Controllo dell’organico qualificato: responsabilità delle Stazioni Appaltanti

Controllo dell’organico qualificato: responsabilità delle Stazioni Appaltanti

Le PA  devono garantire che le imprese OS 21 mantengano requisiti e organico qualificato, assicurando qualità e sicurezza dei lavori

L’art. 18, comma 24, dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 stabilisce che, qualora talune lavorazioni richiedano – secondo i rispettivi CCNL – l’impiego di operai qualificati in possesso di patentino, l’operatore economico che intenda ottenere la qualificazione nelle relative categorie specialistiche è tenuto a comprovare tale requisito. In particolare, deve attestare, mediante estratto autentico del Libro Unico del Lavoro, la presenza nel proprio organico di almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e dotato del necessario patentino certificato.

La disposizione precisa inoltre che, per ciascuna classifica successiva e fino alla V compresa, il numero degli operai richiesti deve aumentare di una unità rispetto alla fascia immediatamente inferiore; a partire dalla VI classifica, invece, l’incremento previsto è di due unità per ogni livello ulteriore. L’Autorità, attraverso i propri orientamenti interpretativi e, da ultimo, con il Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – ottobre 2025, ha fornito chiarimenti applicativi, evidenziando a titolo esemplificativo che il CCNL Edilizia richiede personale munito di patentino per lavorazioni riconducibili alle categorie OS 20-B, OS 21 e OS 35.

Nel corso dell’ultimo triennio, la problematica ha assunto particolare rilievo applicativo.

Negli ultimi tre anni l’ANAC ha concentrato la vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese nella categoria OS 21, rilevando pratiche distorsive: alcune aziende, poco dopo aver ottenuto l’attestazione, interrompevano i rapporti di lavoro o annullavano le comunicazioni UNILAV delle maestranze che avevano permesso il rilascio.

A seguito di questi riscontri, il Consiglio dell’ANAC, ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 36/2023, ha avviato da ottobre 2025 una verifica sul possesso del requisito previsto dall’art. 18, comma 24, Allegato II.12, finalizzata a controllare sia il possesso iniziale sia la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’attestazione nella categoria OS 21. Parallelamente al monitoraggio derivante dalla verifica estesa, l’ANAC sta conducendo ulteriori e approfonditi accertamenti sulle procedure di affidamento relative ai lavori nella categoria OS 21.

La natura strutturale ed elusiva del fenomeno

Gli accertamenti confermano che molte imprese nella categoria OS 21 hanno perso i requisiti abilitanti anche dopo aver ottenuto l’attestazione. L’ANAC ha annotato tali carenze nel Casellario Informatico, facendo decadere le attestazioni ai sensi dell’art. 222, comma 10 del Codice dei contratti.

Il fenomeno si aggrava quando aziende prive dei requisiti ottengono comunque commesse pubbliche, evidenziando pratiche sistematiche che, pur formalmente legittime, distorcono la concorrenza, alterano il mercato degli appalti pubblici e comportano rischi anche in fase esecutiva, inclusa la sicurezza in cantiere.

La verifica sulla continuità dei requisiti

La verifica continua dei requisiti delle imprese qualificate in OS 21 è fondamentale per garantire l’esecuzione corretta dei lavori e la tutela dell’interesse pubblico. I requisiti devono essere posseduti non solo al momento della partecipazione alla gara, ma mantenuti senza soluzione di continuità durante l’intera procedura e l’esecuzione del contratto.

Questo principio, sostenuto da giurisprudenza e dalla disciplina del d.lgs. 36/2023, mira a selezionare operatori affidabili e professionalmente adeguati, prevenendo distorsioni concorrenziali e rischi operativi durante l’esecuzione dei lavori.

 

 

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