Contributi Inarcassa: minimi, obblighi, agevolazioni e deroghe

Contributi Inarcassa: minimi, obblighi, agevolazioni e deroghe

Quali sono e a quanto ammontano i contributi previdenziali che ingegneri e architetti versano a Inarcassa: obblighi, categorie, percentuali, deroghe, riscatti, scadenze

Inarcassa – la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali

La contribuzione è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente ed è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

In questo articolo, offriamo una sintesi degli obblighi dichiarativi e contributivi e l’aggiornamento continuo sugli adempimenti richiesti e le opportunità fornite da Inarcassa a Ingegneri ed Architetti.

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Online la deroga al minimo soggettivo 2025

Gli iscritti che prevedono, per il 2025, di avere un reddito inferiore al minimo contributivo, pari a 18.966 euro, possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo e versare a dicembre 2026 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

Per il 2025, Inarcassa ha aggiornato i contributi minimi obbligatori per gli ingegneri e architetti iscritti, adeguandoli all’inflazione con un incremento del 2% rispetto al 2024. I nuovi importi sono:

Contributo soggettivo minimo: 2.750 euro (rispetto ai 2.696 euro del 2024)
Contributo integrativo minimo: 835 euro (rispetto ai 815 euro del 2024)

Come previsto dal Regolamento Generale Previdenza Inarcassa è possibile derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

Chi può chiedere la deroga

essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

Come chiedere la deroga ai minimi soggettivi

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno (nel 2025 posticipato al 3 giugno), esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

Come effettuare il versamento?

Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2026 per il 2025) sarà inferiore a 18.966 euro, si dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line, un avviso di pagamento PagoPA o un modello F24, per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2026.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a 18.966 euro, l’avviso di pagamento PagoPA o il modello F24, con scadenza 31/12/2026, che si dovrà generare alla fine della procedura di inserimento della dich on line, conterrà anche l’importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

Se la dichiarazione reddituale 2025 non verrà presentata entro il 31/12/2026 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza.

Cosa comporta la deroga al contributo minimo soggettivo

La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.

Ad esempio a fronte di un reddito di 10.000 euro dichiarato per il 2025, il contributo soggettivo dovuto sarà 10.000 * 14,50% = 1.450 euro, per cui l’anzianità riconosciuta per il 2025 sarà pari a 190 giorni anziché un anno. [(1.450/2.750) * 360 gg.]

Si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l’elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.

Contributo soggettivo Inarcassa

Il contributo soggettivo è obbligatorio per tutti gli iscritti ad Inarcassa e si calcola in misura percentuale sulla totalità del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno.

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 142.650,00 per il reddito 2024 da dichiarare nel 2025.

È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT.

Per l’anno 2025 è pari a 2.750 euro

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità è inoltre applicata:

al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito precedentemente, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto.
al reddito professionale IRPEF qualora il professionista svolga, parallelamente all’attività professionale anche una attività di lavoro dipendente o assimilata con durata inferiore all’anno solare. Ciò in quanto, per tale periodo, il professionista dovrà cancellarsi da Inarcassa e conseguentemente versare presso la Gestione Separata Inps la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF. Anche in questo caso, il frazionamento del reddito verrà effettuato in dodicesimi in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione alla Cassa, così da parametrare la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa sul reddito professionale frazionato.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.

Contributo soggettivo facoltativo Inarcassa

Il professionista può scegliere di versare anche un contributo soggettivo facoltativo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti dagli iscritti Inarcassa, qualora desideri aumentare il futuro importo del proprio trattamento pensionistico.

L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad un’aliquota modulare compresa tra l’1% e l’8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (quindi nel 2025 sul reddito 2024).

Il contributo facoltativo che può essere versato nel 2025 non può comunque essere inferiore a 250 euro o superiore a 12.372 euro.

Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2025 deve essere versato entro il 31/12/2025).

Anche il contributo soggettivo volontario, come quello obbligatorio, è deducibile al 100%.

Contributo integrativo Inarcassa

Il contributo integrativo è obbligatorio per gli architetti ed ingegneri iscritti al proprio albo professionale e titolari di Partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria.

Detto contributo, a differenza di altre tipologie di versamenti, si calcola sul volume d’affari professionale dichiarato ai fini IVA, prodotto nel corso dell’anno solare, con aliquota al 4% (e non sul reddito professionale netto).

Inoltre, esso va versato sia dai liberi professionisti iscritti ad Inarcassa (o ad un altro ente di previdenza privata), sia dai lavoratori autonomi che fanno riferimento alla Gestione Separata.

Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità Inarcassa al 31/12/2012:

il 50% per i professionisti che al 31/12/2012  non hanno periodi di iscrizione e contribuzione in Inarcassa o hanno una anzianità fino a 10 anni, oppure in caso di pensionamento dai 70 anni di età;
43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2025 è pari a 191.300 euro. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2025 è pari a 835 euro.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Contributo di maternità e paternità Inarcassa

Infine, il contributo di maternità/paternità che è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa e consiste in una cifra stabilita annualmente da Inarcassa.

Per l’anno 2025 l’importo della contribuzione di maternità/paternità è provvisoriamente definito con il medesimo valore del 2024 (72 euro) e con la prima rata dei minimi saranno da corrispondere 36 euro.

Contributi minimi Inarcassa

Come detto, per il contributo soggettivo ed integrativo sono previsti i contributi minimi.

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l’iscrizione all’Albo professionale. In tal caso, poiché il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.

E’ prevista la possibilità di rateizzare il versamento dei contributi minimi a Inarcassa in sei rate bimestrali, anziché in due semestrali.

I professionisti potranno quindi procedere con il pagamento della prima rata entro il prossimo 28 febbraio e dell’ultima entro il 31 dicembre . Le rate saranno di uguale importo e non prevedono il pagamento di interessi. Per potere usufruire della rateizzazione è necessario procedere tramite SDD dal proprio conto corrente bancario, con IBAN comunicato in fase di richiesta.

L’agevolazione spetta a tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati, che presentino la richiesta entro il 31 gennaio, esclusivamente tramite il portale Inarcassa On line.

Il contributo integrativo minimo è deducibile a fini fiscali nei seguenti casi:

integralmente, se il volume d’affari professionale prodotto nell’anno di riferimento è pari a zero;
per la quota parte non suscettibile di rivalsa sul committente, se il 4% del volume d’affari professionale prodotto nell’anno di riferimento è inferiore al valore del contributo minimo.

Riscatti contributivi

Gli iscritti ad INARCASSA possono riscattare:

il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura;
il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;
i periodi di lavoro all’estero di cui all’art. 7.3 dello Statuto;
i periodi per i quali sia stata esercitata la facoltà di deroga dal versamento della contribuzione soggettiva minima.

I riscatti possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

Contributi, modalità e termini per l’applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento.

Contributi Inarcassa ridotti per i giovani iscritti

I giovani ingegneri e architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i 35 anni di età beneficiano della riduzione contributiva per 5 anni a partire dall’anno di prima iscrizione.

Il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani associati che dichiarino un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente all’anno oggetto di agevolazione.

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa il riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

L’iscritto può comunque versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto della riduzione. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, senza rivalutazione per il periodo pregresso.

Qualora l’iscritto maturi anche i venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, Inarcassa provvederà ad integrare il montante maturato con un ulteriore importo come sopra indicato.

Riduzione contributiva 

Contributo soggettivo:

contributo minimo: riduzione ad 1/3 (€ 917,66 nel 2025);
contributo percentuale: riduzione dell’aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.

Contributo integrativo:

contributo minimo: riduzione ad 1/3 (€ 278,33 nel 2025);
contributo percentuale: nessuna riduzione.

Regolamento Generale Previdenza Inarcassa

Forniamo il testo del Regolamento Generale di Previdenza, con le modifiche e integrazioni approvate dai Ministeri vigilanti al 28 novembre 2024.

 

 

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