Decreto bollette 2026: le modifiche al Testo Unico Rinnovabili

Decreto bollette 2026: le modifiche al Testo Unico Rinnovabili

Cambiano le regole per rinnovabili e connessioni alla rete elettrica: ecco tutte le novità. Scarica il D.Lgs. 190/2024 aggiornato alle nuove disposizioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 21/2026, noto come decreto bollette 2026, in vigore dal 21 febbraio 2026, il legislatore interviene in modo mirato sul D.Lgs.190/2024, apportando una serie di modifiche che incidono su due aspetti per lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili: il regime autorizzativo e, soprattutto, la gestione delle connessioni alla rete elettrica.

In questo quadro si inserisce il nuovo articolo 10-bis, che ridefinisce in modo strutturale le regole di accesso alla rete, affiancato da interventi di coordinamento sugli allegati e da modifiche puntuali all’articolo 4 del decreto.

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Connessioni alla rete elettrica: nuove regole per rinnovabili e sistemi di accumulo

Il nuovo articolo 10-bis introdotto dal decreto in esame interviene, in modo strutturale, sulle regole di accesso alla capacità di rete, affidando all’ARERA il compito di aggiornare, entro 180 giorni, le condizioni tecniche, economiche e procedurali per le connessioni degli impianti FER e dei sistemi di accumulo esclusi gli impianti offshore, prevedendo:

che il gestore della rete di trasmissione nazionale:

 sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
 allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
 assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell’ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 8 o dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 9;
 pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonchè di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 199/2021;

che i gestori del sistema di distribuzione:

possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;

ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un’efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.

I numeri 2) e 3) della lettera a) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell’energia elettrica o al potenziamento ovvero all’ampliamento di impianti di distribuzione dell’energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

Un capitolo particolarmente delicato riguarda le soluzioni di connessione già rilasciate. Con l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti dell’ARERA, perderanno efficacia le soluzioni relative a progetti non abilitati o non autorizzati e non ancora validate dal gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia. Con i medesimi provvedimenti adottati, l’ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia dalla pubblicazione dei provvedimenti.

Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve tenere conto, nella pianificazione e nelle procedure di connessione, dei progetti di impianti rinnovabili o di accumulo che abbiano già ottenuto esito favorevole nelle verifiche ambientali, purché il progetto tecnico comprenda anche gli interventi di connessione e sviluppo della rete correlata.

La capacità di rete può essere definitivamente assegnata solo a progetti già abilitati o autorizzati. L’eventuale perdita di efficacia delle precedenti soluzioni di connessione non comporta l’archiviazione delle istanze autorizzative già presentate, che proseguono secondo i termini procedimentali aggiornati dopo il rilascio della nuova soluzione di connessione.

I procedimenti devono essere gestiti in modo da consentire un rapido aggiornamento delle soluzioni di connessione, secondo le modalità stabilite da ARERA, così da evitare blocchi o rallentamenti nell’iter autorizzativo.

La norma introduce inoltre termini per i proponenti: l’istanza di PAS o di autorizzazione unica dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’accettazione della soluzione di connessione e in caso di decadenza del titolo abilitativo o autorizzatorio, decade automaticamente anche la connessione.

Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale connessi a impianti da fonti rinnovabili o a sistemi di accumulo, ad esclusione degli impianti off-shore, sono autorizzati su iniziativa del gestore della rete di trasmissione nazionale secondo le procedure previste dalla normativa richiamata. Se tali interventi ricadono in aree idonee o in zone di accelerazione, si applicano le specifiche discipline autorizzative previste per tali contesti territoriali.

La disciplina non si applica quando gli interventi di potenziamento della rete risultano già validati dal gestore della rete di trasmissione nazionale e sono inclusi in progetti di impianti rinnovabili o di accumulo con procedimenti autorizzativi già avviati alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati da ARERA. In tali casi resta comunque possibile, per i proponenti interessati, richiedere congiuntamente al gestore della rete la presentazione dell’istanza autorizzativa secondo le modalità previste dalla norma.

Tipologie di interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale

Gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o sistemi di accumulo sono realizzati su impulso del gestore della rete di trasmissione nazionale secondo le disposizioni richiamate dalla normativa.

Le tipologie di intervento ammesse riguardano:

l’adeguamento o l’ampliamento di stazioni elettriche esistenti localizzate in aree prive di vincoli paesaggistici, ambientali, geologici o idrogeologici;
la realizzazione di nuove stazioni elettriche su aree o siti industriali dismessi, anche solo parzialmente, oppure su aree prive dei vincoli sopra indicati;
la costruzione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale con lunghezza massima di 3 km se in configurazione aerea o 12 km se in cavo interrato, purché insistano su aree prive di vincoli;
l’ammodernamento o potenziamento di elettrodotti esistenti, mantenuti sul medesimo tracciato o con uno scostamento non superiore a 60 metri lineari, senza che l’altezza utile dei sostegni aumenti oltre il 30%, sempre in assenza di vincoli territoriali rilevanti.

Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve inoltre allegare alla denuncia una dichiarazione che attesti la legittima disponibilità della superficie interessata dagli interventi. A tal fine non si applicano le procedure espropriative previste dal D.P.R. 327/2001.

Regime di edilizia libera

Infine, il legislatore è intervenuto anche sulla Sezione II dell’Allegato A al D.Lgs. 190/2024, con specifico riferimento agli interventi su impianti esistenti assoggettati al regime di edilizia libera.

In particolare, nell’ottica di favorire gli interventi di rifacimento integrale disciplinati dal comma 4, è stata introdotta, dopo la lettera a-bis), una nuova lettera a-ter). La disposizione stabilisce che rientra nel perimetro dell’attività libera il rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, già abilitati o autorizzati, localizzati in aree industriali, a condizione che, a seguito dell’intervento, l’impianto continui a ricadere integralmente all’interno della medesima area industriale, indipendentemente dalla potenza complessiva risultante.

È disponibile il Testo Unico delle Rinnovabili aggiornato alle nuove disposizioni del D.L. 21/2026, con tutte le modifiche coordinate e integrate nel testo vigente. Scopri il nostro approfondimento su Testo Unico sulle Rinnovabili (FER): regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER e scarica il testo aggiornato.

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