Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità

Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è la figura che verifica l’attuazione del PSC da parte dell’impresa e la corretta applicazione delle procedure di lavoro

In sintesi: CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Il CSE è il professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante l’esecuzione del cantiere.
Verifica l’attuazione del PSC e dei POS, coordina imprese e lavoratori autonomi, aggiorna cronoprogrammi e fascicolo dell’opera, effettua sopralluoghi e interviene in caso di pericoli.
Il ruolo del CSE assicura il coordinamento operativo in cantiere e la corretta applicazione delle procedure di sicurezza, con responsabilità giuridiche in caso di inosservanze.

CSE è l’acronimo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il CSE è una figura professionale chiave nei cantieri edili, incaricata di garantire che le norme di sicurezza vengano rispettate durante la realizzazione dell’opera.

Il suo ruolo principale consiste nel supervisionare e coordinare le attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, assicurando l’applicazione corretta del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Prima dell’inizio dei lavori, il CSE adatta e aggiorna il cronoprogramma delle lavorazioni secondo le indicazioni del PSC, coordinandosi con il direttore dei lavori e tutte le imprese coinvolte.

Sulla base del cronoprogramma aggiornato, il CSE definisce la calendarizzazione dei sopralluoghi per verificare e controllare la corretta esecuzione dei lavori e l’adozione delle misure di sicurezza previste.

Per gestire al meglio le attività di sicurezza, il CSE può utilizzare un software registro di cantiere. Questo strumento consente di aggiornare in tempo reale PSC, POS e fascicolo dell’opera, controllare le lavorazioni giornaliere, i rischi, le misure di prevenzione e le risorse impiegate (macchinari, attrezzature, personale).

Se durante i sopralluoghi emergono criticità in materia di sicurezza, il CSE verifica gli adeguamenti al successivo controllo e documenta gli esiti da trasmettere alle imprese interessate. L’uso di un construction management software facilita la comunicazione e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, rendendo più efficiente la gestione delle problematiche in cantiere.

Chi è il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è una figura professionale che, incaricata dal committente (o dal responsabile dei lavori), garantisce il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere. Il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.

La sua definizione è contenuta nell’art. 89 lett. f del D.Lgs. 81/08 come:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente oppure ancora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Il ruolo del CSE è più complesso rispetto a quello del coordinatore sicurezza in fase di progettazione, la cui funzione è circoscritta alla redazione del PSC; il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, invece, è chiamato a garantire gli interessi del committente, nonché a rispettare la normativa rispetto agli organi di vigilanza.

Flowchart del percorso operativo del CSE: nomina, cronoprogramma, controllo PSC/POS, sopralluoghi, interventi e aggiornamento fascicolo

Di seguito viene proposta una sintesi dei principali aspetti legati al CSE – nomina, compiti, obblighi e formazione – che saranno approfonditi nei paragrafi successivi dell’articolo.

Aspetto
Dettagli principali

Nomina
Il CSE viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori. Obbligatoria nei cantieri con più imprese, anche non contemporanee, o quando lavori affidati a più imprese dopo l’affidamento iniziale.

Compiti

Verificare applicazione PSC e POS da parte di imprese e lavoratori autonomi
Adeguare PSC e fascicolo dell’opera secondo evoluzione lavori
Coordinare imprese e lavoratori autonomi
Assicurare cooperazione e corretta informazione in cantiere
Aggiornare cronoprogramma e calendarizzazione sopralluoghi

Obblighi (art. 92 D.Lgs. 81/08)

Segnalare inosservanze al committente/responsabile lavori
Proporre sospensione lavori, allontanamento imprese/lavoratori o risoluzione contratto
Comunicare inadempienze alle autorità competenti
Sospendere lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente
Responsabilità giuridica con sanzioni penali e amministrative in caso di mancato rispetto

Formazione

Corso iniziale 120 ore: 96 ore teoriche (giuridico, tecnico, metodologico/organizzativo) + 24 ore pratiche
Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni
Modalità: in presenza, videoconferenza sincrona; e-learning solo per modulo giuridico
Obiettivi: normativa, ruolo soggetti, valutazione rischi, verifica idoneità PSC/POS, competenze operative e responsabilità

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione quando serve e chi lo nomina

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori. La nomina del coordinatore in fase di esecuzione, secondo l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 è obbligatoria:

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
nei cantieri in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

Corte di Cassazione 4486/2021: quando la mancata nomina del coordinatore della sicurezza condanna il committente?

La Cassazione (sentenza 4486/2021) ha confermato la responsabilità del committente per omessa nomina del CSE in un cantiere con pluralità di imprese, anche non contemporanee, a seguito di un infortunio mortale da caduta da ponteggio privo di parapetti. L’obbligo di designazione del coordinatore scatta già alla mera previsione dell’intervento di più ditte e non richiede la loro presenza simultanea. Il committente mantiene una posizione di garanzia “alta”, con dovere di vigilanza su rischi macroscopici, anche in cantieri sottosoglia. L’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità se il rischio non è eccentrico ma tipico dell’attività edilizia (lavori in quota). Leggi l’approfondimento.

Compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si occupa principalmente di:

verificare l’applicazione delle disposizioni del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
controllare l’idoneità e la coerenza del POS rispetto al PSC;
adeguare PSC e fascicolo dell’opera in base all’evoluzione dei lavori e alle proposte migliorative delle imprese;
organizzare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
assicurare la corretta informazione tra tutti i soggetti coinvolti in cantiere.

Obblighi del CSE (art. 92 D.Lgs. 81/08)

Gli obblighi CSE sono responsabilità giuridiche il cui mancato rispetto comporta sanzioni penali e amministrative. Tra i principali:

segnalare al committente o responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di sicurezza;
proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento di imprese o lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto;
comunicare alle autorità competenti eventuali inadempienze del committente o delle imprese;
sospendere direttamente le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino alla verifica degli adeguamenti effettuati.

L’ultimo obbligo è particolarmente importante in quanto individua la posizione di garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto è necessario che il coordinatore in fase di esecuzione frequenti il cantiere con una periodicità sufficiente a rilevare eventuali lavorazioni pericolose.

Il CSE in ambito pubblico

Il CSE è una figura indispensabile anche in ambito pubblico, nominato dal RUP o dal Committente. La sua funzione, anche in questo caso, è quella di vigilare e coordinare l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di gestire i rischi interferenziali durante l’esecuzione dell’opera.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i requisiti

Il coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specificati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.

Quale formazione devono svolgere i CSE?

L’Accordo Stato-Regioni 2025 abroga l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e ridefinisce i contenuti della formazione prevista per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

La formazione iniziale per i coordinatori è di 120 ore suddivise in:

una parte teorica da 96 ore comprendente:

un modulo giuridico (da 28 ore);
un modulo tecnico( da 52 ore);
un modulo metodologico/organizzativo (da 16 ore).

una parte pratica da 24 ore.

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
illustrare gli elementi metodologici per la valutazione del rischio;
far acquisire le competenze necessarie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
far acquisire le competenze per verificare l’idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza;
far acquisire le competenze per lo svolgimento del proprio ruolo;
illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

Come vengono erogati i corsi di formazione per i coordinatori della sicurezza?

I corsi di formazione per i coordinatori della sicurezza possono essere sempre erogati in presenza e in video conferenza sincrona. La modalità e-learning, invece, è consentita solo per il modulo giuridico.

Ogni quanto i coordinatori per la sicurezza devono aggiornare la propria formazione?

Per mantenere l’abilitazione il coordinatore deve frequentare corsi di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

Le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento consentite sono in presenza, in video conferenza sincrona e in e-learning.

Sanzioni per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può essere punito con (articolo 158 D.Lgs. 81/08):

l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro in caso di mancata:

verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il PSC e il fascicolo di cui all’allegato XVI valutando le proposte delle imprese;
organizzazione di riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro;
segnalazione al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza;
sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per mancata verifica di attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Per evitare di incorrere in qualsiasi tipo di sanzione, ti consiglio di utilizzare subito un software piani di sicurezza che consente la creazione di piani di sicurezza chiari, personalizzati e sempre rispondenti alle norme.

Infografica che mostra le sanzioni per il CSE, distinguendo tra inadempienze gravi e minori nella gestione della sicurezza in cantiere

Leggi l’approfondimento su:

Il sistema sanzionatorio del Testo unico sicurezza
Il CSE è tenuto alla presenza quotidiana in cantiere?
Cronoprogramma Cantiere

CSE: le FAQ

Qual è il compito del CSE all’interno di un cantiere edile?

Il CSE ha il compito strategico di garantire l’effettiva applicazione delle norme di sicurezza durante la fase esecutiva dei lavori. Ciò avviene attraverso la verifica dei piani di sicurezza, il coordinamento operativo delle imprese e il monitoraggio delle condizioni del cantiere per prevenire rischi interferenziali.

Quando è obbligatoria la presenza del CSE?

La nomina del CSE è obbligatoria in tutti i cantieri dove operano più imprese, anche in tempi diversi, oppure quando, dopo l’inizio dei lavori con un’unica impresa, intervengono ulteriori soggetti esecutori.

Quali documenti deve costantemente monitorare il CSE?

Il CSE deve verificare e aggiornare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), controllare i POS (Piani Operativi di Sicurezza) delle imprese esecutrici e mantenere aggiornato il fascicolo tecnico dell’opera.

Quale titolo di studio è richiesto per diventare CSE?

È richiesto un titolo tecnico (laurea o diploma) con esperienza certificata nel settore delle costruzioni e la frequenza di un corso abilitante di 120 ore, comprensivo di parte teorica e pratica.

Quali sono le conseguenze per un CSE che non adempie ai propri obblighi?

Il CSE può essere soggetto a sanzioni penali, tra cui l’arresto o ammende anche elevate, in caso di mancato controllo sull’applicazione dei piani di sicurezza, mancata segnalazione delle irregolarità o omessa sospensione delle lavorazioni pericolose.

Qual è la durata e la struttura del corso per diventare coordinatore della sicurezza?

La formazione iniziale dura 120 ore, suddivise in una parte teorica da 96 ore e una pratica da 24 ore. Il corso è articolato in moduli giuridici, tecnici e organizzativi.

CSE: sentenze di riferimento

Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla figura del CSE.

Corte di Cassazione 5222/2026: il CSE responsabile per il POS non coerente con il PSC

L’alta vigilanza del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva non è solo un check formale: qualsiasi modifica al PSC impone un immediato adeguamento dei POS delle imprese coinvolte. Leggi l’approfondimento.

Corte di Cassazione 18040/2025: la responsabilità del CSE va oltre il rischio interferenziale

La Cassazione (sentenza 18040/2025) chiarisce che il CSE, pur non tenuto a una vigilanza costante, risponde per omissione se non interviene di fronte ad un pericolo grave e imminente, anche non derivante da interferenze tra imprese. La sua responsabilità sorge quando è a conoscenza del rischio e omette di adottare misure di sicurezza. Nel caso esaminato, il pericolo era legato alla presenza di ghiaccio in cantiere. La Corte ha comunque annullato la condanna per intervenuta prescrizione del reato. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 30039/2025: una catasta di tubi ha ucciso un operaio, ma chi è il vero responsabile?

La Cassazione (sentenza 30039/2025) ha esaminato un infortunio mortale avvenuto in una raffineria, dove un operaio è stato schiacciato dal crollo di una catasta di tubi d’acciaio. L’incidente è stato causato da presidi di sicurezza degradati, modifica non valutata della catasta e mancata rivalutazione dei rischi dopo l’avvio del cantiere. Responsabili sono stati ritenuti committente, imprese e CSE per omesse verifiche e controlli effettivi sulla sicurezza. Il RSPP e i preposti rispondono per mancata segnalazione dei pericoli o errori tecnici nella valutazione dei rischi. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 29644/2025: infortunio in cantiere, le responsabilità per omessa verifica della stabilità della struttura

La Cassazione penale n. 29644/2025 affronta il caso della morte di un operaio durante la demolizione di un ponte nel porto di Crotone, causata dal crollo della struttura. La Corte ha ribaltato le assoluzioni, ritenendo prevedibile l’evento e censurando la mancata verifica della reale stabilità dopo la rimozione delle travi diagonali. È stato chiarito che il CSE e il Responsabile dei Lavori hanno un dovere di alta vigilanza che impone controlli effettivi e non solo formali. La prescrizione del taglio “a freddo” aveva natura cautelare e la sua violazione ha integrato una grave omissione di sicurezza. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 21277/2025: infortunio sul lavoro, responsabilità del committente per omessa nomina del CSE

La sentenza n. 21277/2025 della Cassazione conferma la responsabilità del committente per il crollo di una struttura metallica durante l’allestimento del palco al PalaTrieste, dovuta alla mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Secondo i giudici, la presenza del CSE avrebbe consentito di rilevare i segnali di pericolo e sospendere i lavori, evitando l’incidente. Il committente e la società organizzatrice hanno contestato il nesso causale, sostenendo che le valutazioni fossero solo ipotetiche. La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’Appello, che aveva ricostruito in modo logico e fondato la relazione tra omissione e evento. È stato ribadito che la mancata nomina del CSE rappresenta una violazione sostanziale degli obblighi di sicurezza del committente. Leggi tutti i dettagli.

Cassazione 19424/2025: il CSE è responsabile della coerenza di PSC e POS rispetto all’evoluzione reale dei lavori e alle interferenze prevedibili

La sentenza n. 19424/2025 della Cassazione, relativa ad un infortunio mortale durante lo smontaggio di un impianto industriale, ribadisce che il CSE non può limitarsi a un controllo formale. È responsabile per l’omessa valutazione delle interferenze e l’inadeguatezza del PSC rispetto all’evoluzione del cantiere. Confermata anche la colpa dell’amministratore dell’impresa per carente formazione e coordinamento. La Corte sottolinea che il coordinatore deve assicurare la reale efficacia e coerenza dei piani di sicurezza. Leggi tutti i dettagli.

Cassazione 20947/2025: chi risponde civilmente per una caduta mortale in cantiere: CSE o datore di lavoro?

La Cassazione, con la sentenza n. 20947/2025, annulla la condanna del CSE, escludendone la responsabilità per la caduta dall’alto di un lavoratore in cantiere. Rileva carenze nella motivazione della Corte d’Appello e l’assenza di rinnovazione delle prove decisive. Sottolinea che il CSE non ha compiti di controllo operativo diretto sulle lavorazioni, né collegamento causale con l’incidente.
Rinvio a giudizio civile invece per il datore di lavoro, per valutare la sua eventuale responsabilità. Leggi tutti i dettagli qui.

Cassazione 4409/2025: lavoratore vittima del crollo del solaio, chi è responsabile?

La Cassazione (sentenza n. 4409/2025) ha esaminato il caso della morte di un lavoratore per il crollo di un solaio in un cantiere durante la demolizione di un edificio rurale. Il committente, pur affidandosi al geometra, non è stato ritenuto responsabile perché la sua posizione non implicava competenze tecniche dirette sulle operazioni di cantiere. Il geometra, invece, è stato confermato responsabile per non aver aggiornato il PSC dopo la modifica del progetto, omettendo le misure di sicurezza necessarie. La Corte ha evidenziato che un piano di sicurezza adeguato avrebbe potuto evitare l’incidente, collegando direttamente la negligenza del geometra alla tragedia. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 43717/2024: decesso in cantiere per difetto di montaggio di una gru, chi è il responsabile?

La Cassazione 43717/2024 riguarda la morte del titolare di una ditta subappaltatrice colpito da un carico caduto a seguito del cedimento della fune di una gru. L’operatore della gru è stato ritenuto responsabile per mancata verifica dell’area e carenze di diligenza. Per il CSE e il committente, la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile per un nuovo esame delle responsabilità, evidenziando carenze nella pianificazione e vigilanza. L’operatore è stato condannato a risarcire le parti civili e alle spese processuali. Leggi l’approfondimento.

Cassazione Penale 41/2026: PSC incompleto e pericolo grave, la Cassazione chiarisce i doveri del coordinatore per la sicurezza

La Cassazione chiarisce che il Coordinatore per la Sicurezza (CSE) deve sospendere i lavori in caso di pericolo grave, anche con una sola impresa presente. Il CSE risponde se, pur potendo rilevare il pericolo, non adotta misure di prevenzione. Non è richiesta la sua presenza costante in cantiere, ma i controlli devono essere adeguati alle lavorazioni. Il PSC carente o non aggiornato aumenta la responsabilità del CSE per omissione nella gestione della sicurezza. Leggi l’approfondimento.

Corte di Cassazione 33954/2025: la mancata valutazione di rischi “ambientali” estende le responsabilità

La Cassazione 33954/2025 conferma che la responsabilità penale può gravare su più garanti quando l’infortunio deriva da carenze progettuali, di prevenzione, coordinamento e vigilanza in ambienti di lavoro pericolosi. Nel caso di un operaio travolto dall’acqua durante lavori in un acquedotto, la Corte ha individuato responsabilità condivise tra committente, responsabile dei lavori, coordinatore per l’esecuzione e impresa esecutrice. Il rischio, legato alla struttura del luogo e non solo all’attività specialistica, imponeva un’adeguata valutazione preventiva e un controllo effettivo del PSC/POS. La mancata vigilanza e la gestione superficiale della sicurezza hanno reso irrilevante l’errore del lavoratore. Leggi l’approfondimento.

Corte di Cassazione 21277/2025: la mancata nomina del CSE comporta responsabilità per il committente

La Cassazione, con la sentenza n. 21277/2025, ha ribadito l’obbligo inderogabile di nominare il coordinatore per la sicurezza nei cantieri. La mancata nomina configura una responsabilità diretta del committente per violazione delle norme antinfortunistiche. Il coordinatore ha il dovere di sospendere immediatamente i lavori in presenza di pericoli gravi e imminenti, anche non derivanti da interferenze tra lavorazioni. La pronuncia riafferma il ruolo centrale del CSE nella prevenzione degli infortuni e nella tutela dell’incolumità di lavoratori e terzi. Leggi il caso qui.

 

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