Cassazione: decadenza dell’agevolazione prima casa con responsabilità solidale tra i comproprietari
I comproprietari di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa rispondono in solido in caso di decadenza dall’agevolazione per rivendita infraquinquennale.
A stabilirlo è la Cassazione (Sezione Tributaria) che nell’ordinanza 2505 del 3 febbraio affronta il caso di un avviso di accertamento notificato a una madre che, per la quota di comproprietà in ragione dell’1 per cento, aveva comprato un’abitazione il figlio che si era intestato la restante quota di comproprietà (99%).
Avendo venduto l’abitazione prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito (senza acquistarne un’altra casa e adibirla a propria abitazione principale), l’Agenzia ha rivolto l’azione di recupero per rivendita infraquinquennale, della differenza d’imposta e ha comminato la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza sia verso la madre che verso il figlio.
La madre ricorre ritenendo di non dover rispondere dell’intera pretesa del fisco; l’argomento è accolto nel primo grado di giudizio (Ctp Roma 7752/47/2014) ma respinto nel grado successivo (da Ctr Lazio 743/38/2016).
La Cassazione conferma ricordando che la legge impone all’ufficio di effettuare il recupero dell’agevolazione nei confronti degli acquirenti che abbiano fruito congiuntamente del beneficio, senza dovere prestare rilievo alcuno alle singole quote di comproprietà di titolarità di ciascuno di essi.
L’acquisto in comunione pro indiviso determina infatti l’insorgere, a carico dei comproprietari, di obbligazioni solidali passive correlate all’acquisto stesso, con la conseguenza che la diversa caratura delle quote di comproprietà di ciascun acquirente ha rilievo solamente nei loro rapporti interni e non anche per le prestazioni che essi devono identicamente effettuare verso un creditore come il fisco.
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