggiornamento rispetto a quello in scadenza al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCNL. Resta, tuttavia, invariata la periodicità di 5 anni per dirigenti e preposti.

Inoltre, viene confermata la formazione obbligatoria di 16 ore, estesa anche agli impiegati tecnici che si recano per la prima volta in cantiere, organizzata gratuitamente dalle Scuole edili o dagli Enti unificati territoriali.

È importante sottolineare che il nuovo CCNL non sostituisce le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza o l’Accordo Stato-Regioni del 2011. Di conseguenza, il datore di lavoro non è soggetto a sanzioni per il mancato rispetto della periodicità triennale prevista dal CCNL se segue il quinquennio del D.Lgs. 81/2008.

Tuttavia, non conformarsi alle norme del contratto collettivo può comportare sanzioni amministrative secondo l’art. 509 del Codice Penale. Inoltre, in caso di controversie con i lavoratori, questi ultimi potrebbero appellarsi al mancato rispetto del CCNL, con possibili ripercussioni legali.

Patente a crediti: obbligo formativo tra i requisiti

Il D.L. 19/2024 ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 introducendo un sistema di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con effetto a partire dal 1° ottobre 2024. L’obiettivo è migliorare la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

Tra i requisiti fondamentali per il rilascio della patente a crediti rientra l’obbligo formativo: datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi devono infatti adempiere agli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) per poter ottenere la patente. Inoltre, la mancata formazione comporta la decurtazione dei crediti, come indicato nella tabella delle sanzioni riportata nell’Allegato I-bis dello stesso decreto.

Oltre a prevedere la formazione obbligatoria, il sistema consente altresì di accumulare crediti aggiuntivi investendo in ulteriori iniziative formative, con un’attenzione particolare alla formazione dei dipendenti stranieri e all’adozione di tecnologie avanzate.

Per adempiere agli obblighi normativi, ti suggerisco di utilizzare la nuova soluzione per la gestione efficace della patente a crediti che ti consente di gestire e archiviare tutta la documentazione sui corsi di formazione per i tuoi dipendenti. Con il software ottieni avvisi automatici sulle scadenze dei certificati di formazione e ti assicuri che i lavoratori siano sempre aggiornati e qualificati.

Scadenzario attestato sicurezza sul lavoro: software usBIM.cantieresicuro

Il nuovo accordo Stato-regioni sulla formazione in ambito sicurezza: cosa cambia

Attesa a breve l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del nuovo Accordo nazionale per la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Inserito nell’ordine del giorno del 7 novembre 2024, l’esame dell’accordo è stato rinviato all’ultimo momento.

Secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il nuovo Accordo riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo nuove regole su:

durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

Il nuovo accordo apporta modifiche significative sulle ore di formazione obbligatoria e sui corsi di aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti; introduce nuovi obblighi formativi per l’utilizzo di specifiche attrezzature; prevede un programma di formazione dedicato a chi opera in spazi confinati o esposti a rischi di inquinamento. Inoltre, l’organizzazione dei corsi subisce modifiche rilevanti, con l’introduzione di limiti sul numero di partecipanti, il rapporto ottimale tra docente e studente, la frequenza minima richiesta e nuove procedure per la registrazione e la verifica finale. Infine, viene stabilita una classificazione aggiornata dei soggetti autorizzati a erogare la formazione.

Ecco, più nel dettaglio, le principali novità dell’Accordo 2024 sulla formazione per la sicurezza.

Formazione per i datori di lavoro

La novità di punta riguarda la formazione obbligatoria per i datori di lavoro, che richiede ora un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 24 ore complessive, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.

Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria. Nel  caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore.

Formazione per i preposti alla sicurezza

Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, dovrà completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di almeno sei ore. Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

Formazione per i dirigenti

Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning, offrendo flessibilità nella gestione della formazione obbligatoria.

Formazione per RSPP e ASPP

Il Responsabile e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione devono ora completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo di 24 ore per il solo responsabile. L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza. La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).

Formazione per i coordinatori per la sicurezza

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore. Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.

Formazione generale e specifica per i lavoratori

Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:

4 ore di formazione generale;
da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:

4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.

L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.

Requisiti dei formatori

L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando tre categorie di soggetti formatori:

istituzionali;
accreditati;
altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.

I soggetti formatori devono ora avere almeno 3 anni di esperienza documentata in formazione su salute e sicurezza. Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale pratica di almeno 3 anni.

Sicurezza negli ambienti confinati

Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi

L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

in presenza;
in videoconferenza sincrona;
in e-learning;
in modalità mista.

Le principali novità organizzative riguardano:

numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico.

Rilascio degli attestati

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:

denominazione del soggetto formatore;
dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
modalità di erogazione del corso;
firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
data e luogo.

Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.

Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici

L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:

macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

L’accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti. Tuttavia, per ora le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formazione sicurezza sul lavoro: sentenze di riferimento

Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla formazione sicurezza dei lavoratori.

La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro

La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione sottolinea il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e specifica come la mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro.

La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza cruciale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Il caso in questione riguarda un incidente durante i lavori di manutenzione di uno stabilimento balneare, in cui un operaio è stato investito da un muletto.

La Cassazione conferma che il datore di lavoro deve fornire una formazione sufficiente ed adeguata, eliminando le fonti di pericolo. La difesa del datore di lavoro, basata sull’iniziativa autonoma degli operai e sull’abnormità del comportamento dell’operaio infortunato, viene respinta.

La Corte afferma che la mancanza di formazione antinfortunistica è una responsabilità del datore di lavoro, escludendo il comportamento anomalo degli operai.

La sentenza sottolinea che solo con la formazione adeguata, un comportamento sconsiderato sarebbe stato consapevole, evidenziando l’importanza di una preparazione specifica per prevenire infortuni sul lavoro.

Altri articoli sul tema:

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: quali le responsabilità?
Incidente mortale in cantiere: il datore di lavoro resta sempre responsabile

Fonte: Read More