Calabria: nuove modifiche alla legge urbanistica regionale
La Regione Calabria aggiorna la disciplina urbanistica: novità su autorizzazione paesaggistica, VEPA, pergole bioclimatiche e mutamento di destinazione
Con la legge regionale approvata dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2026 e pubblicata nel BURC n. 41 del 25 febbraio 2026, la Regione Calabria introduce integrazioni alla legge regionale 19/2002, recante “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”.
Il provvedimento interviene su tre ambiti strategici:
delega e regime sanzionatorio in materia paesaggistica;
disciplina di VEPA e opere di protezione solare;
definizione di “zona equipollente” ai fini del mutamento di destinazione d’uso.
Di seguito un’analisi delle principali novità.
Autorizzazione e compatibilità paesaggistica: nuova delega e limiti alla sanzione
L’articolo 1 modifica il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 19/2002, ridefinendo la delega in materia paesaggistica.
L’autorizzazione paesaggistica (art. 146) e la compatibilità paesaggistica (art. 167) previste dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) vengono delegate:
alle Province;
alla Città Metropolitana;
agli enti parco regionali.
Nel testo previgente, la delega riguardava esclusivamente l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 ed era attribuita unicamente alle Province. Con il nuovo testo, la delega non riguarda più soltanto l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, ma anche la compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del medesimo decreto. Ciò significa che gli enti delegati non sono competenti solo per il rilascio preventivo dell’autorizzazione, ma anche per la valutazione postuma degli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione, nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità.
In secondo luogo, cambia il perimetro dei soggetti delegati: non sono più indicate esclusivamente le Province, ma vengono espressamente inclusi anche la Città Metropolitana e gli enti parco regionali.
Infine, viene introdotta una previsione specifica in materia sanzionatoria: nel caso in cui il vincolo paesaggistico sia intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.
Comma 3 art. 61 della L.R. 19/2002 aggiornato
3. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali. Nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004
VEPA e opere di protezione solare: chiarimenti su limiti e condizioni
L’articolo 2 integra l’articolo 49 della l.r. 19/2002, introducendo due nuovi commi (8 e 9) dedicati rispettivamente alle VEPA e alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), richiamate dall’art. 6 del D.P.R. 380/01 (Testo unico edilizia), vengono qualificate con maggiore precisione.
Il legislatore regionale chiarisce che:
hanno unicamente funzione di delimitazione precaria dello spazio esterno;
non possono generare volumi o superfici;
non possono determinare mutamento di destinazione d’uso;
non devono possedere le prestazioni tipiche dei locali abitativi.
Art. 49 comma 8
8. Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), hanno l’unica funzione di precaria delimitazione dello spazio esterno, limitandosi a rendere maggiormente vivibile tale spazio; questi spazi racchiusi non possono generare volumi, superfici, mutare la destinazione d’uso dell’area che delimitano, né avere le prestazioni tipiche dei locali abitativi.
Tende, pergole bioclimatiche e strutture per ricarica elettrica
Il nuovo comma 9 disciplina le opere di protezione solare (art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001), includendo:
tende da sole ed esterne;
tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile;
elementi di protezione solare mobili o regolabili;
pergole fotovoltaiche con posti auto sottostanti;
strutture per motocicli e coperture per colonnine di ricarica elettrica.
Tali strutture devono rispettare determinate condizioni, tra cui:
assenza di creazione di spazio stabilmente chiuso;
nessuna variazione di volumi e superfici;
riduzione al minimo dell’impatto visivo;
armonizzazione con le linee architettoniche esistenti.
Art. 49 comma 9
9. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001, la cui struttura principale è costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che è addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, hanno caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e si armonizzano alle preesistenti linee architettoniche. Sono inoltre ammesse le pergole fotovoltaiche con sottostanti posti auto e qualsiasi altra struttura per motocicli e per l’installazione di strutture coperte per l’installazione di colonnine di ricarica da fornitura elettrica.
Mutamento di destinazione d’uso: introdotta la “zona equipollente”
Con l’inserimento dell’articolo 57-bis, la legge regionale disciplina la nozione di “zona equipollente” ai fini del mutamento di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare, in applicazione dell’articolo 23-ter del d.P.R. 380/2001.
Il mutamento di destinazione d’uso della singola unità immobiliare è ammesso a condizione che siano rispettate le normative di settore e le eventuali prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. In particolare, la possibilità opera nelle zone C, D ed F — comprese le relative sottozone — previste dai PRG e dai programmi di fabbricazione, purché si tratti di aree già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. Analoga facoltà è riconosciuta negli ambiti che i Piani strutturali comunali e i piani regolatori vigenti classificano come urbanizzati.
Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della norma le previgenti zone A, ossia quelle di carattere storico, così come i centri e nuclei storici consolidati e, più in generale, gli ambiti connotati da particolare pregio storico e architettonico, per i quali continua a prevalere un regime di tutela più restrittivo.
Art. 57-bis – Definizione di zona equipollente ai fini del mutamento delle destinazioni d’uso di una singola unità immobiliare
1. In applicazione dell’articolo 23-ter, comma 1-ter, del d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, è ammesso il mutamento delle destinazioni d’uso di una singola unità immobiliare, ricompresa anche nelle zone equipollenti come di seguito definite:
a) nelle zone C), D) ed F), e relative sottozone, di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, dei Piani regolatori generali e programmi di fabbricazione, purché compiutamente e definitivamente collegate e integrate con già esistenti opere di urbanizzazione, definite dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167);
b) negli ambiti classificati urbanizzati nei Piani strutturali comunali e associati e nei piani regolatori vigenti, approvati nel rispetto della presente legge, e nei relativi ambiti territoriali unitari (ATU), ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettere a) e g), della presente legge, a eccezione delle previgenti zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, degli strumenti urbanistici comunali o delle zone a queste assimilabili dai piani urbanistici comunali, dei centri e nuclei storici consolidati e degli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
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