Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando serve è anche incentivata!

Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando serve è anche incentivata!

Nelle pratiche del Conto Termico 3.0 la diagnosi energetica può essere obbligatoria. Quando è richiesta, come redigerla, chi deve firmarla, come coprire la prestazione professionale

La diagnosi energetica ha un ruolo centrale nel Conto Termico 3.0.

In questo articolo rispondiamo ai principali dubbi sul tema.

Per accedere al conto termico è sempre richiesta la diagnosi energetica? Chi può redigere la diagnosi energetica? Come si fa la diagnosi energetica e cosa prescrivono le regole applicative del Conto termico? La parcella per la diagnosi energetica è incentivata dal Conto termico?

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Quando è richiesta la diagnosi energetica per accedere al conto termico?

La richiesta di Conto termico deve essere sempre corredata da diagnosi energetica redatta prima dell’intervento e da attestato di prestazione energetica (APE) redatto al termine dei lavori per gli interventi:

di isolamento termico delle superfici opache dell’involucro edilizio (II.A);
finalizzati alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB (II.D).

Per i seguenti interventi:

sostituzione degli infissi e delle chiusure trasparenti (II.B);
installazione di schermature solari o sistemi di ombreggiamento (II.C);
impianti con pompe di calore elettriche o a gas alimentate da fonti aerotermiche, geotermiche o idrotermiche (III. A);
sistemi ibridi factory made o bivalenti (III. B);
generatori di calore alimentati a biomassa (III. C);
impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione alla climatizzazione, anche abbinati a sistemi di solar cooling (III. D);
scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di quelli elettrici o a gas (III.E);
allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti (III.F);
sistemi di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (III.G).

l’obbligo di diagnosi energetica è previsto esclusivamente quando:

le opere interessano l’intero edificio;
 l’impianto di riscaldamento presenta una potenza nominale complessiva pari o superiore a 200 kW.

In tutti questi casi la diagnosi energetica deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta d’incentivo nelle sezioni “documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo”, predisposte per specifico intervento.

Quando non è mai prevista la diagnosi energetica e l’APE?

La diagnosi energetica non è mai richiesta per l’installazione di:

impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo;
impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Diagnosi energetica richiesta con la prenotazione

La diagnosi energetica è sempre richiesta alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore che intendono accedere al Conto Termico tramite la procedura di prenotazione.

Le diagnosi energetiche precedenti l’intervento devono essere infatti allegate già all’atto della prenotazione per gli interventi II.A e II. D e per gli interventi II.B, II.C e III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW.

Per gli altri interventi (nello specifico II.E, II.F, II.G, II.H e interventi II.B, II.C, III.A-III.G su edifici con potenza dell’impianto inferiore a 200 kW), la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo di incentivazione.

Per lo specifico intervento II.D, la richiesta di concessione dell’incentivo deve essere sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale (inclusiva degli elaborati grafici ante-operam e postoperam dell’edificio oggetto di intervento) e da facsmile di attestato di prestazione energetica post-operam recante la classificazione dell’edificio nzeb.

Come devono essere redatte le diagnosi energetiche per il Conto Termico

Le diagnosi energetiche per il Conto termico 3.0 devono:

essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247;
seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014;
essere redatti nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato I del D.M. 07/08/2025 e conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente, ove prevista.

Cosa si intende per diagnosi energetica?

La lettera b-bis) dell’art. 2 del D.Lgs. 102/2014 definisce “audit energetico” (o diagnosi energetica) la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

Il D.Lgs. 102/2014 stabilisce i criteri minimi che devono possedere le diagnosi energetiche. Essse:

sono basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;
comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
sono proporzionate e sufficientemente rappresentative per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

Per approfondire leggi anche:

Diagnosi energetica, cos’è e quando è obbligatoria
Diagnosi energetica e certificazione energetica, trova le differenze!

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Chi deve redigere la diagnosi energetica per il Conto Termico?

Le diagnosi energetiche da allegare alla richiesta di Conto termico devono essere redatte da soggetti qualificati, ossia:

un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) certificato secondo la norma UNI CEI 11339;
una ESCo (Energy Service Company) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352.

Tali requisiti professionali sono previsti dall’articolo 12 del D.Lgs. 102/2014, che disciplina le modalità di esecuzione delle diagnosi energetiche e i soggetti abilitati alla loro redazione e le diagnosi energetiche devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell’allegato 2. Per quanto riguarda invece gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), questi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e dalle relative disposizioni attuative, nel rispetto delle eventuali normative regionali vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

La diagnosi energetica è incentivata dal Conto Termico 3.0?

Le prestazioni professionali connesse alla redazione di diagnosi energetiche rientrano tra le spese ammissibili sia per gli interventi di cui al CAPO II (efficienza energetica) che per quelli previsti dal CAPO III (fonti rinnovabili) che la prevedono obbligatoriamente.

Il D.M. 07/08/2025 prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare per la redazione delle diagnosi energetiche.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, così come le ESCO che operano per loro conto, il meccanismo incentivante è particolarmente favorevole: le spese sostenute per tali attività sono infatti riconosciute fino al 100% dell’importo.

Diversamente, per i soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali l’incentivo si attesta al 50% della spesa.

Per le grandi imprese e gli ETS economici, invece, tali costi non sono incentivabili. Si specifica che, ai fini dell’incentivo, la fattura per la Diagnosi Energetica e/o per l’APE deve essere intestata al Soggetto Responsabile (SR), ossia al soggetto che ha sostenuto le spese.

Come si calcola l’incentivo?

Nel D.M. 07/08/2025 il calcolo dell’incentivo per la diagnosi energetica segue un criterio parametrico basato su due elementi: il costo unitario massimo (€/m²) e il valore massimo erogabile, entrambi definiti in funzione della destinazione d’uso e della superficie dell’immobile.

Operativamente, l’importo si determina moltiplicando la superficie utile per il costo unitario previsto, verificando poi il rispetto del tetto massimo stabilito dalla Tabella 21.

Tabella 21 – Allegato 2 – D.M. 07/08/2025

Destinazione d’uso
Superficie utile dell’immobile (m²)
Costo unitario massimo (€/m²)
Valore massimo erogabile (€)

Edifici residenziali della classe E1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
Fino a 1600 compresi
1,50
10.000,00

Oltre 1600
1,00

Edifici della classe E3 del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura)

3,50
18.000,00

Tutti gli altri edifici
Fino a 2500 compresi
2,50
13.000,00

Oltre 2500
2,00

Due le regole da considerare:

l’incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (Imax) per gli interventi; in questo caso è previsto l’incentivo specifico come precedentemente descritto.
al contrario, nei casi in cui la diagnosi e attestati di prestazione energetica non siano obbligatori, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all’art. 6 e 9 del Decreto.

Come si effettua la richiesta di contributo anticipato per la diagnosi energetica?

Un elemento di forte interesse per la Pubblica Amministrazione è rappresentato dalla possibilità di accedere a un contributo anticipato, finalizzato a coprire i costi necessari per la redazione della diagnosi energetica.

Tale anticipo è pari al 50% dell’importo massimo riconoscibile e consente di ridurre l’impatto finanziario iniziale e il saldo restante viene erogato solo successivamente, a condizione che venga realizzato almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi e che sia presentata al GSE la relativa richiesta di accesso agli incentivi.

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