Detrazione ristrutturazione: passa all’erede dell’erede?

Detrazione ristrutturazione: passa all’erede dell’erede?

Non sono previsti ulteriori trasferimenti delle detrazioni per le spese di ristrutturazione se già sono in eredità: è possibile un solo trasferimento delle rate residue

Secondo la Risposta 612/2021 dell’Agenzia delle Entrate le rate residue già trasferite a un primo erede non passano ulteriormente al suo successivo erede. Il secondo erede può acquisire l’immobile, ma non subentra nelle quote della detrazione originariamente maturata dal primo de cuius e già trasferita una volta per successione.

La conclusione vale, secondo l’Agenzia, anche se il secondo erede conserva la piena disponibilità materiale e diretta dell’immobile. È quindi necessario distinguere il primo trasferimento mortis causa, espressamente disciplinato dall’art. 16-bis, comma 8, TUIR, dal successivo decesso dell’erede che aveva ricevuto le rate residue.

Cosa stabilisce la Risposta 612/2021?

La Risposta 612/2021 affronta il caso di una detrazione che avrebbe dovuto attraversare due successioni consecutive e conclude che il secondo trasferimento non è ammesso.

Il proprietario originario era un uomo vedovo che beneficiava delle detrazioni per interventi di recupero edilizio eseguiti su un immobile di sua proprietà. L’uomo muore nel settembre 2019. La figlia e i suoi tre fratelli ereditano ciascuno un quarto dell’immobile e, in pari misura, le relative quote residue della detrazione. L’immobile rimane nella disponibilità congiunta degli eredi e non viene locato.

Nell’agosto 2020 muore anche la figlia. I suoi eredi sono il marito e la loro figlia, studentessa senza redditi. Anche la quota immobiliare della donna passa ai nuovi eredi. Il marito domanda quindi all’Agenzia se può continuare a utilizzare nella dichiarazione 730/2021 le detrazioni che la moglie aveva ricevuto dal padre.

L’Agenzia richiama l’art. 16-bis, comma 8, secondo cui in caso di decesso dell’avente diritto il beneficio: “si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Dopo aver ricordato la disciplina del primo trasferimento, la Risposta 612/2021 afferma che, analogamente a quanto avviene in caso di vendita o donazione da parte dell’erede, le quote già ricevute per successione non si trasferiscono ulteriormente alla morte di quest’ultimo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la detenzione materiale e diretta dell’immobile non consente di superare il divieto del secondo trasferimento delle quote già ereditate. Anche un secondo erede che abita la casa o ne dispone direttamente non subentra nelle rate residue originariamente maturate dal primo de cuius.

Le rate della detrazione originaria che il primo erede non ha utilizzato non vengono dunque recuperate dal secondo erede. Con il decesso del primo erede, le quote ancora residue della detrazione già ricevuta dal precedente de cuius cessano, secondo la posizione dell’Agenzia, di essere trasferibili.

Il primo trasferimento riguarda direttamente il beneficio maturato dal contribuente che ha sostenuto le spese; il secondo riguarderebbe invece quote che il primo erede aveva già ricevuto per successione. È proprio su questo secondo passaggio che la Risposta 612/2021 pone il limite.

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