Direzione lavori nelle opere strutturali: quando il presidio delle fasi critiche fa la differenza
Il D.L. sotto la lente della Corte dei conti: non è un ‘nudus minister’, ma deve presidiare (o far presidiare) le fasi tecnicamente decisive e ha doveri di vigilanza qualificata e di attivazione correttiva verso il committente
La pronuncia 4 gennaio 2026, n. 4 della Corte dei conti Piemonte chiarisce dove si colloca lo standard di diligenza del Direttore dei lavori nelle opere strutturali e come si riparte il danno tra D.L. e collaudatori quando il vizio nasce in una lavorazione tecnicamente decisiva.
Il caso in esame
La controversia riguarda il danno diretto conseguente al crollo (18 aprile 2017) di una campata della rampa di svincolo per Marene – viadotto “La Reale” sulla SS 231 (tangenziale di Fossano).
La Corte dei conti Piemonte ha riconosciuto un danno complessivo azionato di € 799.300,01 e ha individuato nella non adeguata iniezione di boiacca nelle guaine la causa primaria dell’innesco di corrosione dei trefoli fino alla rottura.
La decisione condanna il Direttore dei lavori e due collaudatori con importi distinti e rigetta invece le pretese verso i soggetti riferibili ai soli interventi di manutenzione, ritenuti privi di efficienza causale e comunque non idonei a far emergere il difetto originario senza interventi invasivi.
D.L.: obbligo di controllo minuto e poteri-doveri correttivi
Per i tecnici che svolgono Direzione lavori, la sentenza è rilevante perché ribadisce che il D.L. non è un “nudus minister”, ma ha doveri di vigilanza qualificata e soprattutto l’obbligo di presidiare (direttamente o con delega efficace) le fasi critiche riconoscibili già in sede contrattuale/progettuale.
La pronuncia è costruita attorno a un nodo tecnico preciso: il crollo è ricondotto alla accelerazione della corrosione dei trefoli fino alla rottura, dovuta principalmente alla non adeguata iniezione di boiacca nelle guaine di protezione dei tiranti.
Quando una fase di lavorazione (qui l’iniezione) non è più verificabile ex post senza demolizioni o interventi invasivi, la vigilanza deve spostarsi “prima”: durante l’esecuzione.
Il D.L. non è “nudus minister”: vigilanza qualificata verso il committente
La Corte richiama l’impianto dei lavori pubblici: l’Ingegnere capo coordina, ma il Direttore dei lavori risponde del controllo minuto, dell’esecuzione a regola d’arte e dell’adozione di disposizioni operative.
Sullo sfondo si colloca la disciplina contrattuale che attribuisce al D.L. la leva di contrasto alle difformità esecutive, fino a imporre demolizione e rifacimento (D.P.R. 1063/1962, art. 23).
La “colpa” decisiva: mancato presidio della fase critica (iniezione boiacca)
Il passaggio più utile per i tecnici è quello in cui la Corte afferma che il D.L., pur avendo autonomia organizzativa, non ha garantito la presenza propria o di un collaboratore idoneo durante una delle lavorazioni più importanti e che tale presenza avrebbe, con alta probabilità, evitato l’esito imponendo la ripetizione della lavorazione fino al risultato dovuto.
La condotta è qualificata come gravissima negligenza e “violazione delle norme che disciplinano il servizio”.
È chiarito, inoltre, che non serve ipotizzare una presenza continuativa in cantiere: la misura della diligenza è nel riconoscere e presidiare le fasi tecnicamente decisive, individuabili già “dalla sola lettura del contratto”.
Collaudo: riparto della responsabilità e criterio “professionale”
Per i collaudatori la Corte adotta un riparto che considera:
la natura collegiale della commissione (5 membri), riducendo la quota imputabile ai soli due convenuti anche in ragione del decesso di altri componenti non evocati;
la differente competenza tecnica, attribuendo il 60% al collaudatore ingegnere e il 40% al funzionario amministrativo, perché l’ingegnere era “in grado di comprendere meglio” la rilevanza della lavorazione (iniezione boiacca).
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Oltre al D.P.R. 1063/1962, art. 23 sui poteri/doveri del D.L. rispetto a lavorazioni eseguite senza diligenza o con materiali difformi (demolizione e rifacimento), la decisione della Corte dei Conti richiama due importanti sentenze della Cassazione:
Cass. civ. n. 8700/2016: doveri di vigilanza del D.L. e non applicabilità del “nudus minister”.
Cass civ. n. 27045/2024: obbligo del D.L. di accertamento, vigilanza, controllo e attivazione correttiva, anche con dovere di segnalazione al committente.
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