DVR errato, prassi aziendale elusiva, macchinario non a norma: il datore di lavoro ne risponde

DVR errato, prassi aziendale elusiva, macchinario non a norma: il datore di lavoro ne risponde

Macchinario non a norma: è bastato un guanto a neutralizzare l’interblocco di sicurezza, prassi che nel caso di specie è stata fatale

La sentenza di Cassazione penale 3337/2026 ha come oggetto un infortunio mortale sul lavoro di un addetto manutentore che era alle prese con un intervento di sostituzione della gomma di una tramoggia. Per svolgere tale attività si era introdotto all’interno del macchinario (che era in modalità “automatico” con ciclo non completato e con la porta n. 3 aperta). Per evitare l’interruzione del ciclo produttivo, il manutentore aveva eluso l’interblocco a molla presente sulla porta della macchina, inserendo un guanto che, creando uno spessore, aveva reso di fatto inefficace il dispositivo di sicurezza. Il peso del lavoratore all’interno del macchinario, simulando in modo improvviso la presenza di altro materiale da lavorare, aveva determinato la ripetizione-ripresa dell’ultimo ciclo di lavorazione, con conseguente immediato avanzamento della tramoggia che aveva compresso il lavoratore contro la parete fissa per circa tre minuti, determinandone la morte.

L’istruttoria aveva consentito di accertare che:

il macchinario presentava interblocchi di sicurezza eludibili attraverso un oggetto agevolmente reperibile, come un pezzo di carta o un guanto;
in azienda si era diffusa una prassi elusiva degli interblocchi;
il datore di lavoro aveva omesso la valutazione del rischio collegato alla attività manutentiva sul macchinario.

Le responsabilità del datore di lavoro

Nei confronti del datore di lavoro sono stati individuati diversi profili di colpa:

inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro;
aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura da lavoro non rispondente alle norme di sicurezza (UNI EN 1088 2008 punto 5.7.1);
non aver provveduto alla valutazione dei rischi legati all’uso e alle operazioni di manutenzione dell’attrezzatura.

I motivi di difesa

La difesa dell’imputato ha articolato una strategia basata sulle seguenti tesi:

macchinario giudicato ingiustamente “non a norma”: l’interblocco sulla porta non era di facile neutralizzazione, poiché richiedeva l’apertura fisica della porta, il blocco del ciclo e un successivo riarmo manuale; il macchinario era stato sottoposto ad un revamping nel 2012 proprio dalla ditta costruttrice, che lo aveva certificato conforme ai requisiti di sicurezza. Gli errori tecnici riscontrati (come il montaggio scorretto degli interblocchi a forcella sulle porte posteriori) erano imputabili a difetti costruttivi e non a manomissioni operate dal datore di lavoro;
nessuna prassi aziendale volta a bypassare le sicurezze: le lavorazioni avevano tempi prestabiliti che non avrebbero permesso un reale incremento della produttività giornaliera attraverso il risparmio di pochi minuti, inoltre i dipendenti escussi avevano escluso che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tali manovre. Se la prassi fosse stata nota e “testata” dagli operai, questi sarebbero stati in grado di invertire prontamente il movimento della tramoggia per liberare la vittima, cosa che invece non è avvenuta.

La decisione dei giudici: valutazione dei rischi errata

Secondo i giudici il datore di lavoro avrebbe dovuto procedere in autonomia rispetto al costruttore (e a prescindere anche dalla conformità CE) alla valutazione di tutti i rischi connessi all’utilizzo del macchinario, monitorandone l’impiego in modo corretto la posizione di garanzia assunta in ragione della sua qualifica comportava l’obbligo, anche nel caso di nomina di un responsabile, di vigilare sul corretto espletamento da parte del vigilato delle funzioni delegate.

È stato confermato che l’interblocco sulla “porta 3” era facilmente eludibile con un semplice pezzo di carta o un guanto, violando i requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.Lgs. 17/2010 e dalla norma EN 1088. Anche a seguito di aggiornamenti tecnici, resta in capo al datore di lavoro l’onere di monitorare che l’uso pratico del macchinario non esponga i lavoratori a rischi.

Infine il datore di lavoro risponde dell’infortunio se omette di vigilare e impedire prassi operative pericolose instauratesi in azienda: la presunta incapacità dei colleghi nel soccorrere tempestivamente il manutentore non smentisce l’esistenza della prassi elusiva, né annulla il nesso di causalità con le mancanze del datore di lavoro.

Un punto determinante è stato il fallimento della prevenzione a livello documentale: carenze nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nello specifico, l’analisi dei rischi era errata: il DVR contemplava il rischio di schiacciamento, ma proponeva misure inadeguate, come la semplice assistenza di un secondo operatore.

La sentenza si conclude con il rigetto totale del ricorso e la condanna dell’imputato.

Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

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