È valida la nomina di un preposto alla sicurezza appartenente a un’altra impresa?

È valida la nomina di un preposto alla sicurezza appartenente a un’altra impresa?

Le osservazioni della Cassazione sulla coerenza organizzativa della scelta e e le ricadute sull’effettività della vigilanza operativa in cantiere

Un infortunio mortale avvenuto durante la movimentazione di una catasta di tubi metallici riporta al centro un tema molto concreto: l’idoneità delle attrezzature rispetto alle condizioni reali del cantiere (anche quando cambiano) e, soprattutto, chi governa davvero la vigilanza operativa quando in cantiere interagiscono più imprese.

Nell’ordinanza n. 12010/2026 della Corte di Cassazione, il PM impugna l’assoluzione del datore di lavoro, sostenendo che la figura del preposto non potesse sostituire adeguatamente la responsabilità organizzativa e che l’attrezzatura utilizzata fosse inidonea alle reali condizioni del cantiere.

L’infortunio è avvenuto in un contesto di cantiere multi-impresa, dove più ditte operavano contemporaneamente e la catena di comando non risultava lineare. Il datore di lavoro, assente al momento dell’evento per motivi di salute, aveva affidato la vigilanza al preposto, la cui nomina era contestata per il fatto di essere formalmente interna all’impresa ma di fatto collegata anche ad altre società presenti in cantiere.

Contesto normativo

Per i cantieri e, più in generale, per la sicurezza sul lavoro, i cardini richiamati nella vicenda ruotano attorno a:

art. 2 D.Lgs. 81/2008: definizioni (tra cui preposto), figura che sovrintende all’attività e garantisce l’attuazione delle direttive, esercitando una vigilanza operativa;
art. 16 D.Lgs. 81/2008: delega di funzioni (requisiti, forma, poteri, autonomia di spesa, accettazione, ecc.). Non basta dire che c’è un responsabile: serve una delega strutturata, effettiva e verificabile.

Quali sono i motivi di accusa?

Il PM contestava principalmente:

inidoneità delle attrezzature: il carrello con ruote rigide non garantiva sicurezza su un piano disconnesso e irregolare. La scelta tecnica non rispettava i criteri di idoneità in relazione al carico, al baricentro dei tubi, alle modalità di trasporto e alle interferenze operative;
vigilanza inadeguata: la nomina del preposto non poteva essere considerata sufficiente a trasferire responsabilità operative. L’affidamento generico, soprattutto in assenza del datore, non assicurava la gestione concreta dei rischi derivanti dalle condizioni mutate del cantiere;
interpretazione estensiva della nomina: il PM sottolineava che la lettura estensiva della nomina del preposto rischiava di confondere delega e vigilanza. La nomina non può spostare la responsabilità organizzativa prevista dall’art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Le motivazioni della Corte: una decisione processuale

Il punto chiave dell’ordinanza è che il ricorso del PM, formalmente proposto come ricorso diretto in Cassazione, non è di sola legittimità: contiene anche doglianze che investono la ricostruzione dei fatti e la tenuta logica della motivazione.

Per questa ragione la Corte applica la regola processuale secondo cui, quando l’impugnazione mista non può essere trattata come ricorso immediato, essa viene qualificata come appello e gli atti sono trasmessi al giudice competente.

Attrezzatura giusta in teoria, ma non nel cantiere reale

Un punto centrale della vicenda riguarda l’impiego di un carrello dotato di ruote rigide per la movimentazione di tubi metallici. Secondo l’impostazione accusatoria, tale scelta non risulta idonea quando il piano di scorrimento presenta irregolarità o quando le condizioni operative differiscono da quelle inizialmente considerate.

L’idoneità dell’attrezzatura non può essere effettuata in termini generali, ma deve essere valutata tenendo conto:

del carico e baricentro, modalità di stoccaggio/trasporto;
delle condizioni del suolo (liscezza, disconnessioni, pendenze);
del percorso reale e interferenze di cantiere;
di eventuale variazione delle condizioni tra sopralluogo e lavorazione.

Preposto esterno e limiti nella delega

L’aspetto più significativo della vicenda non riguarda il consolidato principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile se non governa i rischi, ma piuttosto le criticità legate alla nomina di un preposto all’interno di una filiera composta da più imprese.

Nel caso specifico emergevano due questioni centrali:

la figura designata come preposto risultava, di fatto, appartenente anche ad un’altra impresa operante in cantiere;
la nomina era stata interpretata come se potesse assolvere a una funzione analoga alla delega prevista dall’art. 16 D.Lgs. 81/2008, ossia come strumento in grado di trasferire responsabilità organizzative e operative.

La questione assume particolare rilevanza nei cantieri e negli appalti complessi, dove la catena di comando non segue un percorso lineare tra impresa affidataria, esecutrici, distacchi e subappalti. In tali contesti, la designazione di un preposto che risponde effettivamente a più centri decisionali può comportare:

lacune nel controllo e nella vigilanza effettiva;
conflitti tra istruzioni operative provenienti da differenti soggetti;
difficoltà probatorie nell’individuare chi doveva conoscere le informazioni rilevanti e chi doveva intervenire.

Sebbene l’ordinanza non si sia pronunciata sul merito della responsabilità, mette in luce un punto importante: la rilevanza non è soltanto formale, cioè legata alla mera carta di nomina, ma sostanziale, riferita alla coerenza organizzativa e all’effettività della vigilanza operativa in cantiere.

Per approfondire, leggi anche:

Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità
Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

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