Edifici tutelati e luoghi di cultura: un anno in più per l’adeguamento antincendio

Edifici tutelati e luoghi di cultura: un anno in più per l’adeguamento antincendio

Proroga al 31 dicembre 2026 per l’adozione delle misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, compresa l’adozione del Piano di Limitazione dei Danni

Con il decreto “Milleproroghe” (D.L. 200/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre), slittano ancora i termini per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura soggetti a tutela.

I ministeri e gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, archivi e biblioteche), che al 31 dicembre 2024, non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, hanno un anno in più (entro il 31 dicembre 2026) per l’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, compresa l’adozione del Piano di Limitazione dei Danni.

Le norme tecniche di riferimento sono:

il D.M. 10/07/2020 riguarda la prevenzione incendi degli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 139/2006;
il D.M. 14/10/2021 disciplina la prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

In questo contesto diventa centrale il Piano di Limitazione dei Danni (PLD), il documento che organizza procedure e azioni per ridurre i danni al patrimonio culturale in caso di incendio o di altre emergenze (come terremoti o alluvioni), con l’obiettivo di mettere in sicurezza sia beni mobili sia elementi non movimentabili.

A tal proposito, vanno considerate le linee guida del Ministero della Cultura adottate con circolare 1135/2025, che raccomanda la redazione del PLD ove siano presenti beni culturali e viene indicata come necessaria in diverse situazioni tipiche (edifici vincolati, presenza di apparati decorativi o aree esterne tutelate). Anche per eventi temporanei con beni culturali, il piano è consigliato e va coordinato con la valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

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