Dal CNI chiarimenti sugli aggiornamenti catastali a seguito di interventi edilizi

Dal CNI chiarimenti sugli aggiornamenti catastali a seguito di interventi edilizi

Mentre l’Agenzia delle Entrate rende noti i contenuti della lettera di compliance che a breve sarà inviata ai contribuenti che non hanno provveduto alla variazione catastale dopo i lavori Superbonus, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato un documento che chiarisce per quali interventi edilizi sia necessario aggiornare la “situazione catastale” dell’immobile.

L’obbligo di aggiornamento è previsto nell’ipotesi di variazioni riguardanti:

aspetti quantitativi, ossia sostanzialmente la consistenza delle superfici principali e accessorie; 
aspetti qualitativi, cioè aspetti di qualità che incidono sulla categoria e classe dell’Uiu (unità immobiliare urbana, nda), e dunque sulla rendita del bene.

Con le disposizioni in vigore, per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la revisione della rendita è dovuta in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche, restauro e risanamento conservativo che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività.

Il CNI ricorda anche che “la variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi”.

Lo strumento che determina l’incremento è il Docfa, lo stesso software determina la rendita prevista in base alle informazioni aggiornate fornite dal professionista.

Al momento non vi è necessità di variazione catastale in tre casi:

quando non si rilevano variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione Docfa:
quando c’è stata la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione tipo pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma impianti purché siano stati utilizzati materiali comparabili con gli originari;
quando c’è stata la sola installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità dove la potenza installata è inferiore a 3 Kw per il numero di unità immobiliari servite.

Vuoi saperne di più? Leggi l’approfondimento “Variazione catastale da Superbonus: quando è obbligatorio dichiararla

 

 

 

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