Cause di esclusione: lo studio 2025 della Giustizia Amministrativa
Sul sito “Giustizia Amministrativa” è stato pubblicato uno studio proprio in riferimento alle cause di esclusione del Codice Appalti in cui si approfondisce la complessa questione. L’analisi si concentra in particolare sul principio di tassatività delle cause di esclusione, sul meccanismo del self cleaning e su altri aspetti rilevanti della normativa.
Principio di tassatività
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le cause di esclusione sono definite dagli articoli 94 e 95, pur consentendo alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti specifici di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, purché proporzionati e coerenti con l’oggetto del contratto. Il codice contempla ulteriori cause di esclusione, oltre a quelle previste dagli articoli 94 e 95, come indicato nell’articolo 100 in relazione ai requisiti speciali.
L’articolo 94, comma 3, specifica i soggetti a cui si applicano le cause di esclusione, includendo l’amministratore di fatto. Rispetto alla normativa precedente (D.Lgs. n. 50/2016), non vengono più considerati i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, né i soci di maggioranza in società con un numero massimo di quattro soci.
Per l’attuazione dell’articolo 94, comma 3, lettera h, non è richiesto lo stesso livello di prova necessario in sede penale o civile. In generale, le cause di esclusione non automatiche riguardano l’operatore economico, salvo eccezioni legate a specifiche ipotesi di reato previste nell’articolo 94, comma 1, e nell’articolo 98, lettera h.
Rilevanza temporale delle cause di esclusione non automatiche
I commi 10, 11 e 12 dell’articolo 96 stabiliscono che le cause di esclusione previste dall’articolo 95 rimangono valide per un periodo di 3 anni dalla commissione del fatto. In caso di grave illecito professionale derivante da reato, il termine triennale decorre dalla data in cui il pubblico ministero dispone l’inizio delle indagini. Un grave illecito professionale assume rilevanza solo se commesso dall’operatore economico partecipante, salvo specifiche eccezioni per i reati previsti dall’articolo 94, comma 3. L’articolo 98 del D.Lgs. 36/2023 disciplina gli effetti derivanti da reati commessi dai soggetti indicati nell’articolo 94, comma 3, includendo sentenze non definitive, decreti penali di condanna irrevocabili e provvedimenti cautelari.
Il self cleaning
L’articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 introduce il self cleaning, un meccanismo che consente all’operatore economico di dimostrare di aver adottato misure correttive adeguate per ripristinare la propria idoneità alla partecipazione alle gare d’appalto. Il self cleaning è applicabile nei casi disciplinati dall’articolo 94, con l’eccezione delle violazioni gravi e definitive in materia di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, e dall’articolo 95, salvo le gravi violazioni non ancora definitivamente accertate. L’operatore economico può implementare le misure di self cleaning anche nel corso della gara, senza che ciò comporti ritardi nell’aggiudicazione.
Raggruppamenti di imprese
L’articolo 97 stabilisce che un raggruppamento temporaneo d’impresa non viene automaticamente escluso se uno dei suoi componenti è soggetto a una causa di esclusione, purché siano rispettate le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo e siano stati adempiuti gli obblighi richiesti. Tali obblighi includono la comunicazione della situazione in fase di presentazione dell’offerta e l’adozione di misure correttive prima dell’aggiudicazione, nel caso in cui la causa di esclusione si verifichi successivamente alla presentazione dell’offerta.
Carenza di requisiti dell’impresa ausiliaria nell’avvalimento
I commi 3 e 4 dell’articolo 104 disciplinano i casi in cui l’impresa ausiliaria non soddisfi i requisiti richiesti nel contratto di avvalimento. In tali circostanze, è possibile sostituire l’ausiliaria senza dover verificare la diligenza dell’impresa avvalente.
Sanatoria delle irregolarità formali
Alcune irregolarità di natura formale, come l’omissione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento o dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale, possono essere sanate attraverso la presentazione di documenti con data certa antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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