Equivalenza CCNL nelle gare d’appalto: le linee guida ANAC
La valutazione dell’equivalenza del CCNL proposto dall’operatore economico rispetto a quello indicato negli atti di gara è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante. Tale decisione può essere contestata solo in caso di evidente irragionevolezza o illogicità.
Con la delibera del 14 gennaio 2025, n. 14, ANAC ha ribadito che l’equivalenza retributiva tra due CCNL deve essere dimostrata attraverso un’analisi dettagliata.
Nel caso in esame, un operatore economico aveva contestato la propria esclusione da una gara sostenendo che l’equivalenza retributiva tra i due contratti fosse stata accertata e che l’esclusione derivasse da un errore nella valutazione di specifici elementi.
Secondo ANAC, gli operatori economici che applicano un CCNL diverso da quello indicato dalla SA devono dichiarare nella loro offerta che il contratto adottato garantisca condizioni economiche e normative equivalenti. La SA deve verificare questa dichiarazione di equivalenza delle tutele prima dell’aggiudicazione del contratto, considerando sia la componente economica che normativa.
Parametri valutazione economica
Per fare una corretta valutazione economica bisogna prendere come riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua composte dalle seguenti voci:
retribuzione tabellare annuale;
indennità di contingenza;
EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Parametri valutazione normativa
Per quanto concerne, invece, la valutazione normativa bisogna prendere come riferimento i parametri relativi a:
la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
la durata del periodo di prova;
la durata del periodo di preavviso;
durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
monte ore di permessi retribuiti;
bilateralità;
previdenza integrativa;
sanità integrativa.
Secondo la Circolare INL 2/2020, si ammette uno scostamento limitato ad un solo parametro tra quelli previsti per l’equivalenza normativa. Tuttavia, sulla base dell’elenco proposto da ANAC, tale margine può essere ampliato fino a due parametri senza compromettere l’equivalenza complessiva del CCNL adottato.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 hanno aggiornato l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e introdotto l’allegato I.01, che riprende le direttive ANAC in materia di equivalenza CCNL.
ANAC ha pertanto confermato che la decisione della SA di escludere l’operatore economico era legittima, in quanto basata sui criteri di valutazione previsti e priva di vizi macroscopici di irragionevolezza.
Download GratuitoDelibera Anac 14/2025 – CCNL diverso da quello indicato dalla SA
Leggi l’approfondimento: La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici
Fonte: Read More