Compenso CTU: come calcolare le tariffe

Compenso CTU: come calcolare le tariffe

La determinazione delle tariffe e dei compensi per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) è un aspetto fondamentale nell’ambito della consulenza tecnica, specialmente in contesti giudiziari

La determinazione dei compensi per i CTU è regolata da normative chiare che prevedono tabelle specifiche e criteri per l’aumento o la riduzione degli onorari.

È essenziale che i professionisti del settore comprendano queste normative per garantire una corretta liquidazione dei compensi e una gestione efficace delle pratiche professionali nel contesto giudiziario.

Un aggiornamento delle tariffe secondo gli indici Istat è atteso da tempo per garantire che i servizi professionali siano adeguatamente remunerati.

Questo articolo analizza le modalità di calcolo dei compensi, raccoglie le normative di riferimento e la giurisprudenza sull’argomento e offre infine una rapida sintesi della natura e delle funzioni del CTU.

CTU: illegittima la tariffa ridotta per le vacazioni successive alla prima

Importante decisione della Corte Costituzionale sulle tariffe dei CTU.

Con la pronuncia n.16/2025 la Consulta ha dichiarato illegittimo il sistema di calcolo dei compensi professionali a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, che prevede per le vacazioni successive alla prima la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

La norma prevista dall’art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 è per la Corte “manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi”.

Lo “scarto significativo tra la prima vacazione e le successive” – continua la Corte – accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo”.

CNI: indifferibile l’adeguamento delle tariffe per i CTU

Negli ultimi vent’anni, le tariffe spettanti ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) non sono state adeguate, nonostante la normativa vigente (D.P.R. 115/2002) preveda aggiornamenti triennali sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. L’ultimo adeguamento risale infatti al 2002, lasciando migliaia di professionisti a fronteggiare incarichi complessi e responsabilità crescenti con compensi ormai sproporzionati e inadeguati.

«Tale decisione – si legge in una nota del CNI – rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se si intende garantire un’equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia».

“La storica pronuncia della Corte evidenzia, con chiarezza, come il sistema attuale, ormai obsoleto e inadeguato rispetto agli standard economici e qualitativi contemporanei, penalizzi non solo il diritto dei professionisti a un compenso dignitoso, ma rischi di compromettere l’efficacia stessa del processo. In un contesto in cui le esigenze di una giustizia moderna e competente sono sempre più stringenti, il Cni ritiene imprescindibile che il Legislatore si faccia carico di un intervento di revisione strutturale delle tariffe, volto a valorizzare il contributo tecnico degli ingegneri e degli altri ausiliari del giudice”.

“Questa sentenza rappresenta un importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che, da troppo tempo, penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati. È il momento di agire, per rafforzare il ruolo degli ingegneri nel processo e per contribuire attivamente all’efficienza del sistema giudiziario e il CNI è pronto a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire una giusta valorizzazione delle competenze tecniche in ambito giudiziario”.

In un comunicato congiunto di novembre 2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), avevano già segnalato:

il mancato adeguamento ISTAT: le tariffe non sono state aggiornate dal 2002, nonostante l’obbligo di legge.
la disparità di trattamento: i compensi dei CTU risultano inferiori rispetto a quelli riconosciuti ai consulenti di parte, penalizzando il ruolo pubblico ricoperto.
l’inadeguatezza delle tariffe a vacazione: il compenso orario attuale di circa 4 euro non riflette l’importanza delle prestazioni svolte e contrasta con la dignità professionale.
la necessità di aggiornamento delle tabelle: gli attuali criteri di liquidazione non considerano le evoluzioni normative, tecnologiche e le nuove competenze richieste, come l’informatica forense e le analisi ambientali.

Per tali motivi, CNI e CNDCEC chiedevano l’introduzione immediata di nuove tabelle tariffarie, che includano aggiornamenti ISTAT e compensi proporzionati alla complessità degli incarichi; il riconoscimento delle nuove specializzazioni e dei costi sostenuti dai professionisti per attrezzature, formazione e gestione delle attività; un intervento normativo deciso per garantire l’equo compenso, come sancito dalla Legge 49/2023.

Come si calcolano i Compensi per CTU: norme e tariffe di riferimento

Il compenso del CTU è regolato principalmente dal D.M. 30/05/2002 e dal Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002). Della Legge 319/1980 sui compensi per periti  rimane valido solo art. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002).

Queste normative stabiliscono i criteri per la liquidazione degli onorari, che possono variare in base alla complessità dell’incarico e al valore della controversia.

La legge 319/1980 ha introdotto per la prima volta la classificazione degli onorari, distinti in “fissi, variabili o commisurati al tempo”.

Quanto alla determinazione degli onorari fissi e di quelli variabili, la legge prevedeva un sistema di tabelle, redatto con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente relative a materie analoghe.

Nel sistema così definito, la legge distingueva dunque:

prestazioni tabellate, remunerabili secondo tariffe fisse, o a previsione unica, ovvero secondo tariffe variabili, in quanto modulabili in base a fasce prefissate comprese tra un minimo e un massimo del valore percentuale dell’incarico;
prestazioni non tabellate, compensabili “a vacazione”, secondo il tempo impiegato dall’ausiliare nell’espletamento dell’incarico. I relativi importi potevano essere raddoppiati per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

L’art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 prevede che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle vacazioni, aventi durata di due ore e misura diversificata tra la prima e le successive.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 4 della legge 319/1980, l’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

I commi successivi del medesimo art. 4 dettano criteri integrativi sul computo delle vacazioni non ultimate e sul numero massimo delle vacazioni giornaliere.

La disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria è poi confluita nel D.P.R. 115/2002, recante la nuova regolamentazione organica delle spese di giustizia.

L’art. 49 del D.P.R. 115/2002 prevede un compenso per gli ausiliari del Magistrato per le prestazioni esercitate, caratterizzato da:

onorario;
rimborso delle spese di viaggio;
indennità di viaggio e di soggiorno;
spese sostenute per portare a compimento l’incarico.

L’art. 49 del D.P.R. 115/02 afferma pertanto il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, oltre all’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

È previsto l’aumento degli onorari nei seguenti casi:

il comma dell’art. 51 del D.P.R. 115/02 prevede che gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati, sino al 20%, se il Magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto
motivato;
l’art. 4 della L. 319/80 prevede che l’onorario a vacazione possa essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, che possa essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni;
l’art. 52 del D.P.R. n. 115/02 prevede che per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio.

Con l’art. 50 la misura degli onorari è demandata alle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002.

Si distinguono quattro tipi di onorari:

Fissi
Sono riferiti ad attività di norma estranee alla competenza degli ingegneri.
Variabili da un minimo a un massimo (articoli 7, 12, 16, 18, 19 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002)
I parametri a cui fare riferimento per la determinazione dell’onorario sono: la difficoltà; la completezza; il pregio della prestazione fornita.
Variabili a percentuale
Per quanto di competenza di ingegneri, si tratta principalmente degli onorari di cui agli articoli 3, 6, 11, 13, 14, 15, 17 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002. L’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.02 precisa che per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia.
In realtà questa regola generale risulta applicabile solo agli articoli 3, 11, 15. Quindi, in caso di consulenza tecnica, quando l’incarico ha per oggetto le prestazioni di cui agli articoli 3, 11 e
15, gli onorari vanno calcolati in base al valore della controversia e cioè al valore della causa come definito dall’art. 10 c.p.c.
Variabili a tempo
L’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002 dispone che l’onorario vada commisurato al tempo impiegato solo se non è possibile altrimenti. Gli onorari a tempo vanno determinati in base alle vacazioni. L’art. 4 della L. 319/80 precisa che la vacazione è di due ore, che l’onorario per la vacazione non si divide che per metà (trascorsa 1 h e 15’ è dovuta interamente) e che il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. La misura dell’onorario a vacazione è fissato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002.

Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l’intero onorario.

Per gli onorari a tempo, secondo il disposto dell’art. 50, comma 3, le tabelle individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima ora e le ore successive, e stabiliscono altresì la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per le attività espletate alla presenza dell’autorità giudiziaria.

Ferma la facoltà di raddoppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1), l’art. 54 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo sia adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il meccanismo di adeguamento non ha mai trovato applicazione, poiché l’ultimo aggiornamento delle tariffe risale al D.M. 30/05/2002, emanato ancora in applicazione dell’art. 10 della legge 319/1980.

Come si compila la richiesta di liquidazione

Dopo aver completato l’incarico, il CTU deve presentare una richiesta di liquidazione entro 100 giorni dalla conclusione della prestazione. Questa richiesta deve includere una nota spese dettagliata che giustifichi l’importo richiesto. Il giudice ha la facoltà di approvare, ridurre o modificare l’importo in base alla congruità della richiesta rispetto al lavoro svolto.

In sostanza, per predisporre l’istanza di liquidazione il tecnico fa riferimento alle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002.

Il Gruppo di Lavoro “Ingegneria Forense” del CNI ha predisposto il documento “Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile” che riportano le indicazioni per la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio.

Il CNI suggerisce di determinare il compenso seguendo questi passaggi:

esame del quesito per verificare se lo stesso si può ritenere riferito ad un unico tema o soggetto o piuttosto ad una pluralità di temi o soggetti (v. premessa punto “c” e punto 3);
individuazione degli articoli dell’allegato al D.M. 30.05.2002 da applicare;
determinazione del compenso (onorario) per ogni prestazione eseguita, ossia per ogni articolo dell’allegato al D.M. 30.05.2002 considerato (v. punti 2.1. 2.2 e 2.3);
verifica della sussistenza della condizioni per l’applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/02, che prevede che per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio; nel caso, aumento dell’onorario in precedenza calcolato in base alla percentuale ritenuta congrua (v. punto 4);
elencazione delle spese come indicato al punto 5;
precisazione che l’importo richiesto deve essere considerato al netto dell’IVA e del contributo previdenziale.

Aumenti e Decurtazioni

La normativa prevede la possibilità di aumentare gli onorari fino al doppio in caso di prestazioni eccezionali o particolarmente complesse. Tuttavia, se il lavoro non viene completato nei termini stabiliti, gli onorari possono subire una riduzione fino a un terzo.

Esempio Pratico

Consideriamo un incarico per un CTU che deve valutare danni su fabbricati con un valore stimato della causa di €200.000:

Compenso Minimo: €1.843,21
Compenso Massimo: €3.691,89
Compenso Medio: Potrebbe essere calcolato come una percentuale sul valore della causa o come un importo fisso in base alla tabella ministeriale.

Se il CTU decide di richiedere un onorario medio e il lavoro richiede 10 ore di attività:

Compenso Orario: €80 (esempio)
Totale Compenso: 10 ore x €80 = €800
Spese Aggiuntive (30%): €240
Compenso Totale Richiesto: €800 + €240 = €1.040

Mancato pagamento delle parti

Essendo il decreto di liquidazione (se non impugnato) un titolo esecutivo, le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del CTU anche se il Giudice ha posto il pagamento ad una sola della parti; questo punto è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, per cui il CTU procede all’ingiunzione ed al pignoramento anche sui conti bancari delle parti.

Cause di nullità della CTU

Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:

dall’omessa comunicazione alle parti dell’avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni;
dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa;
dall’espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.

Il CTU deve avere cura di non:

compiere valutazioni di tipo giuridico per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all’inadempimento;
accertare l’esistenza di norme;
interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.

Il mancato rispetto delle regole processuali può comportare, oltre all’annullamento della relazione peritale, anche delle responsabilità per il CTU che possono essere a carattere disciplinare, penale e civile.

Calcolo per il compenso del CTU: la giurisprudenza

CTU ed opere strutturali: la competenza è anche dei geometri

Per la nomina del CTU un giudice ha ampio margine di discrezionalità nello scegliere il professionista.

Leggi di più sulla sentenza 4439/2020 della Corte di Cassazione

Relazione tecnica CTU: compenso decurtato se depositata in ritardo!

La Cassazione chiarisce che se il CTU deposita la relazione tecnica in ritardo, anche di un solo giorno, il compenso gli deve essere decurtato di un terzo.

Leggi di più sull’ordinanza 22621/2019.

Compensi CTU: il giudice deve motivare come ha calcolato il compenso?

La determinazione dei compensi CTU da parte del giudice non richiede una motivazione specifica, ma rientra nel suo potere discrezionale.

Leggi di più sull’ordinanza 8233/2018.

Onorario CTU: in caso di liquidazione “in solido” come deve agire la parte in causa che anticipa le spese?

Per la Cassazione la parte in causa che anticipa le spese liquidate “in solido” non può promuovere un nuovo giudizio per recuperarle, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede.

Leggi di più sull’ordinanza 27758/2017.

Stima pluralità di immobili: come si calcola il compenso del CTU?

La Cassazione chiarisce che in caso di unità immobiliari con analoghe caratteristiche il compenso del CTU va calcolato raggruppando i beni.

Leggi di più sulla sentenza 24241/2017.

Compensi CTU: quando si deve applicare il criterio a scaglioni rispetto quello delle vacazioni

La Cassazione chiarisce che nelle cause aventi ad oggetto beni suscettibili di valutazione economica è legittimo adottare il cosiddetto criterio a scaglioni.

Leggi di più sulla sentenza 20972/2017.

Calcolo per il compenso del CTU nelle esecuzioni immobiliari

Il compenso CTU, ossia del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, va calcolato sulla base del prezzo che si ricava dalla vendita: tale strumento di calcolo è legittimo.

Con la sentenza 90/2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (Giuramento dell’esperto e dello stimatore), modificate dalla legge 132/2015, sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza.

Il caso riguarda la modalità di calcolo relativa all’istanza di liquidazione proposta da un geometra, chiamato a valutare un immobile pignorato.

La legge 132/2015, che interviene in modifica dell’art. 161 comma 3 disp. att. c.p.c., cambia la modalità di liquidazione dell’esperto: non più sulla base del valore di stimabensì sulla base del prezzo di vendita effettiva dell’immobile, con acconto massimo al termine dell’incarico del 50% del valore di stima; nel dettaglio:

Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

In pratica il CTU potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l’art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002), determinato sulla base del valore di stima dell’immobile; la liquidazione avviene solo in caso di effettiva vendita dell’ immobile.

Per il Tribunale di Vicenza è incostituzionale la norma che lega la parcella al prezzo di vendita effettiva.

Secondo il giudice che ha sollevato la questione, la norma sarebbe irragionevole per 3 motivi:

la liquidazione del bene avviene sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato
viene preso come valore di riferimento il valore di vendita, un’entità non pronosticabile a priori che dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto
l’aleatorietà degli eventi, che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione, sono indipendenti dalla condotta o dalle capacità di previsione del professionista

Pertanto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 132/2015, la norma appare in contrasto con l’art. 41 e 117 della Costituzione: limita irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, sia perché lega il compenso al valore di vendita, sia perché rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo la liquidazione di acconti non superiori al 50%.

In definitiva, non si considera il diritto del lavoratore a ricevere un compenso adeguato e proporzionale alla mole e alla qualità della prestazione svolta, in violazione dell’art. 36 della Costituzione.

Il giudice dell’esecuzione solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 comma 3 legge 132/2015 nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima.

Dispone la sospensione della liquidazione in corso e chiede il parere della Corte Costituzionale circa la conformità alla Costituzione dell’art. 161.

Clicca qui per scaricare l’ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 849/2016

Con la sentenza n. 90/2019 (pubblicata il 17 aprile 2019 in Gazzetta Ufficiale) arriva il parere della Corte costituzionale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c.

Viene, quindi, confermata la legittimità dell’azione repressiva del legislatore e la sua volontà di contenere i costi delle stime al fine di:

porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui.“ con “la finalità di reprimere un fenomeno patologico.

Clicca qui per scaricare la sentenza 90/2019

Chi è il CTU e quali prestazioni offre

Il CTU è un tecnico ausiliario del Giudice per conto del quale effettua una serie di operazioni che si concludono generalmente con il deposito di una relazione tecnica.

Il consulente tecnico d’ufficio viene nominato ogni qualvolta si renda necessario dirimere questioni, su una specifica materia, delle quali il magistrato non ha competenza specifica o quando l’oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza.

È quindi un soggetto qualificato e specializzato, nella materia per la quale gli viene conferito l’incarico, nominato al fine di redigere un elaborato peritale utile per consentire al giudice di analizzare, valutare e decidere su alcuni della controversia.

La sua funzione è regolata dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dal codice deontologico.

L’art. 61, secondo comma, c.p.c., impone al giudice la nomina di persone iscritte nell’albo dei CTU di cui all’art. 13 disp. att.. c.p.c. . Al professionista è consentita l’iscrizione ad un solo albo, ed è riservata a tutti coloro che posseggono competenza tecnica nelle specifiche materie e risultano iscritti nei rispettivi ordini professionali.

La nomina di persone non iscritte nell’albo del Tribunale è possibile, ma subordinata all’indicazione dei motivi e al parere del Presidente del Tribunale; l’inosservanza delle predette norme non produce nullità processuali. Nel caso di particolare delicatezza o complessità delle indagini da compiersi, oppure quando sono richiesti diversi tipi di competenza professionale, il giudice può nominare più consulenti (art. 191, comma 2, c.p.c.).

Il consulente viene nominato mediante ordinanza del Giudice istruttore il quale fissa l’udienza di comparizione del CTU per raccogliere il giuramento, formulare il quesito e conferire l’incarico; la richiesta di nomina del CTU può scaturire sia mediante richiesta di una delle parti in causa, ma anche per iniziativa del Giudice.

La convocazione per l’affidamento dell’incarico, nella quale saranno indicati la data e l’ora dell’udienza, il nome del Giudice di riferimento, il numero del registro generale e i nomi delle parti, viene notificata mediante Ufficiale Giudiziario; nel caso in cui alla convocazione sia allegata l’ordinanza che dispone la CTU, potrebbe anche essere già indicato il quesito per il CTU.

Le operazioni effettuate dal CTU sono:

disamina e studio preliminare dei fascicoli di causa
indagini
sopralluoghi
studi
redazione della perizia

Al CTU è quindi richiesta una conoscenza delle norme giuridiche, che condizionano in maniera sostanziale lo svolgimento dell’incarico conferito e l’esito finale del lavoro di perizia, il quale deve essere svolto con diligenza ed imparzialità.

Pertanto risulta evidente, in riferimento all’attività svolta e alle responsabilità del CTU, che il lavoro svolto vada adeguatamente compensato così come stabilito dai principi cardine della nostra Costituzione di cui all’art. 36 comma 1, nonché secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 319/1980.

Albo nazionale dei CTU

Con D.M. 109/2023 dell’11 agosto 2023 è stato istituito l’Albo unico dei CTU.


Download GratuitoD.M. 109/2024 – Albo CTU

Il provvedimento individua le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco.

L’allegato A del decreto contiene la tabella delle categorie, con i relativi settori di specializzazione.

Possono essere iscritti nell’albo coloro che:

sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
sono di condotta morale specchiata;
sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni
professionali;
possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo:

lo svolgimento continuativo dell’attività professionale;
il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

Albo dei CTU online: come fare iscrizioni e cancellazioni obbligatorie

Gli albi e l’elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica. Dal 4 gennaio 2024, è stata introdotta la modalità esclusivamente telematica per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale.

Leggi l’articolo sull’Albo dei CTU online

Sospensione e cancellazione volontaria

Il consulente può chiedere la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell’arco di un quadriennio.

Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

Il giuramento del CTU

L’art. 193 del Codice di Procedura Civile indica come deve avvenire il giuramento del CTU, l’atto che gli permette di intervenire in tribunale a supporto del giudice nel caso in cui ci siano questioni di natura tecnica.

Il giuramento del CTU solitamente viene prestato all’udienza al momento del conferimento dell’incarico, ma può essere prestato successivamente fino al deposito della perizia.

Secondo l’articolo è compito del giudice durante l’udienza di comparizione ricordare al consulente l’importanza del suo ruolo e fargli prestare giuramento di assolvere ai suoi compiti perché i giudici possano scoprire la verità.

La formula che il CTU deve pronunciare per prestare giuramento durante l’udienza di comparizione è la seguente: “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. Successivamente il CTU appone la propria firma per accettazione dell’incarico sul verbale d’udienza.

Il mancato giuramento del CTU non comporta la nullità. Il giudice può decidere di considerare i risultati della perizia come argomenti di prova atipica.

L’accettazione dell’incarico è obbligatoria per il professionista che sia iscritto in un albo; il rifiuto o la mancata esecuzione dell’incarico costituisce reato e illecito disciplinare, salvo che non ricorra un’ipotesi di astensione riconosciuta dal Giudice.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo, se ritiene di doversi astenere, deve presentare un ricorso di astensione almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, al contrario il consulente non iscritto all’Albo ha la facoltà di non accettare l’incarico, anche se ha l’obbligo di denunciare tale volontà al magistrato che lo ha designato e di astenersi ove ne ricorrano i presupposti.

Le parti possono contestare la nomina del CTU mediante istanza di ricusazione.

Come si deposita una CTU

Il CTU deve depositare in cancelleria tramite PEC 4 relazioni:

la CTU (relazioni, inclusi eventuali allegati come verbali e disegni);
le due controdeduzioni (le due Consulenze Tecniche di Parte);
la valutazione sulle controdeduzioni.

Per farlo, oltre alla firma digitale, è necessario dotarsi del software per la creazione di un c.d. “busta telematica” al cui interno troviamo tutti i documenti da inviare in cancelleria. Una volta creato il file, che include tutto ad eccezione della richiesta di liquidazione sarà necessario salvare tutto in PDF nativo, quindi senza scansioni.

L’invio può avvenire tramite SLPCT, un software gratuito, in pochi semplici passaggi. Dopo aver caricato i file, dovrai selezionare il Tribunale di riferimento a cui vuoi inviare gli atti, il numero e l’anno del procedimento, proseguire con il deposito della perizia e procedere con l’aggiunta della firma per creare la busta telematica.

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