CILA Superbonus: cos’è, fac-simile e ultime novità

CILA Superbonus: cos’è, fac-simile e ultime novità

Come usare la CILAS per i lavori agevolati dal Superbonus. Il modello da scaricare, i casi di utilizzo e il problema delle CILAS dormienti

Per dare il via ai lavori e ottenere il Superbonus è necessario presentare al Comune alcuni documenti. Tra questi figura la CILA, ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata.

Dal 5 agosto 2021 questo allegato è stato modificato e adattato alla procedura per ottenere il Superbonus. Si tratta di un modello unificato e standardizzato, uguale in tutta Italia, utile per semplificare gli adempimenti per accedere alle agevolazioni Superbonus.

Le nuove restrizioni sulla cessione del credito e lo sconto in fattura (D.L. 11/2023 e D.L. 39/2024) richiedono un aggiornamento sull’argomento, a partire proprio dal problema delle “CILAS dormienti“.

Per affrontare la complessità delle norme e i continui cambiamenti in atto, valuta l’opportunità di usare strumenti professionali come:

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Cos’è e quando è obbligatoria la CILAS Superbonus?

La CILAS, come già anticipato, è il titolo abilitativo introdotto dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati oggetto di richiesta del Superbonus. Sono esclusi dalla CILAS gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali occorre necessariamente il Permesso di Costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire.

La Conferenza unificata ha approvato il 4 agosto 2021 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per quanto riguarda l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della CILA Superbonus (come previsto dall’art. 119 D.L. 34/2020), frutto di quanto disposto dagli art.33 e 33-bis del D.L. 77/2021.

In base a tale accordo, a partire dal 5 agosto 2021, gli interventi relativi al cosiddetto Superbonus devono essere obbligatoriamente trasmessi con lo specifico modello adottato, la CILAS.

In particolare, l’art. 33, comma 1, lettera c) del D.L. n. 77/2021 ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio e inserito i due nuovi commi 13-quater e 13-quienquies stabilendo quanto segue:

gli interventi, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del D.P.R. 380/2001;
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del D.P.R. 380/200 opera esclusivamente nei seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14;

resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento (comma 13-quater);
in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 2/032018 nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

È bene precisare che la previsione secondo cui “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo” non fa venir meno “la valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il fatto che all’interno della CILA non sia necessario dichiarare lo stato legittimo non esclude il principio secondo cui lo stato legittimo di un immobile è necessario per l’avvio di qualsiasi intervento.

Sentenza TAR Catania 3748/2025: il Comune non può fermare i lavori per “mancato stato legittimo”

Il TAR Catania ribadisce i limiti dei Comuni sui controlli CILAS e spiega come leggere volumi e solai negli edifici storici.

Scheda di lettura delle sentenza

Sentenza Consiglio di Stato 8959 /2025: CILA ammissibile in caso di abusi estranei ai lavori Superbonus

L’esonero dall’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, previsto per la CILA “superbonus”, determina l’ di tale procedimento rispetto all’accertamento della legittimità edilizia.

Eventuali abusi edilizi o difformità riscontrate in parti dell’immobile non interessate dagli interventi agevolati (ad esempio, un piano seminterrato, mentre i lavori riguardano i piani residenziali) non possono precludere l’ammissibilità e la procedibilità della CILA stessa, escludendo l’applicazione del principio di “unitarietà dell’organismo edilizio” in questi casi specifici.

E’ l’innovativo principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8959 del 17 novembre 2025.

I dettagli della sentenza

Risposta AE 122/2025 – Con CILA­S senza attestazione del titolo abilitativo si perde il Superbonus, ma con la regolarizzazione si può beneficiare delle detrazioni ordinarie

La mancata attestazione nella CILAS del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione determina la decadenza del Superbonus.

Ciononostante, qualora il contribuente regolarizzi la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa, sempreché ne sussistano i requisiti normativamente richiesti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinariamente previste per i medesimi interventi.

È il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 122/2025.

La mancata compilazione del quadro ”’F”’ della CILA­S è un errore sostanziale che fa decadere dal Superbonus anche quando, come nel caso di specie, lo stato legittimo dell’immobile sia comunque già stato attestato dalla precedente sanatoria.

Alla richiesta della possibilità, una volta decaduto il Superbonus a causa dell’errore, di correre ai ripari e convertire le detrazioni da Superbonus in detrazioni da Bonus ordinari, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Pertanto, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Inoltre, in caso di cessione del credito, precisano inoltre le Entrate, è concesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 per l’importo della detrazione maturato da cui è scaturito il credito oggetto di cessione all’istituto di credito.

In merito alla corretta modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi, sebbene la violazione si intenda commessa nel momento di effettivo utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario,­ nel caso di specie, in considerazione dell’impossibilità di verificare tale momento, l’Agenzia ritiene che il dies a quo possa coincidere con la data di invio del modello di cessione del credito.

Il credito da restituire, gli interessi e la relativa sanzione, oggetto di ravvedimento, andranno commisurati sulla sola detrazione fruita in misura eccedente mediante la cessione del credito.

Consiglio di Stato 1651/2025: Comuni tenuti al soccorso istruttorio sulle CILA superbonus respinte

L’istituto della CILA – tanto più nei casi in cui essa è propedeutica al Superbonus – è ispirato al principio secondo il quale l’autorità amministrativa deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, onde pervenire alla soddisfazione della comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo

Il Comune non può impedire, ma deve anzi consentite all’istante di rimediare, anche nella fase partecipativa successiva al preavviso di rigetto, ad omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa.

Giunge a questa conclusione il Consiglio di Stato che con la sentenza 1651/2025 censura la condotta di un Comune che dichiarava inefficace a marzo del 2024 una Cilas presentata a dicembre 2021 mettendo l’interessato  “nell’impossibilità di presentare nuovamente la Cil” e accedere alle opportunità agevolative contingenti.

A differenza di quanto sostenuto dal TAR, il Consiglio di Stato spiega che sono impugnabili “gli atti, variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle comunicazioni di inizio lavori, che, seppur espressivi di poteri non tipizzati, non sussistendo alcuna previsione normativa che attribuisca e disciplini tali poteri, una volta esercitati devono ritenersi dotati dei caratteri della lesività”.

Pertanto, poiché la Cila superbonus è funzionale all’accesso a benefici fiscali, l’intervento di un Comune, in qualsiasi forma, su questa comunicazione può essere impugnato.

Inoltre, l’amministrazione non può limitarsi a dichiarare l’inefficacia della Cilas, ma deve assistere il cittadino nella correzione di eventuali errori: come si legge nella sentenza “le irregolarità riscontrate dall’ente afferivano a carenze prettamente documentali che si sarebbero potute superare attraverso l’attivazione del generale dovere di soccorso istruttorio”.

E d’altra parte – conclude il Consiglio di Stato – i profili a base dell’atto impugnato appaiono astrattamente suscettibili di superamento mediante il coinvolgimento procedurale nei confronti dell’interessato che avrebbe potuto produrre documentazione atta a dimostrare la conformità dell’intervento”.

TAR Campania 5934/2024: CILAS Superbonus improcedibile senza stato legittimo

Gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale.

È quanto ribadito dal TAR Campania con la sentenza del 5 novembre 2024, n. 5934 ritenendo “improcedibile”  la CILAS presentata per intervenire su un immobile privo di “stato legittimo”.

Ricordiamo che il principio secondo cui lo stato legittimo di un immobile è necessario per l’avvio di qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia è ormai consolidato dalla giurisprudenza di Cassazione con la sentenza n. 18268/2023.

Nel caso in esame, a seguito di presentazione di una prima SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori) per un intervento di Superbonus, il Comune aveva rilevato l’esistenza di importanti difformità tra lo stato dei luoghi come emergente dal titolo edilizio rilasciato per l’edificazione del fabbricato (e rappresentato nella SCIA) e quello effettivo.

Dunque, una volta rilevate tali difformità rispetto allo stato dei luoghi rappresentato nei grafici depositati, nonché rispetto a quanto autorizzato, il Comune ha, quindi, inibito la prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA (anche in considerazione che agli atti non risultava pendente alcuna richiesta di sanatoria).

All’inibizione della prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA segue l’improcedibilità della CILAS presentata per l’effettuazione degli interventi oggetto del beneficio del Superbonus.

Il TAR ha condiviso l’operato dell’ente in quanto nel caso di specie:

sussistono dei profili di abusività dell’immobile al quale la CILAS si riferisce;
non consta essere stata presentata alcuna richiesta di sanatoria;
non appare in proposito decisivo il fatto che detti aspetti si riferiscano al piano seminterrato: ciò in quanto il fabbricato deve, necessariamente, essere considerato un organismo edilizio di carattere unitario, comprensivo di ogni sua parte, ivi inclusi gli spazi adibiti a ricovero auto nel piano seminterrato, risultando ingiustificata, ai fini in commento, la pretesa di scotomizzazione di tale piano (e della relativa legittimità) dalla complessiva edificazione;
non rileva quanto argomentato dal ricorrente in riferimento alla previsione dell’art.119, comma 13-ter del D.L. n.34/2020 che prevede: “La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”: il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti.

CILAS dormienti? Stop alla cessione del credito!

Il D.L. 39/2024, fissando nuovi paletti alle già esigue deroghe ancora concesse in materia di cessione del credito e sconto in fattura, prevede restrizioni anche alle CILAS già presentate.

Quelle depositate prima del 16 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) davano la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 2025, purché alla suddetta data risultassero depositate al comune.

La deroga riguardava:

gli interventi Superbonus diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali era stata presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
gli interventi effettuati dai condomìni per i quali era stata adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali era stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023.

Con l’art. 2, comma 5 è stata prevista un’ulteriore stretta per le “CILAS dormienti”, ovvero per gli interventi per i quali al 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per “lavori già effettuati”.

La restrizione riguarda tutti gli interventi agevolati con Superbonus o altri bonus. Fanno eccezione:

gli interventi nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune per i quali entro il 16 febbraio 2023 risultasse presentata la richiesta di titolo abilitativo (art. 16-bis, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR);
gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie per i quali entro il 16 febbraio 2023 risultasse presentata la richiesta di titolo abilitativo (art. 16-bis, comma 3 del TUIR);
gli interventi che accedono al sismabonus-acquisti per i quali entro il 16 febbraio 2023 risultasse presentata la richiesta di titolo abilitativo (art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013).

Se entro il 30 marzo 2024 non si rientrasse nelle condizioni previste dal D.L. 39/2024, cioè non sia stata sostenuta una spesa entro quella data, documentata da fattura, per “lavori già effettuati” si rischierebbe di ritrovarsi con il serbatoio delle CILAS svuotato.

Risposta AE 15/2025: sconto in fattura salvo anche con varianti alla CILAS

Un condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, può continuare a fruire del Superbonus con la modalità dello sconto in fattura.

È la risposta (15/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di esercizio delle opzioni per il sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 con variante alla CILAS a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024.

Il caso riguarda un condominio che ha deliberato l’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).

A causa dei cambiamenti normativi, a inizio 2023 i lavori sono stati momentaneamente sospesi. Alla ripresa, l’impresa affidataria manifesta la propria impossibilità a procedere in virtù di altri impegni lavorativi nel frattempo assunti.

Dopo alcune trattative con diverse imprese edili, subentra come impresa esecutrice dei lavori un’altra società che sotttoscrive il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello ‘sconto in fattura’ nella misura del 70%.

Tuttavia, anche quest’ultima società comunica l’intenzione di recedere dal contratto di appalto.

A questo punto, l’istante chiede se possa avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d’opera e, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell’opzione dello ”sconto in fattura” anche per la parte dei lavori eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa ”sostenuta” dal medesimo Condominio, rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta esecutrice dei lavori e dal relativo bonifico ”parlante” che è stato eseguito il 29 marzo 2024 per pagare l’importo non oggetto di ”sconto in fattura”.

L’Agenzia risponde positivamente; la norma stabilisce infatti che, nei predetti casi, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe all’applicazione del divieto alle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve avvenire con riferimento alla data:

di presentazione dell’originaria CILAS;
di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.

In applicazione di tale disposizione, con la circolare 13/2023 è stato chiarito che, tra le varianti al titolo originario, rientrano, a titolo esemplificativo, le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi nonché la previsione della realizzazione di interventi ”trainanti” e ”trainati” rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILAS presentata a inizio lavori.

Pertanto, il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per gli interventi eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70 per cento per l’anno 2024 e il 65 per cento per l’anno 2025).

Per quali lavori vale la CILAS?

Gli interventi realizzabili con la CILAS riguardano:

la riqualificazione energetica (ecobonus 70%);
la riduzione del rischio sismico (sismabonus 70%).

È possibile, inoltre, presentare la CILAS in altre due situazioni:

per interventi già in corso di esecuzione, in cui è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILAS (si può richiedere di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti come allegato alla CILAS);
per interventi connessi ad altre opere escluse dall’agevolazione occorre comunque presentare la CILAS.

Chi presenta la CILAS?

La CILAS deve essere presentata dal committente o dal tecnico abilitato. Il tecnico abilitato ha il compito di creare il progetto e predisporre l’asseverazione contenente la descrizione di tutti gli interventi trainanti (e nel caso trainati) per il Superbonus da realizzare presso l’edificio.

CILA Superbonus: modalità di presentazione

La presentazione della CILAS non richiede più l’attestazione dello stato legittimo (prevista dall’art. 9-bis comma 1-bis D.P.R. 380/2001), in sostituzione del quale, invece, sono richiesti:

gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure
l’attestazione che la costruzione sia stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967 (ante ’67).

In sostanza non è richiesto che l’edificio si trovi nel suo stato legittimo, ma è sufficiente che lo stesso sia stato realizzato mediante apposito titolo edilizio oppure in un’epoca in cui il titolo non era richiesto (antecedentemente al primo settembre 1967 fuori dal centro abitato). Praticamente, l’edificio non deve essere abusivo.

Altra novità introdotta nella CILA Superbonus riguarda la documentazione da allegare, in particolare quella inerente agli elaborati progettuali. È prevista, infatti, a discrezione del tecnico solo la descrizione dell’intervento, senza nessuna planimetria dello stato dei luoghi.

Infatti, nel modello CILAS si evince che l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista può allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001) e correlate norma statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nel modello.

CILAS varianti e agibilità

Relativamente alle varianti in corso d’opera valgono le seguenti regole:

in caso di varianti, la pratica non deve essere annullata ma, le modifiche, possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata;
al termine dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità (art. 119 al comma 13 quinques).

TAR Marche 642/2024: CILAS in variante per lavori Superbonus

È possibile apportare varianti durante i lavori incentivati dai bonus edilizi, come il Superbonus, senza rischiare di vedersi non ammessa la CILAS in variante?

Il TAR delle Marche, con la sentenza n. 642/2024, ha accolto il ricorso presentato dai proprietari, annullando i provvedimenti del Comune che avevano dichiarato la non ammissibilità della CILAS in variante e imposto la sospensione dei lavori.

I giudici osservano che, se l’obiettivo del Superbonus è quello di accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale, non si vedono ragioni valide per escludere dal beneficio fiscale interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di legge (ferme restando le sanzioni edilizie non reali che il Comune ha dovuto eventualmente applicare nei riguardi del soggetto che ha realizzato l’intervento).

La possibilità di accedere ai benefici fiscali è subordinata ovviamente alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento, che può sussistere ex ante (e questo quando le opere eseguite sono del tutto conformi al titolo abilitante) ma può anche essere conseguita in corso d’opera (e questo accade quando venga presentata un’istanza di variante) e perfino accertata ex post ai sensi dell’art. 36 del T.U. n. 380/2001, non esistendo al riguardo preclusioni legali.

Inoltre, l’art. 119, comma 13-ter, della Legge 77/2020 non esclude espressamente la possibilità di presentare una variante al progetto iniziale, fatta salva la necessità, ai fini della conservazione del beneficio fiscale, di ultimare i lavori entro i termini previsti. La norma, infatti, si limita a prevedere la perdita del beneficio di cui all’art. 49 del D.P.R. 380/2001 solo in caso di mancata presentazione della C.I.L.A.S. o di lavori eseguiti in difformità della C.I.L.A.S.

Nel caso esaminato, un gruppo di proprietari di appartamenti nel Comune del Nord-Italia si è visto bloccare i lavori di riqualificazione del proprio edificio. Gli interventi, inizialmente autorizzati tramite una CILAS, erano stati avviati in conformità all’art. 119 della Legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020.

Durante i lavori, eventi imprevisti come due forti temporali tra luglio e settembre 2023, danneggiano le murature dell’edificio compromettendo la loro stabilità. Per prevenire danni ulteriori, il direttore dei lavori ordinato la demolizione parziale di alcune pareti, un intervento non previsto nella CILAS iniziale.

A seguito di un sopralluogo, i tecnici comunali riscontrano la demolizione non conforme; è presentata una nuova CILAS in variante per regolarizzare la situazione. Il Comune rifiuta la variante, dichiarando che le opere erano già state eseguite, e sospende immediatamente i lavori, senza specificare le condizioni da rispettare o la durata della sospensione. I proprietari, contestando la decisione, sostengono che le modifiche non hanno alterato la natura dell’edificio e si impegnano a ripristinare le sue caratteristiche originali.

L’amministrazione, dopo aver analizzato la documentazione, dichiara la non ammissibilità della CILAS in variante. Il motivo principale è che le opere oggetto della modifica erano già state eseguite, contravvenendo ai requisiti di procedura. Contestualmente, il Comune emana un provvedimento di diffida, ordinando “l’immediata sospensione dei lavori fino alla conclusione del procedimento in oggetto” senza peraltro specificare quali fossero le prescrizioni a cui i proprietari avrebbero dovuto adeguarsi e senza indicare la durata del periodo di sospensione. Inoltre, si riserva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti definitivi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, la norma che regola l’attività edilizia in Italia.

Secondo i giudici del TAR nel caso di specie, rilevano le circostanze asseverate, con piena assunzione di responsabilità, dal progettista in merito alle ragioni di urgenza che hanno impedito di presentare la variante prima della demolizione.

Su tali circostanze il Comune avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria e non limitarsi ad evidenziare che le demolizioni parziali erano state già eseguite, perché questa circostanza non è stata negata né dai ricorrenti né dal progettista.

Le valutazioni espresse dal tecnico nella relazione allegata alla C.I.L.A.S. in variante non sono state esaminate nel merito né confutate. Peraltro, essi erano comunque legittimati dal Piano urbanistico a ricostruire quanto demolito, nel rispetto del contesto architettonico preesistente.

In base a queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso dei committenti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Relazione tecnica allegata alla CILA Superbonus

La pratica CILAS, in linea di principio, deve essere accompagnata da una relazione tecnico-descrittiva firmata dal tecnico abilitato. La relazione contiene la descrizione dello stato di fatto, degli interventi da realizzare, i materiali da utilizzare, ecc. con particolare attenzione ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi in vigore. Occorre, altresì, allegare alla CILAS i grafici descrittivi dell’intervento.

Tuttavia, come visto prima, è espressamente previsto che l’elaborato progettuale possa essere una semplice descrizione degli interventi da realizzare, restando a discrezione del tecnico la facoltà di allegare grafici illustrativi.

Differenze tra CILA e CILAS

Le differenze della CILAS rispetto alla CILA sono le seguenti:

la CILAS vale solo per gli interventi agevolati dal Superbonus;
nella CILAS non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, ma solo riportare gli estremi del titolo che hanno legittimato la costruzione;
all’interno della CILAS è richiesta una descrizione sintetica degli interventi, mentre nella CILA viene, in genere, richiesto il progetto degli interventi;
nella CILAS gli elaborati grafici sono opzionali;
negli interventi assentiti con la CILAS non occorre produrre la SCA (segnalazione certificata di agilità).

CILAS, il modello da scaricare

Ecco il modello completamente editabile di CILA per Superbonus da scaricare gratis:

Modello CILA Superbonus editabile

 

Compilazione CILA Superbonus

La presentazione del modello CILAS prevede la compilazione del modello con:

le indicazioni soggettive;
le dichiarazioni del progettista e le asseverazioni;
il riepilogo dei documenti a corredo della CILAS;
l’informazione privacy prevista dal Regolamento dell’Unione Europea 679/2016.

A questo va allegato il modello altri soggetti coinvolti che contiene gli altri professionisti o soggetti coinvolti (imprese esecutrici, altri titolari dell’immobile, ecc.).

Per compilare il modello ti consiglio di scaricare subito il software Superbonus linee guida che ti aiuta nella corretta gestione della pratica e dei lavori per il Superbonus e ti accompagna passo passo nell’insidioso iter burocratico.

Leggi un approfondimento su “CILAS per demolizione e ricostruzione“.

Sentenze

Di seguito si riporta una sentenza sulla validità della CILAS

Mutamento di destinazione d’uso per edifici rurali storici: è valida la CILAS?

Sentenza 5142/2025 – Consiglio di Stato

Anche interventi apparentemente semplici su edifici storici richiedono verifica integrale dello stato legittimo e della conformità urbanistica: la CILA Superbonus non sostituisce i titoli abilitativi né tutela da mutamenti di destinazione d’uso o incrementi volumetrici non autorizzati

Leggi l’approfondimento

 

Fonte: Read More