Concordato preventivo: le ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Concordato preventivo: le ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti sulle cause di esclusione e cessazione fino alla corretta determinazione del reddito concordato in presenza di eventi straordinari e l’impatto dei crediti d’imposta da bonus edilizi sul reddito concordato

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con una serie di risposte ad interpello (dalla n. 45 alla n. 49 del 2026) per sciogliere alcuni dubbi operativi riguardanti l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). I documenti affrontano casistiche eterogenee, che vanno dalle cause di esclusione e cessazione fino alla corretta determinazione del reddito concordato in presenza di eventi straordinari.

Di seguito una rapida sintesi dei principi di diritto espressi dall’Amministrazione finanziaria.

Partecipazione ad associazioni professionali con attività diverse (Risposta n. 45/2026)

Il caso riguarda un dottore commercialista intenzionato ad aderire al CPB per il biennio 2025-2026, il quale è contemporaneamente associato a una scuola di sci (che applica un diverso codice ISA). L’Agenzia ha chiarito che la causa di esclusione prevista per chi partecipa ad associazioni/società tra professionisti (che impone l’adesione congiunta al CPB) non si applica se le attività esercitate sono completamente distinte, non assimilabili e soggette a indicatori di affidabilità fiscale (ISA) differenti. Pertanto, il professionista può aderire al CPB per la propria attività a prescindere dalle scelte della scuola di sci.

Affitto d’azienda e cause di cessazione (Risposta n. 46/2026)

Una società in accomandita semplice, già aderente al CPB, intende prendere in affitto l’azienda di un’altra società per razionalizzare i costi. L’Agenzia ha precisato che l’affitto d’azienda non costituisce una causa di cessazione dal CPB. La normativa (art. 21 del d.lgs. n. 13/2024), infatti, elenca tassativamente le operazioni straordinarie che fanno decadere l’accordo (fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche della compagine sociale). L’affitto d’azienda, non rientrando tra queste, non pregiudica l’efficacia del concordato per il biennio in corso.

Sospensione dell’attività professionale per motivi di salute (Risposta n. 47/2026)

Un avvocato in regime di CPB ha sospeso la propria attività nel secondo anno del biennio per motivi di salute, comunicandolo all’Ordine di appartenenza. L’Agenzia ha confermato che tale sospensione rappresenta in sé una “circostanza eccezionale”. Se da essa deriva una riduzione del reddito effettivo (o del valore della produzione netta) superiore al 30% rispetto a quello concordato, il CPB cessa di produrre effetti a partire da quell’anno d’imposta, a prescindere dalla durata temporale della sospensione. Di conseguenza, per quell’anno vengono meno anche i benefici premiali legati all’adesione al regime.

Crediti d’imposta da bonus edilizi e reddito concordato (Risposta n. 48/2026)

Uno studio associato ha chiesto se il costo sostenuto per l’acquisto di crediti d’imposta (bonus edilizi) e il successivo provento derivante dal loro utilizzo in compensazione debbano variare il reddito concordato. L’Agenzia ha chiarito che, sebbene il differenziale positivo sia imponibile in base al nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, tali componenti (costo di acquisto e valore nominale utilizzato) non rientrano tra le fattispecie tassative (come plusvalenze o cessione di clientela/elementi immateriali) previste dagli artt. 15 e 17 del d.lgs. n. 13/2024. Pertanto, essi non determinano alcuna variazione in aumento o in diminuzione del reddito e del valore della produzione netta già proposti e concordati.

Somme percepite da accordi transattivi (Risposta n. 49/2026)

Una holding operativa ha incassato una somma a seguito di un accordo transattivo stipulato per definire una controversia legata alla mancata cessione di una partecipazione. L’Agenzia ha stabilito che tale importo, avendo natura forfettaria e risarcitoria per la risoluzione della controversia (e non costituendo il corrispettivo della cessione), non rientra tra i ricavi tipici della società, bensì si qualifica come sopravvenienza attiva (ex art. 88 del TUIR). Di conseguenza, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 13/2024, tale somma deve essere aggiunta al reddito d’impresa e al valore della produzione netta concordati, determinando una variazione in aumento.

Approfondimenti

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