Box auto in vendita: a chi spetta la detrazione fiscale?

Box auto in vendita: a chi spetta la detrazione fiscale?

FiscoOggi: in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile, ma a determinate condizioni

Un contribuente chiede a FiscoOggi se dopo la vendita di un box auto pertinenziale acquistato beneficiando della detrazione Irpef può continuare a detrarre le rate residue.

La risposta riprende la regola generale sulla trasferibilità delle detrazioni che disciplina le agevolazioni disciplinate dall’articolo 16-bis del TUIR…

Come e quando si trasferisce la detrazione in caso di vendita

In generale, se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

E la detrazione per l’acquisto del box auto?

Laddove si proceda alla vendita del box pertinenziale per il quale si è beneficiato della detrazione, il proprietario dell’immobile principale può continuare a fruire della detrazione purché ciò venga indicato espressamente nell’atto di vendita. In assenza di tale indicazione, è l’acquirente del box a fruire delle quote residue della detrazione.

Ma c’è un’altra condizione necessaria perché ciò avvenga: nell’atto di acquisto deve essere indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

Attenzione requisiti: pertinenzialità, nuova realizzazione, costi di costruzione

Bisogna infatti ricordare che la detrazione per l’acquisto di posti e box auto – prevista dalla lett. d) comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. e disciplinata nell’ambito del Bonus Ristrutturazione – si applica solo sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione, purché siano pertinenziali a un’unità abitativa.

Inoltre, la spesa detraibile deve riguardare esclusivamente i costi di costruzione, certificati da un’attestazione rilasciata dall’impresa venditrice.

La detrazione spetta:

nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026
nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027.

Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta:

nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026;
nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027.

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione va calcolata sull’ammontare delle “spese imputabili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice.

La detrazione si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione è quindi di 48.000 euro.

Qui l’approfondimento “Bonus Garage 2026: come ottenere la detrazione per l’acquisto di posti e box auto“.
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