Discariche per rifiuti inerti: il MASE conferma il carattere eccezionale delle deroghe di ammissibilità

Discariche per rifiuti inerti: il MASE conferma il carattere eccezionale delle deroghe di ammissibilità

Chiarimenti sulle deroghe ai limiti di TDS, solfati e cloruri nei rifiuti inerti e indicazioni pratiche per la gestione tecnica e sicura nel settore edilizio

Con una formale istanza di interpello, Confindustria ha chiesto un chiarimento interpretativo in merito all’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 16-ter del D.Lgs. 36/2003, con specifico riferimento ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.

Il nodo interpretativo riguarda, in sostanza, il perimetro operativo della deroga e il corretto coordinamento tra disciplina ordinaria e regime eccezionale e in particolare, sui parametri chimici oggetto di verifica in sede di test di cessione e sulla possibilità di estendere valori limite derogati a più tipologie di rifiuti.

In questo contesto, Confindustria sottopone i seguenti quesiti:

se, nell’ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1, del D.lgs. 36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà, già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4, di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri;
nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell’art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un’analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), si chiede conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.

La disciplina vigente prevede, infatti, una specifica nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4 che consente al gestore, in fase autorizzativa, di optare per la verifica del valore limite complessivo dei Solidi Disciolti Totali (TDS) oppure, in alternativa, per il controllo dei singoli parametri relativi a solfati e cloruri, ferma restando la necessità di una valutazione tecnica coerente con le caratteristiche del sito e con la tutela delle matrici ambientali interessate.

Deroghe ai limiti di ammissibilità: valutazione di rischio, limiti applicativi e divieto di estensione automatica

Il MASE chiarisce che la facoltà di optare, in sede autorizzativa, per la verifica del parametro TDS in alternativa ai limiti di solfati e cloruri non può essere esercitata in modo automatico nell’ambito di una procedura in deroga e tale scelta deve risultare coerente con la valutazione di rischio e deve essere giustificata sulla base delle caratteristiche della discarica, del contesto geologico e idrogeologico e delle matrici ambientali potenzialmente interessate, in applicazione del principio di precauzione. L’autorità competente è tenuta a svolgere una specifica istruttoria tecnica prima del rilascio dell’autorizzazione.

Con riferimento all’estensione dei valori limite derogati, il Ministero afferma che la procedura prevista dall’articolo 16-ter ha carattere strettamente eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo. La procedura fissata dalla normativa per la concessione delle deroghe, infatti, ha carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l’impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica individuati dal D.Lgs. n.36/2003. In particolare, la norma prevede che l’autorizzazione in deroga possa essere concessa caso per caso, per rifiuti specifici e per una determinata discarica, sulla base di una valutazione di rischio dettagliata tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe.

Non è pertanto condivisibile l’interpretazione secondo cui i valori limite autorizzati in deroga possano applicarsi indistintamente a tutti i rifiuti inerti già ammessi presso la stessa discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER. La sola classificazione EER non è sufficiente a descrivere il comportamento ambientale del rifiuto né a giustificare un’estensione automatica della deroga.

Ogni richiesta deve indicare puntualmente tipologie e quantitativi di rifiuti interessati e deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita che consenta di valutare composizione, potenziale di rilascio di contaminanti, comportamento nel tempo e interazione con il corpo della discarica.

Infine, e alla luce del quadro normativo richiamato, non è corretto ritenere che i valori limite autorizzati in deroga, a seguito di analisi di rischio ai sensi dell’articolo 16-ter, possano essere applicati automaticamente a tutti i rifiuti inerti già ammessi in una determinata discarica solo perché riconducibili agli stessi codici EER.

Un’estensione generalizzata di questo tipo contrasterebbe con la natura eccezionale della deroga, che deve restare circoscritta a casi specifici e adeguatamente motivati. Inoltre, sarebbe in contrasto con i principi di precauzione e proporzionalità che regolano la gestione dei rifiuti, finendo di fatto per aggirare i criteri ordinari di ammissibilità previsti dagli articoli 7-bis e 7-quater del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Le regole di base del D.Lgs. 36/2003 sui rifiuti inerti

Prima di scoprire i chiarimenti contenuti nell’interpello, occorre richiamare brevemente le regole di base del D.Lgs. 36/2003. Il decreto legislativo garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del D.Lgs. 152/2006, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e paesaggistico, sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

Ricordiamo che la lettera e) articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 considera rifiuti inerti i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati, la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

Inoltre, il decreto stabilisce che i rifiuti inerti possono essere conferiti in discarica solo se rispettano determinati criteri di ammissibilità e tra questi, c’è la necessità di eseguire test di cessione sui rifiuti per verificare la concentrazione di sostanze come Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, parametri che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente, in particolare sulle acque sotterranee. Inoltre, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

i rifiuti elencati nella tabella 1 dell’allegato 4 (Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione) che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell’allegato 4 e che possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un’unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell’Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte;
i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell’Allegato 4 (Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti inerti) e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell’Allegato 4.

È vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti a seguito di un esame visivo o in relazione all’origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. Inoltre, i rifiuti non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l’ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

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