È legittima la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione della gara?
Il principio di risultato impone alla stazione appaltante più attenzione ai profili di sostanza che di forma
La stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo. La verifica dei requisiti può avvenire, in alcune ipotesi, anche dopo l’aggiudicazione ai fini del raggiungimento del principio di risultato.
È quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza, sez. V, n. 1425/2025.
Nel caso di specie la lex specialis prevedeva quali casi di esclusione solo quelli relativi al mancato possesso dei requisiti di ordine generale e il soccorso istruttorio poteva essere esercitato in relazione ai requisiti non correttamente dichiarati”.
All’esito della gara un concorrente presenta ricorso al Tar contestando che l’aggiudicatario non avrebbe ricompreso il revisore legale della società nell’ambito dei soggetti che avevano effettuato le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e deducendo, inoltre la violazione in relazione al mancato espletamento delle verifiche a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti indicati.
Il Consiglio di stato ha respinto nel merito l’appello ritenendo che non può ravvisarsi alcuna causa di esclusione in capo al revisore legale in quanto la ricorrente non imputa al citato revisore legale alcuna specifica causa di esclusione tra quelle previste dagli artt. 94, 95 e 98.
Inoltre costituisce, inoltre, conferma della inconfigurabilità di cause di esclusione “l’intervenuta verifica da parte della stazione appaltante in ordine alla insussistenza di cause ostative alla partecipazione, né per il revisore legale né per i progettisti, che sono risultati tutti in possesso dei requisiti necessari”.
Il soccorso istruttorio, del resto, serve proprio ad impedire che “nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa”.
L’Amministrazione ha conseguito correttamente, nel caso in esame, le integrazioni documentali in seguito al soccorso istruttorio in ossequio alla logica del principio di risultato il quale “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, n. 11322/2023)”.
La stazione appaltante deve quindi raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto “delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica”.
Per saperne di più leggi l’approfondimento “La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti“
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