Contratto edilizia, accordo sul rinnovo 2025
Prima intesa il nuovo contratto nazionale industria e cooperative dell’edilizia da ANCE e dai sindacati nazionali del settore
Le parti sociali dell’edilizia (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, FilcaCisl e Fillea-Cgil) hanno raggiunto nella notte del 29 gennaio l’accordo sulla parte salariale del contratto collettivo nazionale di lavoro industria e cooperative dell’edilizia.
Cosa prevede il rinnovo 2025 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro industria e cooperative dell’edilizia
Il contratto interessa oltre un milione di addetti. L’aumento salariale al primo livello è pari a 180 euro, diviso in tre tranche: 80 euro dal 1° febbraio e altre due tranche da 50 euro ciascuna dal 1° marzo 2026 e dal 1° marzo 2027, con un recupero inflattivo dell’11%.
Il contratto scadrà il 30 giugno 2028.
L’intesa è subordinata alla firma di tutti i testi, entro il 28 febbraio 2025, riguardanti i seguenti temi:
accordi su catalogo formativo nazionale
sorveglianza sanitaria
istanze del settore
premialità
denuncia unica edile ed F24
trasferta nazionale
lavoro straordinario
non sovrapponibilità dei cicli contrattuali
prevedi e commissione classificazione
Il CCNL 2022 Edili Industria e Cooperative
Formazione
Il Formedil (Ente Unico) definirà il Catalogo Formativo Nazionale con particolare attenzione al green building, alla sostenibilità e alle nuove tecniche costruttive.
Aumento del contributo a favore degli Enti Unificati, pari al +0,20%, incentivando la professionalizzazione del lavoratore e le imprese che investano nella formazione del proprio personale.
Carta di Identità Professionale Edile (CIPE)
Viene costituita la Carta di Identità Professionale Edile (CIPE), che contiene tutti i certificati sui corsi sostenuti e le scadenze sulla sorveglianza sanitaria.
Inquadramento
L’operaio comune con 36 mesi di anzianità nel sistema (12 con la medesima impresa) e l’operaio qualificato con 48 mesi di anzianità nel sistema (12 con la medesima impresa) che abbiano frequentato con esito favorevole un corso professionalizzante, vedranno riconoscersi il livello di qualifica successivo.
I lavoratori, qualificati o specializzati (certificati), con anzianità di 48 mesi nel settore, non potranno, al momento di una nuova assunzione, essere inquadrati come operai comuni.
Salute e sicurezza
Creazione di una anagrafe RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza).
Formazione minima alla sicurezza (16 ore) anche per impiegati che entrino in cantiere per la prima volta.
L’aggiornamento sulla sicurezza, per tutti i lavoratori, sarà svolto ogni 3 anni (invece di 5).
Il contributo minimo per gli Enti Unificati (Scuola Edile/CPT) viene portato all’1% in tutt’Italia.
Previsto un piano nazionale per la sorveglianza sanitaria , con il proposito di rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, attraverso il coinvolgimento del sistema bilaterale.
Patto di cantiere
Nelle Casse edili saranno registrate tutte le imprese che accedano in cantiere, con verifica sulla corrispondenza tra le attività svolte e il contratto applicato, al fine di implementare i livelli e la cultura di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Grandi opere
Viene ampliata la sfera di contrattazione preventiva alle grandi opere pubbliche di importo superiore ai 50 milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica nazionale o
europea e alle opere di particolare interesse territoriale, con l’obbligo, in caso di ciclo continuo, a ricorrere almeno alla 4^ squadra e con turni di massimo 8 ore.
Accordi locali
Si affida alla contrattazione di secondo livello un generale ampliamento delle proprie titolarità.
Giovani
Viene introdotto, per la prima volta, un “Premio di Ingresso nel Settore”: ai giovani con meno di 29 anni, dopo 12 mesi di permanenza nella stessa impresa, sarà riconosciuto un importo
aggiuntivo di 100 euro una tantum.
Periodo di prova
Altre novità riguardano il periodo di prova per gli operai, da fissare in misura non superiore a:
30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello;
30 giorni di lavoro per gli operai specializzati;
25 giorni di lavoro per i qualificati;
15 giorni di lavoro per gli altri operai.
Per gli impiegati la prova, al contrario, non può eccedere:
6 mesi per gli impiegati di prima categoria super, prima categoria, seconda categoria;
3 mesi per gli impiegati di quarto livello, terza categoria, quarta categoria e quarta categoria primo impiego.
Mensilità aggiuntive
L’erogazione della gratifica natalizia (tredicesima) avviene in favore degli operai da parte delle Casse edili, previo accantonamento delle relative quote contrattuali, a carico dei lavoratori stessi e dell’azienda.
Al contrario, per gli impiegati le mensilità aggiuntive sono a carico del datore di lavoro e corrisposte:
Entro il 20 dicembre, con riferimento alla tredicesima:
Entro il 30 giugno, con riferimento al premio annuo (quattordicesima).
Ferie e permessi
La durata annua delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario, equivalenti a 160 ore per gli operai di produzione.
Sono altresì previste 88 ore di permessi per riduzione dell’orario di lavoro. I permessi in parola maturano nella misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato (per gli operai discontinui un’ora ogni 25 ore).
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere fruiti oltre il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di mancato godimento è dovuto un trattamento economico sostitutivo.
Diritto allo studio
Le imprese possono concedere permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio riguardanti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del CCNL, svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi citati non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco di un anno potrà accedere ai permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’impresa nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività produttiva del cantiere.
I permessi retribuiti saranno comunque a disposizione di un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
CCNL Edili 2022: Trattamento economico minimo spettante ai lavoratori
Ai dipendenti cui si applica il CCNL Edilizia – industria spetta un trattamento minimo mensile composto da:
Paga base;
Contingenza;
D.R. corrispondente a 10,33 euro.
Paga base e contingenza variano in base al livello di inquadramento del dipendente:
Livello
Qualifica
Minimi dal 1° luglio 2023
Contingenza
7
Quadri e impiegati 1° categoria Super
1.974,71
533,82
6
Impiegati 1° categoria
1.777,23
529,63
5
Impiegati 2° categoria
1.481,02
523,35
4
Impiegati 3° categoria assistente tecnico – Operai 4° livello
1.382,31
521,25
3
Impiegati 3° categoria – Operai specializzati
1.283,56
519,16
2
Impiegati 4° categoria – Operai qualificati
1.155,21
516,43
1
Impiegati 4° categoria primo impiego – Operai comuni
987,36
512,87
E.D.R. 10,33 euro mensili per tutti i livelli
Indennità di cassa pari all’8% del minimo + la contingenza
Per quanti hanno la qualifica di quadro spetta un’indennità pari a 140,00 euro
CCNL Edili 2022: tabelle adeguamenti salariali Industria
accordo siglato in data 03/03/2022 – Decorrenza dal 01/03/2022 – Scadenza 30/06/2024
LIVELLI
Parametro
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivo
01/03/2022
01/07/2023
01/03/2022
01/07/2023
VII
200
184,00
104,00
80,00
1.894,71
1.974,71
VI
180
165,60
93,60
72,00
1.705,23
1.777,73
V
150
138,00
78,00
60,00
1.421,02
1.481,02
IV
140
128,80
72,80
56,00
1.326,31
1.382,31
III
130
119,60
67,60
52,00
1.231,56
1.283,56
II
117
107,64
60,84
46,80
1.108,41
1.155,21
I
100
92,00
52,00
40,00
947,36
987,36
CCNL Edili 2022: tabelle adeguamenti salariali Cooperative
accordo siglato in data 03/03/2022 Decorrenza 01/03/2022 Scadenza 30/06/2024
AUMENTI
NUOVI MINIMI
LIVELLI
Parametro
Complessivo
01/03/2022
01/07/2023
01/03/2022
01/07/2023
VIII
250
230,00
130,00
100,00
2.412,99
2.512,99
VII
210
193,20
109,20
84,00
2.022,90
2.106,90
VI
180
165,60
93,60
72,00
1.737,34
1.809,34
V
153
140,76
79,56
61,20
1.475,56
1.536,76
IV
136,5
125,58
70,98
54,60
1.321,69
1.376,29
III
127
116,84
66,04
50,80
1.229,41
1.280,21
II
114
104,88
59,28
45,60
1.103,92
1.149,52
I
100
92,00
52,00
40,00
965,21
1.005,21
CCNL Edili: testi
Per ogni contratto, trovi in formato .zip il testo completo, l’accordo di rinnovo e le tabelle salariali e aumenti retributivi
CCNL edilizia industria e cooperative
CCNL edilizia piccola media impresa
CCNL collettivi edilizia artigiani
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