Decreto Carburanti 2026: novità per le imprese esodate di Transizione 5.0
Il D.L. 42/2026 corregge il decreto fiscale: credito d’imposta fino all’89,77% e contributi per impianti da fonti rinnovabili e autoconsumo
Con il D.L. 42/2026, in vigore dal 4 aprile, il legislatore è intervenuto con un pacchetto di misure urgenti finalizzate a fronteggiare le criticità legate all’andamento dei prezzi petroliferi sui mercati internazionali e, al contempo, a rafforzare il sostegno alle imprese.
Il provvedimento non si limita ad agire sul fronte delle accise — con particolare riferimento al gasolio — ma introduce modifiche rilevanti anche sul piano degli incentivi agli investimenti, intervenendo direttamente sul D.L. 38/2026. È proprio su questo versante che emergono le novità di maggiore interesse per il sistema produttivo e, in modo indiretto ma significativo, anche per il settore edilizio.
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Recupero degli investimenti esclusi: credito d’imposta quasi integrale
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la revisione dell’articolo 8 del D.L. 38/2026, con una misura pensata per sanare una criticità concreta: l’esclusione di molte imprese dai benefici della Transizione 5.0 a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Il nuovo testo corregge il decreto fiscale 2026 aumentando il contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che avevano già completato l’iter previsto — presentando le comunicazioni e ottenendo dal GSE la verifica tecnica positiva — ma che non avevano potuto accedere all’agevolazione per mancanza di fondi.
A fronte del 35% previsto dal D.L. 38/2026, il Decreto carburanti prevede per il 2026 un credito pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto. A supporto di questa misura viene ampliata in modo significativo la dotazione finanziaria, che passa da 537 milioni a oltre 1,3 miliardi di euro, segnalando una chiara volontà di rafforzare la portata del piano.
Resta invariato l’ambito degli investimenti agevolabili, che continua a comprendere sia i beni materiali e immateriali riconducibili agli Allegati A e B della normativa Industria 4.0, sia le spese per la formazione del personale.
Contributo extra per l’autoproduzione energetica
Accanto al recupero degli incentivi già richiesti, il decreto introduce il nuovo comma 3-bis all’art. 8 del D.L. 38/2026, che concede agli stessi soggetti un contributo per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
In concreto, viene riconosciuto un sostegno economico alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, includendo anche i sistemi di accumulo. Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle necessarie per le certificazioni tecniche e contabili, fondamentali per dimostrare sia la riduzione dei consumi energetici sia il rispetto del principio DNSH, ormai centrale nelle politiche europee.
Le risorse stanziate per questa misura sono distribuite su più anni — dal 2026 al 2028 — con un impegno finanziario crescente nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno
2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028, a conferma dell’importanza strategica attribuita all’autonomia energetica delle imprese.
Il contributo viene riconosciuto in proporzione alle spese sostenute, ma non può superare l’importo del credito d’imposta già richiesto per gli stessi interventi, mantenendo così un equilibrio tra le diverse forme di incentivo.
Dal punto di vista operativo, il meccanismo si basa su un’interazione strutturata tra imprese, GSE e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il GSE svolge una funzione centrale, fornendo le informazioni relative agli investimenti e alle spese sostenute, mentre sarà il Ministero a disciplinare nel dettaglio le modalità di erogazione dei contributi attraverso un successivo provvedimento attuativo.
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