CAM nei bandi di gara: quando opera l’eterointegrazione attiva?

CAM nei bandi di gara: quando opera l’eterointegrazione attiva?

Il TAR Campania chiarisce quando i CAM operano per eterointegrazione, anche in caso di richiamo formale nel bando

Cosa accade se il bando di gara si limita a un richiamo generico al Decreto Ministeriale senza recepirne ogni singola virgola nelle specifiche tecniche?

La sentenza del TAR Campania (Sezione Settima), n. 935 del 10 febbraio 2026 sottolinea come i CAM abbiano una forza intrinseca tale da “entrare” nel contratto anche quando la lex specialis appare apparentemente lacunosa, purché il rinvio normativo sia chiaro.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti), che impone alle stazioni appaltanti di contribuire agli obiettivi ambientali inserendo nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM.

Nel caso in esame – riguardante l’applicazione del  D.M. 10/03/2020, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” – mentre la ricorrente sosteneva che un richiamo generico ai CAM rendesse la gara illegittima per violazione delle norme imperative, i giudici hanno ribadito che i criteri ambientali non sono semplici “linee guida” o norme programmatiche, ma obblighi immediatamente cogenti. Questa interpretazione si allinea ai principi del nuovo Codice, orientati al risultato e alla fiducia nell’operato della Pubblica Amministrazione.

L’aspetto più rilevante della sentenza risiede nella gestione del meccanismo di eterointegrazione.

I giudici chiariscono che, se il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) prevede espressamente che il servizio debba svolgersi nel rispetto dei CAM, queste prescrizioni ministeriali diventano parte integrante del contratto ope legis.

Non è necessaria la trascrizione integrale dei decreti CAM nel bando. Se, come nel caso in esame, la stazione appaltante richiama il D.M. nel Capitolato Speciale d’Appalto imponendo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, l’adozione di misure di gestione ambientale volte, tra l’altro, alla riduzione dei consumi energetici e idrici, della produzione dei rifiuti e all’utilizzo di prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità e prevedendo nel Disciplinare di gara criteri premianti coerenti (come il punteggio per i prodotti biologici, che nella gara in esame pesava per il 56,25% del punteggio tecnico), la tutela ambientale è considerata soddisfatta.

Il TAR richiama una giurisprudenza ormai consolidata (già vista nel Consiglio di Stato n. 6651/2025 e nel TAR Lazio n. 12645/2025), secondo cui l’onere di diligenza del concorrente impone di adeguare l’offerta ai CAM una volta che questi sono richiamati, poiché sono norme che l’operatore è messo in grado di conoscere.

Approfondimenti

Per approfondire, leggi anche “CAM 2026: i criteri ambientali vigenti nel 2026, norme di riferimento e giurisprudenza“. Per una corretta applicazione dei CAM può tornarti utile un software capitolati speciali d’appalto con una banca dati di modelli e documentazioni sempre aggiornati al codice appalti e ai criteri ambientali minimi.

 

 

 

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