Decreto fiscale 2026: le novità sul piano Transizione 5.0

Decreto fiscale 2026: le novità sul piano Transizione 5.0

Credito d’imposta ridotto per le imprese esodate e maggiorazione senza vincolo territoriale sull’iperammortamento

Il decreto fiscale 2026 – Dl 38/2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzio 2026 – contiene due importate novità per le imprese:

la prima riguarda le aziende che hanno aderito al piano Transizione 5.0 del 2025 e risultano in lista d’attesa per il credito di imposta a causa dell’esaurimento delle risorse;
la seconda riguarda il nuovo meccanismo di iperammortamento attivo dal 2026 in sostituzione del credito di imposta.

Alle imprese in lista d’attesa il 35% del credito di imposta spettante

L’art. 8 del D.L. 38/2026 prevede che le cosiddette imprese “esodate” D.L. piano Transizione 5.0 – quelle cioè che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità e risultano in lista d’attesa per il credito di imposta a causa dell’esaurimento delle risorse- ricevano solo il 35% del credito d’imposta spettante originariamente richiesto nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026.

Il credito d’imposta riguarda solo gli investimenti in beni strumentali previsti dagli allegati A e B della legge n. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Sono esclusi gli investimenti per i sistemi di gestione dell’energia e per gli impianti per energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Il GSE comunica alle imprese entro il 30 aprile 2026 l’importo del credito effettivamente utilizzabile; il credito – utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 – può essere fruito dal quinto giorno successivo alla comunicazione fino al 31 dicembre 2026.

Iperammortamento 2026 senza vincolo territoriale

L’articolo 7 del decreto fiscale 2026 modifica l’articolo 1, comma 427, della legge di Bilancio 2026, eliminando la specificazione “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

Pertanto, il nuovo Piano Transizione 5.0 – che prevede l’iperammortamento fiscale in sostituzione del credito d’imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – non prevede più il “requisito territoriale” che vincola gli acquisti ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione europea o dell’Accordo sullo spazio economico europeo.

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