DURC di congruità obbligatorio anche con pagamento diretto al subappaltatore
ANAC chiarisce l’applicazione del D.M. 143/2021: nessuna “deroga” su soggetti legittimati e tempistica
Con il Comunicato del Presidente ANAC del 17 dicembre 2025 (depositato l’8 gennaio 2026), l’Autorità interviene su un tema che, nella pratica di gara e nella gestione del cantiere, ha generato dubbi operativi: quando e da chi va richiesto il DURC di congruità negli appalti pubblici di lavori edili, soprattutto nei casi di pagamento diretto del subappaltatore.
La presa di posizione ANAC è netta: anche se la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore, resta fermo l’obbligo di richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità (DURC di congruità) nei tempi previsti dal D.M. 143/2021.
Contesto normativo: cosa disciplina il DURC di congruità nei lavori pubblici
Il comunicato inquadra la congruità come adempimento obbligatorio:
nell’ambito dei lavori pubblici di qualsiasi importo;
nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
Rientrano nel settore edile tutte le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. 81/08, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il “documento” che certifica la congruità è il DURC di congruità, introdotto dal D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, con finalità esplicite:
contrasto al lavoro irregolare/sommerso;
presidio del corretto impiego della manodopera;
prevenzione del dumping contrattuale.
ANAC richiama inoltre il raccordo con il Codice dei contratti pubblici: la congruità della manodopera per i lavori edili è verificata dalle Casse Edili secondo l’accordo nazionale di settore (richiamato, nel nuovo Codice, dall’art. 119, comma 14, D.Lgs. 36/2023, già previsto nel previgente art. 105, comma 16, D.Lgs. 50/2016).
Cosa ribadisce ANAC sul “come si fa” (procedura Edilconnect e tempi)
ANAC ricostruisce il flusso operativo tipico, che molti tecnici conoscono già ma che qui viene “messo in fila” con taglio da istruzione per le stazioni appaltanti:
Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) e caricamento dati cantiere su Edilconnect (CNCE): valore opera, valore lavori edili, committenza, imprese subappaltatrici/sub-affidatarie.
Richiesta attestazione: il DURC di congruità viene richiesto (committente o impresa affidataria) in occasione dell’ultimo SAL, prima del saldo finale (D.M. 143/2021, art. 4, c. 2).
Verifica Cassa Edile/Edilcassa: confronto tra costo del lavoro dichiarato e percentuali minime dell’Accordo.
in caso di esito positivo, il DURC di congruità viene rilasciato, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Sul punto delle soglie, il comunicato conferma l’impianto già noto:
scostamento ≤ 5%: attestazione rilasciabile con dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifica la discrepanza;
scostamento > 5%: 15 giorni per regolarizzare (versamento costo manodopera mancante); in difetto, iscrizione in banca imprese irregolari e conseguenze sul saldo finale (D.M. 143/2021, art. 5).
in caso di mancata regolarizzazione, l’impresa è iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari e non può percepire il saldo finale dei lavori.
Le motivazioni del comunicato: nessuna “deroga” su soggetti legittimati e tempistica
Il cuore argomentativo è in due frasi-chiave (tradotte in termini operativi):
Nessuna deroga sui soggetti legittimati a richiedere il DURC di congruità.
Nessuna deroga sul momento temporale della richiesta.
ANAC osserva che la norma è chiara: il DURC di congruità si colloca a fine lavori (ultimo SAL / prima del saldo), e ciò vale anche quando l’amministrazione attiva meccanismi di pagamento diretto del subappaltatore.
Pagamento diretto al subappaltatore: cosa cambia per RUP, D.L. e imprese
Qui sta il punto che, in pratica, farà la differenza nelle istruttorie.
ANAC chiarisce che, anche nei casi ex art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023 (pagamento diretto):
la stazione appaltante non “salta” la congruità;
deve comunque pretendere dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità;
perché l’appaltatore è il soggetto che:
alimenta i dati su Edilconnect;
governa il perimetro (anche dei subaffidamenti);
è, quindi, il perno legittimato/necessario per la richiesta della certificazione.
Implicazioni operative (molto concrete)
Per il RUP / ufficio contabilità lavori: non basta “avere pagato i sub” per chiudere la partita; il saldo finale resta condizionato alla congruità dell’appaltatore.
Per il Direttore dei Lavori: cresce l’attenzione sulla dichiarazione giustificativa (≤5%). Non è un atto “di cortesia”: è un documento che può assumere rilievo in caso di contestazioni.
Per l’impresa affidataria: non può considerare la congruità un adempimento marginale o “scaricabile” sui subappaltatori; la regia e la responsabilità amministrativa del processo restano in capo all’affidatario.
Per i subappaltatori: la correttezza dei flussi di manodopera dichiarata e dei dati di cantiere diventa ancora più importante, perché eventuali anomalie possono riflettersi sull’esito complessivo della congruità.
Download GratuitoComunicato ANAC 17/12/2025 – DURC di congruità e subappalto
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