Caldo estremo: in Emilia-Romagna stop al lavoro nelle ore più calde fino al 15 settembre 2026
Novità per i cantieri: possibile anticipo o posticipo delle attività anche quando queste comportano lavorazioni rumorose temporanee
Le ondate di calore rappresentano un rischio concreto per chi svolge attività fisica intensa all’aperto, soprattutto nelle ore centrali della giornata e per questo motivo, la programmazione delle attività, la valutazione del rischio e l’adozione di misure organizzative diventano strumenti essenziali di prevenzione. Per datori di lavoro, coordinatori della sicurezza, imprese e committenti, il provvedimento attuto dalla Regione Emilia-Romagna conferma la necessità di integrare il rischio microclimatico nella gestione operativa dei cantieri, delle attività agricole, della logistica e delle consegne.
Dal 3 giugno al 15 settembre 2026 in Emilia-Romagna scatta il divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle giornate classificate con livello di rischio “Alto”. La misura è prevista dall’ordinanza regionale del 3 giugno 2026, intitolata “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole”, con l’obiettivo di prevenire malori, colpi di calore e situazioni di rischio per la salute di lavoratrici e lavoratori impegnati in attività fisicamente gravose durante le ore di massima esposizione solare.
Quando è vietato lavorare all’aperto?
Il divieto si applica, nei giorni e nelle aree interessate da rischio “Alto”, nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00, nei giorni con livello di rischio ‘Alto’ sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest’anno il divieto comprenderà anche il lavoro nelle cave e i rider, per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Rispetto agli anni precedenti, il provvedimento 2026 estende quindi la tutela anche alle attività nelle cave e alla consegna merci con bicicletta o mezzi a pedalata assistita.
Tutele valide per tutti i lavoratori
Le disposizioni si applicano a ogni lavoratrice e lavoratore, senza distinzione di ruolo, mansione, inquadramento contrattuale o tipologia di rapporto.
Questo significa che il divieto non riguarda solo alcune categorie contrattuali, ma tutti coloro che, nei settori indicati, operano in condizioni di esposizione prolungata al sole durante le giornate con rischio alto.
Cantieri edili: possibile anticipo o posticipo delle attività
L’ordinanza in esame introduce anche una misura organizzativa per i cantieri edili e le attività affini svolte all’aperto e, in particolare, nel periodo di validità del provvedimento e nei casi previsti, sarà possibile anticipare o posticipare di un’ora lo svolgimento delle attività, anche quando queste comportano lavorazioni rumorose temporanee. La deroga ai regolamenti comunali è pensata per consentire una migliore distribuzione delle lavorazioni durante la giornata, evitando le fasce orarie più critiche dal punto di vista climatico.
Resta ferma la possibilità per sindaci e sindache di adottare proprie ordinanze, anche in relazione alle specificità dei territori, comprese le aree turistiche costiere.
Servizi pubblici essenziali e pronto intervento
Per le attività svolte da concessionari di pubblico servizio o connesse a esigenze di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro devono adottare misure organizzative adeguate con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi essenziali, salvaguardando al tempo stesso la salute e la sicurezza del personale impiegato.
Sanzioni in caso di mancato rispetto
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare, salvo che il fatto costituisca reato più grave, trova applicazione l’articolo 650 del Codice penale, relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
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