End of Waste: i rifiuti da C&D possono essere usati per coperture di discariche RSU?

End of Waste: i rifiuti da C&D possono essere usati per coperture di discariche RSU?

Il MASE sull’applicabilità del D.M. 127/2024: per gli impieghi di aggregati da C&D non contemplati nell’Allegato 2, è necessario richiedere le autorizzazioni “caso per caso”

È stato pubblicato il nuovo riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (n. 24889 del 5 febbraio 2026)  in risposta all’interpello ambientale presentato dalla Provincia di Asti (n. 22398 del 5 ottobre 2025) ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006. Il documento chiarisce un punto particolarmente rilevante per gli operatori del settore rifiuti: la possibilità di utilizzare aggregati recuperati da rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU) alla luce del D.M. 127/2024.

A questo proposito, è utile ricordare che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la demolizione delle strutture prevede obbligatoriamente la redazione di un “piano di demolizione” allegato al POS, nel quale devono essere definite il tipo di attrezzature utilizzate, le operazioni da effettuare, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione. Per gestire le demolizioni in edilizia in modo consapevole e sicuro, ti suggerisco il software per il piano demolizioni, in linea con la normativa vigente, in grado di guidarti nell’analisi e nelle scelte.

Il quesito: utilizzo degli aggregati C&D per coperture di discariche RSU

La Provincia di Asti ha presentato interpello per ottenere chiarimenti in merito all’applicazione del D.M. 127/2024, regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il nodo interpretativo riguarda un aspetto concreto e operativo: l’aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024 può essere utilizzato per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani?

Secondo la Provincia, tale utilizzo:

non è espressamente previsto tra gli impieghi ammessi dal D.M. 127/2024;
non risulta ricompreso nemmeno nel D.M. 5 febbraio 1998 per le tipologie di rifiuto oggi assorbite dal nuovo regolamento;
potrebbe, sotto il profilo tecnico-ambientale, risultare compatibile con le operazioni di copertura.

Da qui la richiesta di chiarimento circa il corretto inquadramento autorizzativo.

Risposta del MASE

Ai fini del chiarimento richiesto, il Ministero – acquisito il parere tecnico di ISPRA (nota prot. n. 186212 del 9 ottobre 2025 e successiva acquisizione prot. n. 239404 del 17 dicembre 2025) e tenuto conto del quadro normativo richiamato e dell’istruttoria svolta – formula le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si evidenzia che il D.M. 127/2024 individua in modo puntuale gli impieghi consentiti degli aggregati recuperati nell’ambito della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Tra tali impieghi non è espressamente ricompreso l’utilizzo per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani.

La stessa considerazione vale con riferimento al D.M. 5 febbraio 1998, che contempla l’impiego per coperture di discarica esclusivamente con riguardo a specifiche tipologie di rifiuti, diverse da quelle oggi disciplinate dal D.M. 127/2024.

Pertanto, in assenza di un espresso riferimento normativo nel D.M. 127/2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura di discariche per rifiuti solidi urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto.

Ne consegue che appare condivisibile l’orientamento espresso dalla Provincia di Asti, secondo cui tale attività deve essere assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario previsto dall’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Inoltre, qualora l’attività di recupero sia finalizzata alla produzione di un aggregato riciclato destinato a impieghi diversi da quelli espressamente elencati nell’Allegato 2 del D.M. n. 127/2024, l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”. Tali autorizzazioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto.

Le autorizzazioni “caso per caso” devono riguardare specifiche tipologie di rifiuto e sono rilasciate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito del procedimento autorizzatorio e previo parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

I provvedimenti autorizzativi devono individuare in modo puntuale:

i rifiuti ammissibili;
i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
i criteri di qualità dei materiali ottenuti;
i requisiti dei sistemi di gestione;
le modalità di attestazione della conformità;
gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto;
i parametri analitici da sottoporre a monitoraggio.

Infine, il Ministero precisa che le considerazioni espresse sono rese nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e devono intendersi riferite esclusivamente al quesito formulato. Restano pertanto escluse valutazioni su specifiche procedure o procedimenti, anche di natura giurisdizionale, eventualmente in corso o in evoluzione, che richiederebbero l’analisi di elementi ulteriori non disponibili e non rientranti nella competenza dell’Amministrazione.

Leggi l’approfondimento su Decreto Inerti (End of Waste): le norme sul recupero dei rifiuti da costruzione

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