Comunicazione dell’opzione di cessione del credito: come farla correttamente
La scadenza del 16 marzo 2026 rappresenta l’ultima possibilità per esercitare l’opzione di cessione del credito per le spese Superbonus. Chiusa nel 2025 la finestra per i bonus minori
I soggetti che accedono alle detrazioni per i bonus edilizi, che intendono avvalersi dell’opzione per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tale scelta mediante una procedura telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per il Superbonus (in relazione alle spese sostenute nel 2025, l’ultima scadenza è il 16 marzo 2026; per Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus, il 16 marzo 2025 è stata l’ultima scadenza utile, visto che le spese 2024 sono le ultime trasferibili alle opzioni del cessione del credito e dello sconto in fattura.
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Comunicazione dell’opzione della cessione del credito: cos’è?
La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito è un adempimento fiscale che per i contribuenti che:
accedono agli incentivi edilizi per le spese sostenute nel 2025 e agevolate con il superbonus del 65% o del 110% (in casi residuali) per gli interventi sui condomìni e sugli edifici di proprietari unici, composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, sia se i lavori hanno riguardato le parti comuni, sia se hanno riguardato le singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (interventi «trainati»);
intendono trasferire questi crediti d’imposta a terzi (in luogo della detrazione diretta).
Fatta eccezione per le zone terremotate del Centro Italia (che beneficiano della proroga del 110% per le spese sostenute nel 2026), la scadenza del 16 marzo 2026 rappresenta l’ultima possibilità per esercitare l’opzione di cessione del credito.
La mancata trasmissione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità della cessione.
Dal 30 marzo 2024, infatti, non è più possibile applicare la remissione in bonis alle comunicazioni. Tuttavia, se si invia la comunicazione non perfettamente corretta dal 1° marzo 2026 al 16 marzo 2026, è possibile, entro il 5 aprile 2026, sostituirla interamente o annullarla.
Ricordiamo che la cessione del credito e lo sconto in fattura sono disciplinati dall’art. 121 del D.L. 34/2020 che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche e variazioni, fino ad arrivare al D.L. 39/2024, meglio noto come “decreto blocca cessioni”, che ne ha limitato l’utilizzo per tutti gli interventi edilizi che, al momento dell’entrata in vigore del decreto, non avevano provveduto a regolarizzare le documentazioni richieste dalla normativa.
Più in dettaglio, per esercitare l’opzione, è necessario non rientrare in una delle strette previste dal e dall’articolo 1, comma 5, D.L. n. 39/2024, quindi, in generale:
avere presentato prima del 17 febbraio 2023 la Cilas (Dl n. 11/2023);
aver sostenuto prima del 31 marzo 2024 una spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati (D.L. n. 39/2024).
Come detto è prevista una deroga per:
le demolizioni e ricostruzioni di edifici compresi in «piani di recupero» (in zone sismiche 1, 2 e 3);
per gli interventi del superbonus effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016.
Non è più possibile effettuare queste opzioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per tutti i bonus minori. L’articolo 121 del Dl n. 34 del 2020, infatti, consente lo sconto in fattura o la cessione del credito per i bonus diversi dal superbonus, solo per le spese sostenute “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.
Per ulteriori dettagli, leggi i nostri approfondimenti su cessione del credito e sconto in fattura
Come effettuare la comunicazione di opzione della cessione del credito
Con provvedimento del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per comunicare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2025, per gli interventi relativi al Superbonus.
Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025.
Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.
Qui disponibili in PDF:
il Provvedimento del 7 agosto 2025;
il Modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi Superbonus per le spese sostenute nel 2025;
le istruzioni per la compilazione;
le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica.
Entro il 10 aprile 2026, i crediti sono visibili dal cessionario o dal fornitore nella procedura web «Piattaforma cessione crediti» della loro area riservata dell’agenzia delle Entrate.
Da chi, quando e come va fatta la comunicazione di opzione della cessione del credito
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, indicato nella comunicazione, è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per gli interventi di efficientamento energetico, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.
A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:
il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti 6 dati sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate;
l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione; nel caso in cui, in base all’articolo 1129 del codice civile, la comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.
Cosa serve per la comunicazione di opzione della cessione del credito
L’agenzia ricorda che ai fini dell’opzione il beneficiario della detrazione deve richiedere:
per gli interventi di efficientamento energetico, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
per gli interventi di adeguamento sismico, che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) 3 dell’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1.3 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto.
Solo per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario aver acquisito entro il 9 marzo 2026 (quinto giorno lavorativo precedente al 16 marzo, ai sensi del punto 3.4 del provvedimento delle Entrate del 7 agosto 2025, n. 321370) la ricevuta dell’invio all’Enea delle asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici e di congruità delle spese.
Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto.
Il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito.
I cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con la Piattaforma cessione crediti.
Per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni; il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei seguenti soggetti “qualificati”:
banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati.
Per riassumere, i primi cessionari che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati, mentre i soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei soggetti qualificati.
Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei soggetti qualificati.
Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.
Cosa fare in caso di errore nella comunicazione dell’opzione
In caso errori, come previsto dalla circolare 33/2022, si ha la possibilità di sanare le irregolarità. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine (quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio), può essere inviata un’altra comunicazione che sostituisce interamente quella già trasmessa.
Se il termine è già trascorso, e non è più possibile sostituire la comunicazione errata con una nuova, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore attraverso l’apposita funzione della “Piattaforma cessione crediti”: con il rifiuto vengono rimossi tutti gli effetti della comunicazione errata e il beneficiario della detrazione, se il termine non è scaduto, può trasmettere una nuova comunicazione corretta.
Se invece il cessionario ha accettato il credito, allora è necessario distinguere se nella comunicazione sono presenti solo errori formali (che, quindi, non incidono sulla sostanza della comunicazione) o errori sostanziali (che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante).
Nel caso in cui nella comunicazione siano stati commessi errori formali, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. È però necessario che il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione segnali all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
In caso di errore sostanziatale (ad esempio, errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente), può essere richiesto l’annullamento dell’accettazione con apposita istanza (il cui modello è allegato alla circolare) sottoscritta digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità) da trasmettere al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Se, infine, l’ammontare comunicato del credito è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa (31 marzo 2023, per le spese sostenute nell’anno 2022), un’altra comunicazione, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.
Risposta 295/2025 – Immodificabilità dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura
Un errore nella scelta dell’opzione (indicare “cessione del credito” invece di “sconto in fattura”) non è meramente formale se incide sulla tipologia di circolazione del credito. Poiché le normative recenti (D.L. 39/2024) hanno bloccato la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per inviare comunicazioni tardive o correttive oltre il termine del 16 marzo dell’anno successivo, l’opzione erroneamente comunicata diventa definitiva e non modificabile.
È la risposta (n. 295/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate a una società edile che ha effettuato interventi (Superbonus e Bonus facciate) su un condominio applicando lo “sconto in fattura” sulle fatture emesse nel 2023 e 2024. L’intermediario del condominio, tuttavia, ha commesso un errore materiale nella comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, barrando la casella “cessione del credito” anziché quella relativa allo “sconto in fattura”. La società ha già accettato e parzialmente utilizzato il credito del 2023, ma non ancora quello del 2024.
Remissione in bonis: cos’è e come funziona
Il D.L. 39/2024, ribattezzato “decreto Superbonus”, ha bloccato la remissione in bonis cancellando l’ultimo appello del 4 aprile 2024.
La remissione in bonis è un istituto con cui i contribuenti potevano sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che dava accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012). Dal 2022 è stata estesa anche al Superbonus e ai bonus edilizi.
In pratica, la remissione in bonis è molto simile al ravvedimento operoso, anche se non è proprio la stessa cosa.
Nel caso dei bonus edili consente di rimediare agli errori nelle dichiarazioni e nella comunicazione di cessione del credito.
Con la remissione in bonis è data la possibilità, ad esempio, di:
inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito oltre i termini previsti;
sanare l’omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico e risolvere i casi in cui non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione e non hanno quindi potuto inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti.
Nella Circolare 33/2022, sono fornite istruzioni per regolarizzare le omissioni o gli errori nell’indicazione dei dati e richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.
Nello specifico, la cessione del credito può essere fatta a queste condizioni:
la violazione non sia stata ancora constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, ossia esistano i presupposti che danno diritto alla detrazione (tutto quanto previsto, tra cui asseverazioni tecniche e visto di conformità);
il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione (es. un contratto di cessione firmato antecedente al 31/03 per dimostrare il comportamento coerente);
il contribuente effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 30 novembre;
il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, del valore di 250 euro.
La trasmissione della nuova comunicazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
Infine, con la Circolare 6/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui casi in cui si può richiedere l’annullamento e sulla procedura da seguire, mettendo a disposizione anche il modello standard da compilare e trasmettere per il rifiuto delle cessioni del credito e dello sconto in fattura già accettati.
Ulteriori chiarimenti sulla remissione in bonis:
Risposta AE 467/2023 – Sismabonus acquisti e remissione in bonis
Risposta AE 332/2023 – Superbonus e remissione in bonis
Comunicazione opzione, norme e prassi
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