Condotta abnorme esclusa come causa di infortunio? Non scatta automaticamente la responsabilità del garante
Una dipendente ha subito gravi lesioni per aver cercato di disostruire il nastro trasportatore utilizzando un legnetto. Chi ne risponde?
La sentenza della Cassazione penale 1909/2026 interviene su un tema classico degli infortuni sul lavoro: fino a che punto l’errore del lavoratore può spezzare il nesso causale e “liberare” il garante (datore, dirigente, preposto) da responsabilità?
Nel caso esaminato, il Tribunale di Bologna aveva assolto l’imputato ritenendo abnorme il comportamento della lavoratrice infortunata.
La Suprema Corte, invece, richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’abnormità non coincide con la mera imprudenza, ma richiede l’innesco di un rischio eccentrico/esorbitante rispetto all’area governata dall’organizzazione prevenzionistica.
Esclusa l’abnormità, però, la Corte chiarisce che non scatta automaticamente la responsabilità del garante. Ma andiamo per ordine.
La dinamica dell’infortunio: il blocco del nastro, il legnetto e il rullo “scoperto”
La dipendente, in servizio con mansioni di carrellista, nota che il nastro trasportatore è fermo per accumulo di foglie di cipolla e prende l’iniziativa di intervenire per rimuovere l’ostruzione. Per farlo utilizza un legnetto, ma, in mancanza del carter che avrebbe dovuto schermare il punto di presa tra nastro e rullo, l’impianto riparte improvvisamente e trascina le mani della lavoratrice nella zona di contatto, provocando un grave schiacciamento. Un passaggio non secondario, anche sul piano “fisico” del rischio, riguarda l’accessibilità dell’organo in movimento: nel successivo sopralluogo ASL viene accertato che l’area del rullo risultava raggiungibile solo abbassandosi e infilando il corpo sotto il macchinario, passando da una fessura tra macchina e muro alto meno di un metro. Inoltre, viene evidenziato che l’assenza del carter era temporanea, dovuta a interventi di manutenzione programmata avviati proprio in quei giorni.
I motivi di accusa: la posizione del preposto e l’omessa segnalazione/ricollocazione del carter
All’imputato viene contestato il reato di lesioni colpose gravi (artt. 81 e 590, commi 2 e 3 c.p.), in qualità – secondo l’impostazione accusatoria – di preposto alla sicurezza (e, nell’originaria contestazione, anche responsabile di produzione/reparto e RSPP). La colpa viene individuata non solo in negligenza, imprudenza e imperizia, ma soprattutto nella specifica omissione di cui all’art. 19, lett. f), D.Lgs. 81/2008: non aver segnalato al datore di lavoro che il carter di protezione dei rulli era smontato e non aver chiesto la ricollocazione prima della messa in funzione del nastro. Quindi, se la misura di sicurezza (il carter) tutela proprio il rischio poi concretizzatosi (trascinamento/schiacciamento nel punto di presa), l’eventuale condotta imprudente della lavoratrice tende, in via generale, a rimanere “dentro” l’area di rischio che il garante deve prevenire e governare.
La difesa: mansioni, contesto manutentivo e “eccentricità” della condotta della lavoratrice
Dalla ricostruzione in primo grado emerge un quadro organizzativo articolato: mansioni distinte tra carrellisti, addette alla cernita e manutentori; questi ultimi incaricati degli interventi in caso di guasti/blocchi, con supervisione generale in capo ai preposti. Inoltre, il Tribunale evidenzia che l’imputato non risultava – diversamente da quanto ipotizzato nell’accusa – responsabile della produzione e della sicurezza del reparto.
Un ulteriore elemento usato per sostenere la rottura del nesso causale è la posizione della stessa lavoratrice: dall’organigramma aziendale, secondo il Tribunale, non era “solo” carrellista, ma anche preposta per la sicurezza nell’area movimentazione, con formazione che includeva anche l’uso dei macchinari. In quest’ottica, l’iniziativa di intervenire sul nastro sarebbe stata non solo imprudente, ma addirittura eccentrica, sino a essere qualificata come “abnorme”.
Poi bisogna sottolineare due circostanze:
il malfunzionamento del nastro era stato segnalato e l’assenza del carter era legata a manutenzione;
l’area del rullo era difficilmente visibile/accessibile, il che – secondo il giudice di merito – avrebbe impedito al preposto di accorgersi sia della mancanza del carter sia del fatto che la lavoratrice si fosse portata in quella zona.
Le decisioni del giudice: assoluzione in primo grado e annullamento con rinvio in Cassazione
L’assoluzione del Tribunale di Bologna: l’abnormità come “interruzione del nesso”
Il Tribunale di Bologna, muovendo dalle circostanze sopra richiamate, ritiene la condotta della lavoratrice abnorme e, quindi, idonea a interrompere il nesso causale tra eventuali omissioni del preposto e l’evento lesivo, con conseguente assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Il ricorso del Pubblico Ministero: errore nel qualificare l’abnormità
La Procura contesta l’impostazione assolutoria, denunciando (tra l’altro) illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge, proprio con riguardo alla valutazione del comportamento della persona offesa come abnorme.
La Cassazione: “rischio eccentrico”, area di rischio e giudizio sulla colpa (non solo sulla causalità)
La Suprema Corte ribadisce il criterio sostanziale: l’abnormità non si misura tanto sull’astratta “imprevedibilità”, quanto sulla capacità della condotta del lavoratore di attivare un rischio eccentrico/esorbitante rispetto alla sfera governata dal garante.
Cosa decide la Cassazione?
La Cassazione sostiene che l’intervento della carrellista sul nastro, pur rischioso, avviene durante un blocco del ciclo produttivo e rientra quindi nell’area di rischio che l’organizzazione aziendale deve governare, non in un rischio “eccentrico” per definizione. Esclusa l’abnormità, però, la Corte chiarisce che non scatta automaticamente la responsabilità del garante: occorre un accertamento completo della colpa, distinguendo tra profilo oggettivo (violazione della regola cautelare e nesso causale) e profilo soggettivo (concreta esigibilità della condotta doverosa e condizioni del caso).
Per questo la sentenza assolutoria viene annullata con rinvio: il Tribunale dovrà riesaminare ruolo e funzioni dell’imputato e della lavoratrice, le modalità dell’intervento vicino al nastro, le ragioni della rimozione del carter e il contesto organizzativo, per valutare correttamente causalità e colpa.
Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
Con il software DVR gestisci in modo strutturato la sicurezza sul lavoro: dalla valutazione dei rischi alla definizione delle misure di prevenzione, fino alla documentazione e alla tracciabilità degli adempimenti.
Fonte: Read More
