Contratti collettivi e congruità dell’offerta: la circolare INL non è vincolante per i bandi Anac tipo 1
Il Tar Piemonte sostiene che resta in capo alla stazione appaltante la discrezionalità di valutare che il livello di tutela complessivo garantito ai lavoratori sia equivalente
Sebbene l’ANAC vi faccia riferimento nelle relazioni ai bandi-tipo, la Circolare n. 2/2020 non può limitare il potere della Pubblica Amministrazione nella comparazione tra differenti fonti collettive.
È quanto stabilisce il TAR Piemonte (sentenza 170/2026) chiarendo che spetta alla stazione appaltante valutare concretamente eventuali scostamenti tra contratti collettivi.
La Circolare n. 2/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) circolare suggerisce che uno scostamento di almeno due parametri possa portare al disconoscimento dell’equivalenza; tuttavia, il TAR chiarisce che tale previsione “ammette, ma non impone” tale conclusione.
Resta infatti in capo alla stazione appaltante la discrezionalità di valutare se, nonostante i singoli scostamenti, il livello di tutela complessivo garantito ai lavoratori sia equivalente.
La verifica di congruità è a discrezione della PA
Il Tribunale ha sottolineato che la verifica di congruità delle offerte, affidata alla stazione appaltante, gode di ampia discrezionalità tecnica. Tale discrezionalità non è sindacabile dal giudice amministrativo, a condizione che la decisione sia motivata in modo appropriato e non presenti evidenti irragionevolezze o travisamenti dei fatti tali da compromettere la credibilità complessiva dell’operato. L’obiettivo della valutazione dell’offerta è accertarne l’affidabilità e la congruità delle singole voci rispetto all’esecuzione dell’appalto.
Valutazione complessiva delle previsioni del CCNL proposto
Il TAR ha precisato che la stazione appaltante deve esaminare complessivamente le previsioni del CCNL proposto, per accertare se le tutele economiche e normative siano equivalenti a quelle del contratto indicato nel bando. In tal senso, il Tribunale ha richiamato il Consiglio di Stato, sentenza 9484/2025, secondo cui la valutazione dell’equivalenza deve essere globale e sintetica, e non analitica o frammentata. Ciò che conta è che il CCNL applicato dall’operatore economico garantisca un livello di tutela complessivo equivalente a quello previsto dal contratto indicato in gara, eventualmente anche mediante compensazioni tra componenti differenti.
Leggi l’approfondimento: Servizi e forniture soprasoglia: il bando tipo ANAC 1/2023
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