Caro materiali: per le compensazioni conta la scadenza originaria del bando

Caro materiali: per le compensazioni conta la scadenza originaria del bando

Il MIT chiarisce il termine finale di presentazione dell’offerta per l’accesso alle compensazioni dell’80% e 90%: rileva la data originaria del bando, non i caricamenti successivi

L’applicazione del meccanismo di compensazione per il caro-materiali, introdotto dal Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), continua a sollevare dubbi operativi di non poco conto per le stazioni appaltanti e le imprese impegnate nei cantieri. Uno dei nodi più intricati riguarda l’esatta individuazione del perimetro temporale per accedere alle percentuali di ristoro maggiorate (80% o 90%).

Il dubbio sorge spesso nelle procedure telematiche articolate in più fasi: quale data deve essere considerata come “termine finale di presentazione dell’offerta”? Quella indicata nel bando di gara o quella, talvolta molto successiva, fissata per il caricamento dell’offerta economica sul portale?

Con il parere n. 4145 del 2 marzo 2026, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha fornito una risposta netta che sposta l’ago della bilancia sulla programmazione originaria della gara, offrendo un criterio univoco per tecnici e funzionari della PA.

Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 26 del D.L. 50/2022, che ha disciplinato le misure urgenti in materia di appalti pubblici di lavori per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi. La norma individua nel 31 dicembre 2021 una data spartiacque: le procedure con termine di presentazione delle offerte entro tale data accedono a specifici meccanismi di adeguamento dei corrispettivi.

Il quesito posto al Ministero riguarda un caso frequente: una gara con scadenza fissata ad agosto 2021, ma con caricamento dell’offerta economica avvenuto solo a marzo 2022 a causa delle dinamiche procedurali.

Il MIT ha chiarito che:

il termine da considerare è esclusivamente quello originariamente fissato negli atti di gara (bando o lettera di invito) per la ricezione delle buste telematiche.
non rilevano eventuali scansioni temporali successive o differimenti tecnici legati alle fasi di gara (come l’upload dell’offerta economica).
tale orientamento è in linea con la giurisprudenza amministrativa, che vede nel termine perentorio del bando il momento in cui l’operatore economico “impegna” la propria offerta rispetto alle condizioni di mercato del momento.

Questa precisazione ha ricadute immediate sulla gestione dei quadri economici e sulle responsabilità dei tecnici.

Nella fase di istruttoria delle istanze di compensazione, il Responsabile Unico del Progetto non deve guardare alla data di effettivo invio del file economico, ma deve recuperare il bando originario. Se la scadenza per la ricezione delle offerte era entro il 31/12/2021, l’impresa ha diritto all’applicazione del regime previsto dall’Art. 26 del Decreto Aiuti, anche se la gara si è conclusa mesi dopo.

Il calcolo dei maggiori importi deve essere coerente con la finestra temporale corretta. Un errore nell’individuazione del termine finale da parte del direttore dei lavori potrebbe portare a un calcolo errato delle percentuali (80% vs 90%) o, peggio, all’inammissibilità dell’istanza.

Il chiarimento mette al riparo le imprese da interpretazioni restrittive delle stazioni appaltanti che tentavano di escludere dalle compensazioni le gare “lunghe”, i cui step economici cadevano nel 2022 o 2023.

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