Collegio consultivo tecnico: conflitto di interessi e limiti agli incarichi, le verifiche richieste dall’ANAC
Prima di nominare un componente del CCT, la PA deve acquisire e verificare le dichiarazioni su conflitti di interesse, incompatibilità, attività pregresse e numero degli incarichi già assunti
Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026, l’ANAC fornisce indicazioni operative sul conferimento degli incarichi nei Collegi consultivi tecnici. L’attenzione dell’Autorità si concentra su due aspetti:
prevenzione del conflitto di interessi;
rispetto del numero massimo di incarichi attribuibili a ciascun componente.
Il punto centrale è che la nomina non può basarsi sulla sola presentazione di un’autodichiarazione. La stazione appaltante o l’ente concedente deve svolgere una verifica effettiva e documentata prima del conferimento dell’incarico.
Perché il conflitto di interessi riguarda anche il CCT
L’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 considera in conflitto di interessi il soggetto che, intervenendo con compiti funzionali nella procedura di affidamento o nell’esecuzione del contratto, possieda un interesse finanziario, economico o personale capace di minacciare la propria imparzialità e indipendenza.
Secondo l’ANAC, questa disciplina si applica pienamente ai componenti del CCT.
Il Collegio, infatti, può pronunciarsi su questioni tecniche, giuridiche e amministrative e incidere sulla gestione e sugli esiti dell’appalto o della concessione. Le sue determinazioni possono inoltre assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., se così stabilito dalle parti.
Proprio la rilevanza delle funzioni esercitate impone che i componenti operino con indipendenza di giudizio e senza condizionamenti derivanti da interessi personali o precedenti attività svolte sul contratto.
Le dichiarazioni da acquisire prima della nomina
Prima del conferimento dell’incarico, ogni candidato deve rendere una dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse. La dichiarazione dovrebbe comprendere almeno:
eventuali rapporti professionali o economici con le parti;
interessi personali direttamente o indirettamente collegati al contratto;
attività precedentemente svolte sull’appalto o sulla concessione;
situazioni di incompatibilità previste dall’Allegato V.2;
incarichi CCT già ricoperti o assunti nel biennio.
L’ANAC precisa che tali dichiarazioni devono essere oggetto di verifica da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Il controllo deve accertare, in particolare, l’assenza di precedenti attività funzionali riferite allo stesso appalto, come progettazione, verifica, controllo, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori e dell’esecuzione.
Non basta l’autodichiarazione del professionista
La delibera supera una gestione meramente formale della nomina.
L’amministrazione deve ricostruire il percorso professionale del candidato e verificare se abbia partecipato alle fasi precedenti del contratto con un ruolo potenzialmente incompatibile con quello di componente del CCT.
Il principio è coerente con la delibera ANAC n. 22/2025, secondo cui chi abbia effettivamente partecipato alla verifica della progettazione non può successivamente far parte del Collegio chiamato ad esaminare dispute riguardanti lo stesso contratto.
La valutazione deve essere sostanziale: non conta soltanto la denominazione formale dell’incarico, ma l’attività concretamente svolta e la sua possibile incidenza sull’imparzialità del componente.
Quanti incarichi può assumere un componente del CCT?
L’art. 5, comma 1, dell’Allegato V.2 stabilisce che ciascun componente non può ricoprire:
più di 5 incarichi contemporaneamente;
più di 10 incarichi nell’arco di 2 anni.
Secondo l’ANAC, la dichiarazione preliminare dovrebbe attestare espressamente anche il rispetto di questi limiti. La stazione appaltante deve quindi controllare non solo l’indipendenza del professionista rispetto allo specifico contratto, ma anche il numero complessivo degli incarichi già assunti.
Cosa inserire nel provvedimento di nomina?
L’ANAC ritiene opportuno che il provvedimento di conferimento contenga apposite clausole che attestino:
l’acquisizione delle dichiarazioni;
l’avvenuta verifica da parte dell’amministrazione;
l’assenza di conflitti di interesse;
l’insussistenza delle incompatibilità previste dall’Allegato V.2;
il rispetto dei limiti numerici agli incarichi.
La gestione dei controlli dovrebbe inoltre essere inserita tra le misure organizzative del PIAO, del PTPCT o del modello organizzativo adottato dall’ente.
Approfondimenti
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