DURF e appalti: gli avvisi bonari concorrono al raggiungimento della soglia del 10% per il rilascio del certificato

DURF e appalti: gli avvisi bonari concorrono al raggiungimento della soglia del 10% per il rilascio del certificato

Doppio chiarimento delle Entrate sul Documento Unico di Regolarità Fiscale. Stop al “trascinamento” del requisito temporale nelle scissioni con scorporo

L’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) con due recenti documenti di prassi (le Risposte n. 50 e n. 63 del 2026), fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per l’ottenimento del certificato.

Se da un lato l’Amministrazione ha mostrato un’apertura includendo i versamenti da avvisi bonari nel calcolo della soglia del 10%, dall’altro ha posto un freno rigoroso in merito al requisito dell’anzianità aziendale in caso di operazioni straordinarie, nello specifico la scissione con scorporo.

L’ambito tematico e il contesto normativo

Il tema centrale affrontato dall’Agenzia riguarda l’applicazione dell’articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 241/1997. Questa norma, introdotta per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e l’evasione fiscale, impone ai committenti che affidano opere o servizi per un importo annuo superiore a 200.000 euro, con prevalente utilizzo di manodopera presso le proprie sedi, di richiedere agli appaltatori e subappaltatori le deleghe di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un meccanismo di esonero da tali gravosi adempimenti. Le imprese appaltatrici possono infatti evitare i controlli mensili consegnando al committente il cosiddetto DURF. Per ottenere questo certificato, l’impresa deve dimostrare congiuntamente di:

essere in attività da almeno tre anni;
essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta dell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi superiori a 50.000 euro.

Risposta AE 63/2026: gli avvisi bonari nel calcolo del 10%

Con l’istanza di interpello che ha generato la Risposta 63/2026, una società operante nel settore degli appalti ha chiesto se i versamenti eseguiti tramite modello F24 per definire le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72) potessero essere inclusi nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” utili al raggiungimento del limite del 10%.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto pienamente la tesi del contribuente. L’Amministrazione ha chiarito che i versamenti effettuati per la definizione delle comunicazioni di irregolarità rientrano a pieno titolo nel calcolo, in quanto attestano in modo inequivocabile la volontà e la capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari, soddisfacendo così il requisito di affidabilità fiscale richiesto dal legislatore.

L’Agenzia ha però precisato un importante vincolo temporale: affinché le somme pagate a seguito di avviso bonario possano concorrere alla formazione della quota del 10%, è indispensabile che i relativi versamenti siano stati materialmente eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento (tra la data di inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione più recente).

 

Risposta AE 50/2026: il requisito dei tre anni di attività nelle scissioni con scorporo

Di tenore decisamente più restrittivo è invece la Risposta 50/2026, pubblicata pochi giorni prima. In questo caso, il dubbio riguardava il requisito dell’anzianità aziendale (essere in attività da almeno tre anni) a seguito di un’operazione di scissione mediante scorporo (ex art. 2506.1 c.c.).

La società istante, neocostituita a seguito della scissione, aveva ereditato il ramo d’azienda operativo (costruzione e installazione impianti) esercitato continuativamente dalla società scissa da oltre 28 anni. L’istante chiedeva quindi di poter “ereditare” anche l’anzianità aziendale della scissa per poter richiedere immediatamente il DURF, appellandosi ai principi di continuità e neutralità fiscale delle operazioni straordinarie.

L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione del contribuente. Richiamando le recenti modifiche all’art. 173 del TUIR (adeguato alla nuova disciplina civilistica della scissione con scorporo), l’Amministrazione ha evidenziato che il legislatore è intervenuto in maniera puntuale per regolamentare il passaggio delle posizioni soggettive, impedendo un’interpretazione estensiva del principio di continuità fino a ricomprendervi il mero “periodo di svolgimento dell’attività economica”.

Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato la natura speciale e la finalità antielusiva dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Trattandosi di una norma che deroga alle regole ordinarie (vietando, ad esempio, la compensazione), i suoi requisiti non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Pertanto, in assenza di un’espressa previsione di legge, a una società neocostituita per effetto di una scissione con scorporo non può essere riconosciuto il triennio di attività commerciale maturato in capo alla società scissa. La newco dovrà quindi attendere il compimento del proprio triennio di vita per poter richiedere il DURF.

Approfondimenti

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