CILA Superbonus con demolizione parziale? Stop confermato dal TAR Campania
Ribaditi i limiti di utilizzo della CILA Superbonus ed esclusa l’applicabilità del silenzio-assenso sull’istanza di accertamento di conformità
La CILA Superbonus non è utilizzabile per interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, che superino la soglia minima di conservazione dell’edificio originario.
A confermarlo è la sentenza n. 199/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.
Nel caso esaminato, un intervento di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, agevolato con Superbonus 110%, ha subito una radicale trasformazione in corso d’opera, con demolizione quasi integrale di un edificio e ricostruzione di tre lati. Il Comune di Salerno ha negato l’accertamento di conformità e ordinato la demolizione, ritenendo l’intervento non più riconducibile alla manutenzione straordinaria ma a una ristrutturazione edilizia che richiede un titolo diverso dalla CILA Superbonus.
Nel caso specifico, la demolizione ha interessato quasi integralmente l’edificio, conservando solo un modesto cantonale, insufficiente a mantenere l’identità strutturale e funzionale dell’immobile.
Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 10109/2024, la Corte conferma e chiarisce i limiti di utilizzo della CILA Superbonus, ricordando che:
l’art. 119, comma 13-ter esclude espressamente dall’ambito di applicazione gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia integrale che parziale, per i quali è necessario un titolo edilizio ordinario;
la legge regionale Campania n. 13/2022 conferma tale esclusione;
l’art. 36 bis D.P.R. 380/2001 disciplina l’istanza di accertamento di conformità per sanare abusi edilizi, ma solo se l’intervento è inquadrabile in categorie ammesse dalla normativa.
La Corte ha sottolineato che per qualificare una demolizione come “parziale” e quindi rientrante nella manutenzione straordinaria, deve sussistere una continuità strutturale significativa tra preesistente e nuovo edificio, condizione non verificata nel caso in esame. Pertanto, l’intervento è stato correttamente qualificato come ristrutturazione edilizia, richiedente un titolo diverso dalla CILA Superbonus.
Inoltre, il TAR ha escluso l’applicabilità del silenzio-assenso sull’istanza di accertamento di conformità, poiché la domanda era incompleta e l’intervento non rientrava nelle ipotesi sanabili.
L’ordinanza di demolizione è stata confermata legittima, essendo stata adottata per abuso edilizio in area vincolata e fascia di rispetto stradale, dove è vietata la nuova costruzione e la demolizione integrale con ampliamenti.
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