Bonus casa al familiare convivente: quando spetta la detrazione, cosa sapere
Quando il coniuge può detrarre le spese su immobile intestato al convivente e perché dal 2025 l’aliquota cambia
Il coniuge non proprietario che contribuisce alle spese può portare in detrazione le spese di ristruturazione?
La risposta, in linea generale, è sì. Ma dal 2025 la questione non si esaurisce più nel solo riconoscimento del diritto alla detrazione: occorre distinguere con precisione tra spettanza del beneficio e misura dell’aliquota applicabile.
Il punto è tutt’altro che secondario per tecnici, consulenti e operatori del settore. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e i chiarimenti della circolare AE 8/2025 hanno infatti ridefinito il perimetro della detrazione maggiorata per l’abitazione principale, creando una differenza operativa molto rilevante tra proprietario e familiare convivente.
Il caso tipico: immobile intestato al marito e spese sostenute anche dalla moglie
Il quesito – come quelle posto a FiscoOggi il 30 marzo 2026 – è semplice solo in apparenza: una contribuente vive con il marito in un’abitazione diversa da quella appena acquistata da lui.
L’immobile acquistato sarà ristrutturato e, una volta ultimato l’intervento, diventerà la loro abitazione principale. La moglie sostiene parte delle spese: può detrarle anche se non è proprietaria?
Sul piano generale, la risposta è positiva. La disciplina della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce infatti il beneficio non solo ai proprietari o ai titolari di diritti reali, ma anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sussistano specifiche condizioni soggettive e documentali.
Contesto normativo: cosa dice l’art. 16-bis del TUIR
La base normativa è l’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), che disciplina la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In termini tecnico-operativi, possono accedere all’agevolazione:
i proprietari;
i nudi proprietari;
i titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
i locatari e comodatari;
i familiari conviventi del possessore o detentore;
i conviventi di fatto, alle condizioni previste dalla normativa e dalla prassi.
Per il familiare convivente, il principio è consolidato nella prassi dell’Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta se il soggetto:
sostiene effettivamente la spesa;
risulta intestatario di fatture e bonifici;
convive con il possessore o detentore dell’immobile secondo i tempi richiesti dalla norma e dalla prassi interpretativa.
Chi è il familiare convivente ai fini del bonus ristrutturazione
Ai fini fiscali, rientrano tra i familiari conviventi:
il coniuge;
i parenti entro il terzo grado;
gli affini entro il secondo grado.
Nel caso in esame, la moglie rientra pienamente nella categoria del familiare convivente. Questo, però, non basta da solo: la convivenza deve essere effettiva e tempestivamente esistente rispetto all’intervento edilizio.
Quando deve esistere la convivenza
Uno dei passaggi più importanti, anche sotto il profilo documentale, riguarda il momento in cui la convivenza deve sussistere.
Secondo la prassi, in particolare dalla risoluzione 136/2002 e dai successivi chiarimenti di prassi, lo status di convivente deve:
esistere alla data di inizio lavori, oppure
al momento del sostenimento della spesa, se questa è antecedente all’avvio dell’intervento;
permanere al momento in cui la spesa viene sostenuta.
La convivenza può essere attestata mediante:
certificato di stato di famiglia, oppure
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Dal punto di vista operativo, questo significa che il tecnico o il consulente non deve limitarsi a verificare la relazione familiare, ma deve acquisire anche una prova formalmente idonea della convivenza.
L’immobile deve essere “a disposizione” della convivenza
Qui emerge un primo profilo spesso trascurato.
La prassi fiscale più recente chiarisce che, per il familiare convivente, la detrazione è ammessa se l’immobile oggetto dei lavori è nella disponibilità del nucleo convivente. In altri termini, non basta che l’immobile sia di proprietà del coniuge: occorre che esso sia riferibile alla sfera abitativa della convivenza.
Questo chiarimento diventa decisivo nei casi in cui l’immobile:
sia concesso in locazione a terzi;
sia dato in comodato a soggetti terzi;
non sia in concreto nella disponibilità della coppia.
In tali ipotesi, il diritto del familiare convivente può venire meno.
Nel caso oggetto del quesito, invece, l’immobile è stato acquistato proprio per diventare la futura abitazione della coppia: sotto questo profilo, il presupposto appare coerente con la disciplina agevolativa.
L’immobile non è ancora abitazione principale: la detrazione spetta lo stesso?
Sì, ma occorre distinguere bene i piani.
Secondo quando chiarito dalla circolare AE 8/2025, se l’immobile non è ancora adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, ciò non impedisce automaticamente l’accesso al bonus. Per la detrazione maggiorata, è sufficiente che l’immobile venga destinato ad abitazione principale al termine dei lavori.
Questo passaggio è molto importante nei casi di acquisto, ristrutturazione e successivo trasferimento della residenza. In sostanza, la futura destinazione abitativa dell’immobile può rilevare anche se, nella fase iniziale del cantiere, la coppia risiede ancora altrove.
Il vero nodo dal 2025: non tutte le spese sono detraibili al 50%
Qui si colloca l’aspetto più innovativo e più rilevante emerso dal confronto con la Knowledge Base.
Fino a una lettura superficiale, si potrebbe concludere che la moglie convivente possa detrarre le spese alle stesse condizioni del marito proprietario. Ma dal 2025 questo non è più vero sul piano dell’aliquota.
La circolare 8/2025 ha chiarito che, per il bonus ristrutturazione, la detrazione maggiorata del 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 spetta solo se ricorrono congiuntamente due condizioni:
il contribuente è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile;
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.
Ne deriva una conseguenza pratica netta: il familiare convivente non proprietario non può beneficiare della maggiorazione al 50%, anche se sostiene la spesa su un immobile che diventerà abitazione principale della famiglia.
L’elemento di maggiore innovazione, anche sotto il profilo editoriale e professionale, è proprio questo: dal 2025 non coincide più automaticamente il soggetto che paga con il soggetto che ottiene la detrazione più elevata.
Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, il focus applicativo era concentrato soprattutto sulla legittimazione soggettiva alla detrazione. Oggi, invece, per i tecnici e i consulenti fiscali, il punto centrale è la distinzione tra:
diritto a detrarre, che può spettare anche al familiare convivente;
misura della detrazione, che per il 50% è riservata al proprietario o titolare di diritto reale.
In termini pratici, due soggetti che partecipano alle stesse spese sul medesimo immobile possono oggi avere aliquote differenti:
il marito proprietario: 50%, se l’immobile è o diventa abitazione principale;
la moglie convivente non proprietaria: 36%, pur in presenza degli altri requisiti.
Questa distinzione incide direttamente su:
pianificazione fiscale dell’intervento;
intestazione delle fatture;
riparto dei bonifici;
convenienza economica della ripartizione della spesa tra i componenti del nucleo familiare.
Per chi opera nel settore edilizio, questo è un punto da presidiare già in fase preliminare, prima dell’avvio del cantiere e prima dell’emissione dei documenti fiscali.
Quindi la moglie può detrarre? Sì, ma non al 50%
Applicando i principi sopra richiamati al caso concreto, la risposta corretta è la seguente:
sì, la moglie può detrarre le spese di ristrutturazione da lei sostenute anche se l’immobile è intestato al marito al 100%;
per farlo, deve essere familiare convivente, sostenere la spesa e risultare intestataria dei documenti richiesti;
tuttavia, non essendo titolare di proprietà né di altro diritto reale, la moglie non ha diritto alla detrazione maggiorata del 50% prevista per l’abitazione principale;
per le spese sostenute da lei, l’aliquota resta quella ordinaria del 36%;
per le spese sostenute dal marito proprietario, può invece applicarsi il 50%, se l’immobile viene destinato ad abitazione principale nei tempi richiesti.
Fatture e bonifici: come impostare correttamente la pratica
Sul piano documentale, il diritto alla detrazione del familiare convivente richiede un’impostazione rigorosa della pratica.
Occorre che:
le fatture siano intestate al soggetto che sostiene la spesa, oppure riportino chiaramente la ripartizione del costo;
i bonifici parlanti siano coerenti con l’effettivo sostenimento della spesa;
sia disponibile la documentazione che prova la convivenza;
sia dimostrabile la riferibilità dell’immobile alla sfera abitativa della convivenza.
Quando la spesa è sostenuta da più soggetti, è opportuno che la documentazione contabile indichi in modo chiaro:
quota sostenuta da ciascuno;
soggetto beneficiario della detrazione;
titolo che legittima l’accesso al bonus.
Fonte: Read More
