Calcolo dell’incentivo per funzioni tecniche nei contratti di concessione, il MIT fa chiarezza
Nelle procedure di concessione senza stanziamento da parte dell’ente concedente, è possibile definire l’incentivo nel quadro economico del singolo intervento parametrandolo al 2% del canone a base di gara corrisposto dal concessionario all’ente?
Ancora dubbi e relativi chiarimenti da parte del MIT circa gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023). Nello specifico, l’incertezza nasce intorno al metodo di calcolo dell’incentivo nei contratti di concessione.
Si chiede se, nelle procedure di concessione per le quali non è previsto uno stanziamento da parte dell’ente concedente, è possibile definire l’importo dell’incentivo nel quadro economico del singolo intervento parametrandolo al 2% del canone a base di gara che sarà corrisposto dal concessionario all’ente concedente.
Il MIT, con il parere 4023/2026, sottolinea che si tratta di un quesito che riguarda la modalità di calcolo degli incentivi tecnici nel caso di concessione per la quale il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione. In questo caso può sorgere un dubbio: quale considerare base di calcolo per gli incentivi tecnici?
Sul punto si è espressa la Corte dei conti con deliberazione del 21.09.2023 n. 187, rispondendo alla domanda di un Ente che esponeva un caso analogo a quello suddetto. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.
Dal disposto normativo si ricava, quindi, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione. Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.
Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti
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