Codice dei beni culturali e del paesaggio: cosa sancisce e come cambia con la riforma?
Riforma al Codice dei beni culturali e del paesaggio: delega al Governo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica. Ecco le novità
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) è una legge fondamentale che disciplina la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.
Il 5 agosto 2025 le Commissioni congiunte Ambiente e Cultura del Senato hanno concluso l’esame del disegno di legge (DDL 1372-A) che conferisce al governo la delega per modificare il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Il Senato ha approvato il disegno di legge (DDL 1372) ed il testo è attualmente in esame alla Camera per l’approvazione finale (Atto Camera: 2606).
L’iter ha segnato un cambio di rotta rilevante rispetto al testo originario presentato a febbraio, che conteneva norme di forte impatto sul ruolo delle soprintendenze e sulla disciplina autorizzatoria.
La versione iniziale del testo proponeva modifiche mirate al codice, con l’obiettivo di snellire le procedure di autorizzazione, introducendo il silenzio-assenso, rendendo i pareri non più vincolanti e attribuendo nuove competenze ai Comuni. Tuttavia, il disegno di legge è stato ufficialmente riformulato: ora l’intervento normativo non modifica direttamente il Codice, ma conferisce al Governo una delega di 12 mesi per adottare decreti legislativi organici, mantenendo l’obiettivo di semplificare le procedure.
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Com’era il DDL 1372 nella sua versione originaria?
Nel testo iniziale, il DDL 1372 proponeva modifiche puntuali e immediate al Codice dei beni culturali, con l’obiettivo di semplificare le autorizzazioni paesaggistiche e velocizzare i procedimenti amministrativi. Lo scopo era duplice:
garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata;
semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale.
Le principali modifiche riguardavano:
all’articolo 146, comma 5, veniva introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della Soprintendenza non è reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, permettendo all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
all’articolo 152, comma 1, il parere delle Soprintendenze, attualmente vincolante, sarebbe diventato obbligatorio ma non vincolante. Questo avrebbe lasciato maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
all’articolo 167, comma 5, e all’articolo 181, comma 1-quater, veniva esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione.
Anche interventi su parti interne di edifici vincolati o su immobili adiacenti avrebbero potuto essere sottratti al controllo della Soprintendenza.
Inoltre, si prevedeva un aggiornamento del D.P.R. 31/2017 e l’ampliamento delle competenze dei Comuni, con una netta riduzione del potere centrale.
Il disegno di legge precedente all’articolo 3 attribuiva anche una delega al Governo per adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per una revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
Nell’esercizio di questa delega, il Governo avrebbe dovuto attenersi a specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
garantire il coordinamento delle Soprintendenze per un’azione di tutela uniforme a livello nazionale;
prevedere che gli interventi di lieve entità (definiti dall’Allegato B del D.P.R. 31/2017) siano di competenza esclusiva degli enti locali, senza parere della Soprintendenza, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;
assegnare alla Direzione generale competente del Ministero della cultura il parere per l’autorizzazione paesaggistica di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale così come definito all’interno dell’articolo 39 del D.Lgs. 36/2023;
escludere dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi sulle parti interne di edifici con sola facciata vincolata e quelli adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;
prevedere che, per interventi in aree vincolate specifiche (art. 142, comma 1, lettere a, b, c, d) e opere di difesa idraulica, il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante, per favorire la prevenzione del rischio idrogeologico;
istituire, con gli enti locali, sportelli unici per le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, con riscontro entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza;
permettere l’autocertificazione con asseverazione tecnica per richieste annuali ripetitive che non presentano variazioni;
individuare tipologie di interventi che non necessitano di autorizzazione se rispettano specifiche condizioni di prevalutazione;
escludere le aree di rilevanza paesaggistica nazionale (individuate annualmente dal Ministero della cultura) dall’applicazione di alcuni dei principi precedenti, mantenendo per queste aree il silenzio-assenso dopo 45 giorni per il parere del soprintendente.
DDL 1372 in PDF: proposta iniziale
Di seguito il testo del disegno di legge da scaricare in PDF
Quali sono le principali modifiche introdotte da DDL 1372-A?
L’iter di approvazione ha segnato un cambio di rotta rilevante rispetto al testo originario presentato a febbraio, che conteneva norme di forte impatto sul ruolo delle soprintendenze e sulla disciplina autorizzatoria.
Quali sono le differenze tra il testo originario e il testo approvato dalle commissioni?
Il disegno di legge presentato dai senatori mirava a ridurre in modo significativo i vincoli paesaggistici. L’impianto originario puntava infatti a introdurre il silenzio-assenso generalizzato, modificando direttamente il Codice dei beni culturali e del paesaggio: se la soprintendenza non si fosse espressa entro 45 giorni, l’autorizzazione si sarebbe considerata concessa automaticamente.
Parallelamente, il parere del soprintendente avrebbe perso il suo valore vincolante, diventando soltanto “obbligatorio non vincolante”. A ciò si aggiungeva un ampliamento delle opere escluse dal nulla osta, comprendendo anche gli interventi soggetti a CILA o SCIA, persino quando comportavano aumenti volumetrici fino al 20%, purché rispettosi del carattere dell’edificio. L’obiettivo dichiarato era quello di semplificare le procedure, accorciare i tempi e favorire la crescita economica. Il lavoro delle Commissioni riunite ha però cambiato completamente direzione. Sono state infatti eliminate tutte le modifiche dirette al Codice Urbani, mantenendo intatti gli articoli relativi al silenzio-assenso e al parere vincolante. La questione del silenzio-assenso non è stata abbandonata, ma rimandata al governo, che dovrà intervenire con decreti delegati armonizzando il Codice con la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e con il Testo unico dell’edilizia.
Il DDL approvato dal Senato prevede inoltre che gli interventi di lieve entità – già individuati dal D.P.R. 31/2017 – siano sottratti al nulla osta paesaggistico e rimessi alla competenza degli enti territoriali, purché coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti. Viene introdotta anche una disciplina semplificata per gli interventi legati alla prevenzione e sicurezza, come quelli destinati a ridurre i rischi idrogeologici, idraulici e sismici o a ripristinare beni e infrastrutture danneggiati da calamità naturali.
Per garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio, entro 60 giorni dall’approvazione definitiva il Ministero della Cultura dovrà predisporre delle linee guida che distinguano con chiarezza tra gli interventi esclusi, quelli soggetti a procedimento semplificato e quelli sottoposti al regime ordinario. Infine, i tempi di attuazione risultano dilatati: i decreti legislativi attuativi dovranno essere emanati entro 12 mesi, e non più entro 6 come prevedeva la proposta originaria.
Testo originario
Testo Commissioni riunite
Silenzio-assenso
Introdotto direttamente nel Codice: autorizzazione automatica se la soprintendenza non si pronuncia entro 45 giorni
Nessuna modifica immediata al Codice. Delega al governo, che dovrà disciplinarlo e coordinarlo con la legge 241/1990 e il Testo unico dell’edilizia
Parere delle soprintendenze
Da “vincolante” a “obbligatorio non vincolante”: il progetto può andare avanti anche senza l’ok della soprintendenza
Resta vincolante: confermato il potere effettivo delle soprintendenze nel rilascio dei nulla osta
Opere escluse dall’autorizzazione
Estensione agli interventi soggetti a CILA/SCIA, inclusi aumenti di volume fino al 20% se compatibili con il carattere dell’immobile
Limitazione agli interventi di lieve entità già definiti dal D.P.R. 31/2017, di competenza degli enti territoriali
Tempi di delega
Decreti legislativi da emanare entro 6 mesi dall’approvazione della legge
Decreti legislativi da emanare entro 12 mesi, con eventuale proroga
Il lavoro delle Commissioni ha di fatto cancellato i tentativi di ridimensionamento delle soprintendenze e ha ricondotto la riforma a un quadro più equilibrato, in cui sarà il governo – con decreti delegati – a decidere come introdurre semplificazioni, soprattutto sul delicato tema del silenzio-assenso.
Con le nuove regole paesaggistiche, progettisti e tecnici devono destreggiarsi tra autorizzazioni ordinarie, semplificate e interventi esclusi, evitando errori che rallentano i progetti. Per compilare i modelli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, puoi utilizzare il software per la redazione dell’Istanza di autorizzazione paesaggistica, che ti consente di ottenere in pochi minuti ed in maniera guidata la documentazione per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata, archiviare e personalizzare le pratiche, e produrre relazioni pronte per il SUE o SUAP, garantendo conformità e risparmio di tempo.
Testo DDL 1372-A
Di seguito si riporta il nuovo testo base dei relatori presentato il 5 agosto.
Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
Art. 1 – Finalità e princìpi generali
1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
Art. 2 – Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n.241, anche con riferimento al silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n.42del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 17-bisdella citata legge n.241 del 1990;
b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 con il testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n.380;
c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31,non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all’articolo 143del codice di cui al decreto legislativon.42 del 2004 e qualora siano previste specifiche prescrizioni d’uso;
d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall’articolo 39 del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura;
e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell’identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell’articolo 9della Costituzione;
f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata;
g) di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l’aggiornamento periodico e l’effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,n.241.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l’Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n.281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.
5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3 – Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, adotta linee guida per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all’articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004.
La riforma in breve
Di seguito alcune FAQ riassuntive sul Codice dei beni culturali e del paesaggio e la relativa riforma.
In cosa consiste la riforma proposta dal DDL 1372?
La riforma delega al Governo la riscrittura delle norme sulle autorizzazioni paesaggistiche tramite decreti legislativi, puntando a semplificare le procedure senza compromettere la tutela del paesaggio. Prevede l’eventuale applicazione del silenzio-assenso, la modulazione dei pareri delle Soprintendenze, maggiore autonomia ai Comuni per interventi minori e il potenziamento degli sportelli unici con digitalizzazione delle pratiche.
Quali sono le novità introdotte dal DDL 1372?
Il DDL 1372 introduce il principio del silenzio-assenso solo dove compatibile con la legge, rende modulabile il carattere vincolante dei pareri delle Soprintendenze in base all’intervento, limita l’autonomia dei Comuni agli interventi di lieve entità, prevede semplificazioni per interventi urgenti o ripetitivi e potenzia gli sportelli unici con la digitalizzazione delle pratiche.
Che cos’è il DDL 1372-A?
È un disegno di legge approvato dalle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato il 5 agosto 2025. Conferisce al Governo una delega di 12 mesi per adottare decreti legislativi che modifichino il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Qual era l’obiettivo del testo originario?
Snellire le procedure autorizzative, introducendo il silenzio-assenso, rendendo i pareri delle soprintendenze non vincolanti e ampliando le competenze dei Comuni.
Quali erano le principali novità del testo iniziale?
Le novità del testo iniziale includevano:
silenzio-assenso automatico: autorizzazione concessa se la soprintendenza non si pronunciava entro 45 giorni;
parere soprintendenze: da vincolante a solo obbligatorio ma non vincolante;
ampliamento delle opere escluse: incluse quelle con CILA/SCIA e aumenti volumetrici fino al 20%;
delega al Governo: decreti attuativi da emanare entro 6 mesi.
Cosa ha cambiato il lavoro delle Commissioni?
Le commissioni ha modificato nel seguente modo:
eliminati gli emendamenti diretti al Codice;
parere delle soprintendenze mantenuto vincolante;
silenzio-assenso rimandato a futuri decreti del Governo;
esclusioni limitate solo agli interventi minori previsti dal D.P.R. 31/2017;
decreti legislativi attuativi estesi a 12 mesi (con possibilità di proroga).
Quali interventi non richiedono più il nulla osta paesaggistico?
Gli interventi di lieve entità già individuati dal D.P.R. 31/2017, purché coerenti con gli strumenti urbanistici locali.
È prevista una disciplina speciale per opere di sicurezza?
Sì, per interventi di prevenzione e riduzione dei rischi (idrogeologici, idraulici, sismici) o di ripristino post-calamità sono introdotte procedure semplificate.
Qual è la differenza principale tra la prima versione e il testo approvato?
La versione iniziale riduceva i poteri delle soprintendenze e introduceva subito il silenzio-assenso; quella approvata mantiene l’attuale assetto, delegando al Governo il compito di armonizzare le norme tramite decreti legislativi.
Com’è strutturato il Codice dei beni culturali?
Il D.Lgs. 42/2004 – Codice di beni culturali e del paesaggio – è suddiviso in cinque parti principali:
Parte I – Disposizioni generali (Art. 1-9);
Parte II – Beni culturali (Art. 10-130);
Parte III – Beni paesaggistici (Art. 131-159);
Parte IV – Sanzioni (Art. 160-181);
Parte V – Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (Art. 182-184);
Allegati – Allegato A e Allegato B.
D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Cosa sancisce il Codice dei beni culturali?
Le principali tematiche sancite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sono:
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: il Codice stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, tutela e valorizza il patrimonio culturale, composto da beni culturali e paesaggistici che hanno un valore storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico;
funzioni dello Stato e degli enti territoriali: la tutela è esercitata principalmente dallo Stato, attraverso il Ministero della Cultura, ma può essere condivisa con le Regioni e altri enti locali attraverso forme di cooperazione. La valorizzazione, intesa come promozione della conoscenza e della fruizione pubblica dei beni, è una funzione concorrente;
obblighi dei soggetti pubblici e privati: i proprietari pubblici e privati di beni culturali hanno l’obbligo di assicurarne la conservazione e, quando possibile, la fruizione pubblica. Questo principio vale anche per enti ecclesiastici e istituzioni senza scopo di lucro;
autorizzazioni per gli interventi: qualsiasi intervento su beni culturali – come restauri, modifiche, spostamenti, cambi di destinazione d’uso – è subordinato a preventiva autorizzazione. Il Codice prevede procedure dettagliate e tempistiche specifiche per il rilascio di tali autorizzazioni, anche attraverso conferenze di servizi in caso di interventi complessi;
interventi vietati e sanzioni: è vietata qualsiasi azione che possa danneggiare, distruggere o snaturare i beni culturali. Interventi non autorizzati sono soggetti a sanzioni, inclusa la sospensione dei lavori e l’obbligo di ripristino;
catalogazione e vigilanza: il Ministero cura, con il concorso delle Regioni, la catalogazione dei beni culturali e vigila sul loro stato di conservazione e sulla corretta applicazione delle norme di tutela.
Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio: legge 40/2026
La Legge 40/2026, in vigore dal 14 aprile 2026, introduce una revisione organica del D.Lgs. 42/2004, intervenendo sia sul piano ordinamentale sia su quello procedurale, con un marcato orientamento alla digitalizzazione, alla governance dei dati e all’efficientamento amministrativo.
In particolare, mediante l’inserimento degli artt. 121-bis e 121-ter, vengono istituiti l’Anagrafe digitale dei beni culturali pubblici – quale infrastruttura informativa finalizzata alla raccolta, standardizzazione e interoperabilità dei dati relativi a consistenza, modalità di gestione, livelli di fruizione e performance – e l’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, configurato come strumento abilitante per la selezione qualificata degli operatori economici nei processi di gestione indiretta e nei modelli di partenariato pubblico-privato.
Sul versante procedurale, la riforma incide sull’art. 21, rimodulando il regime autorizzatorio degli interventi e introducendo, per le movimentazioni dei beni culturali, un modello di controllo ex post fondato su obbligo di denuncia preventiva e potere prescrittivo del soprintendente entro termini definiti.
Viene inoltre modificato l’art. 48, con l’introduzione di un termine perentorio di 90 giorni per il rilascio dell’autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni, e integrata la disciplina di vigilanza sul mercato assicurativo.
In materia di circolazione internazionale (artt. 65 e 68), si segnala l’introduzione del comma 4-ter, che allinea la validità delle dichiarazioni per esportazioni non soggette ad autorizzazione alla durata dell’attestato di libera circolazione, nonché la possibilità di ritiro della denuncia prima della conclusione del procedimento.
Il quadro è completato dalla previsione della strategia nazionale “Italia in scena”, quale strumento di pianificazione integrata delle politiche di valorizzazione, basato sull’utilizzo dei dati dell’Anagrafe e sul coinvolgimento degli operatori iscritti all’Albo. Ne deriva un assetto normativo orientato alla misurabilità delle performance, alla trasparenza dei processi e all’integrazione tra tutela e valorizzazione economico-finanziaria del patrimonio culturale.
D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio in PDF
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