Bonifico parlante per i bonus edilizi: quando è obbligatorio e come si compila
Il bonifico parlante è il metodo di pagamento obbligatorio per molte detrazioni fiscali. Come compilarlo correttamente e quale data fa fede
Il bonifico parlante è uno dei metodi di pagamento più richiesti (e nella maggior parte dei casi l’unico riconosciuto e accettato) in relazione agli incentivi statali per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili.
Con questo metodo di pagamento, infatti, vengono tracciati con estrema precisione sia i dati del destinatario che quelli del contribuente. Errori nella compilazione potrebbero bloccare la richiesta dell’incentivo, portando all’esclusione dalle detrazioni fiscali.
Vediamo in dettaglio come si compila un bonifico parlante, quando è obbligatorio e cosa è importante sapere al riguardo.
Grazie alle linee guida chiare e ai calcoli veloci e precisi puoi gestire in sicurezza le tue pratiche per il Superbonus e gli altri bonus edilizi.
Cos’è un bonifico parlante
Il bonifico parlante è una tipologia di bonifico postale o bancario, utilizzato nel settore dell’edilizia che attesta i pagamenti effettuati per interventi agevolati con i bonus edilizi.
Può essere effettuato online, con i servizi di home banking oppure recandosi presso una filiale bancaria o un ufficio postale di fiducia.
Si chiama così perché dice qualcosa in più rispetto a quello ordinario. Assume un’importanza fondamentale in quanto consente di tracciare e certificare in modo dettagliato le spese sostenute per queste tipologie di interventi: grazie ad esso sono tracciati sia i dati del destinatario che quelli del contribuente che ha sostenuto i costi, dati fondamentali per richiedere le detrazioni fiscali.
Come fare un bonifico parlante
Come compilare bonifico parlante? Per elaborare il metodo di pagamento in maniera corretta e accedere alle detrazioni fiscali, si devono inserire le seguenti informazioni:
Causale del bonifico parlante
In questa sezione deve essere indicata la causale del bonifico, citando le detrazioni previste dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. È opportuno inserire anche i riferimenti precisi della fattura così da risalire al documento.
Codice fiscale del beneficiario della detrazione
Per interventi di ristrutturazione a livello condominiale, è fondamentale inserire il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o dell’inquilino che ha effettuato la spesa. Qualora l’abitazione appartenga a più proprietari, è obbligatorio fornire i nomi, i cognomi e i codici fiscali di tutti i co-proprietari. Il beneficiario delle detrazioni può essere, di conseguenza, una persona fisica, una persona giuridica o il condominio stesso.
Numero partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento
Il numero di partita IVA o il codice fiscale si riferiscono all’intestatario del bonifico e quindi all’azienda esecutrice.
Numero e data della fattura
Per quanto riguarda gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 e legati solo all’Ecobonus 110% (non al Sismabonus 110%), è necessario inserire anche:
numero della fattura pagata;
data della fattura pagata.
Bonifico parlante con indicazione del bonus sbagliato? Non si perde il diritto alla detrazione
Nel bonifico fatto per il pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia ho erroneamente indicato la causale prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296/2006). Ho perso il diritto di richiedere la detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir?
Nella risposta fornita il 4 ottobre 2024, FiscoOggi precisa che:
nella situazione esposta nel quesito il contribuente non perde il diritto a usufruire della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione), sempre che siano state rispettate tutte le altre condizioni indicate dalla norma per il riconoscimento di tale agevolazione;
come più volte affermato dall’Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi, quando nell’apposito bonifico dedicato è stato riportato, per errore materiale, il riferimento normativo della detrazione per la riqualificazione energetica (ecobonus), anziché quello previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente. L’errore commesso, infatti, non dovrebbe aver pregiudicato l’obbligo della banca (o di Poste italiane S.p.A.) di applicare nei confronti del beneficiario del pagamento la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del decreto legge n. 78/2010 (pari, dal 1° marzo 2024, all’11%).
Bonifico parlante e bonus edilizi: quando è obbligatorio?
Bonus ristrutturazioni e Sismabonus
Il bonifico parlante è obbligatorio ed è l’unico mezzo di pagamento idoneo nel caso di detrazioni fiscali del 50% per la ristrutturazione edilizia e per gli interventi agevolati con Sismabonus (in questo ultimo caso, come vedremo, fanno eccezione le imprese).
Possono essere assolte con altre modalità le spese che non è possibile pagare con bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, ecc.).
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (Circolare 17/2015).
Ecobonus
Per l’Ecobonus le modalità di pagamento sono diverse a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa (Circolare 7/2018):
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
La Circolare 29/2023, al paragrafo 2.2, precisa che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, mediante lo strumento del bonifico, non è previsto esclusivamente per le imprese in contabilità ordinaria, poiché l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario.
Con l’Interpello 46/2018, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre che per i soggetti titolari di reddito d’impresa che adottano il c.d. “regime cassa” (di cui all’art. 66 del D.P.R. 917/1986, come modificato ad opera dell’art. 1 della Legge 232/2016, commi da 17 a 23), le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, ai fini della fruizione delle relative detrazioni d’imposta, rilevano nel momento dell’effettivo pagamento secondo il principio di cassa, con obbligo pertanto di effettuare tale pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Superbonus
Nei casi di lavori agevolati con il Superbonus – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/2000 – il bonifico parlante è obbligatorio nel caso di scelta di detrazione fiscale, mentre non è richiesto laddove si opti per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.
Bonus mobili
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Compilazione bonifico parlante: gli errori da non fare
Vediamo adesso quali sono alcuni errori da evitare durante l’elaborazione di un bonifico parlante online.
Chi effettua il bonifico non deve essere per forza la stessa persona che chiede la detrazione
Chi compie l’operazione di bonifico non è obbligato a essere la stessa persona che richiede la detrazione. Recenti aggiornamenti delle normative fiscali hanno modificato questa prospettiva: in contrasto con quanto indicato in precedenza nella Circolare 7/2018 (pag. 228-229), la richiesta della detrazione può essere avanzata indipendentemente dall’ordinante e dal destinatario indicato sulla fattura. In pratica, è possibile decidere in un secondo momento a chi attribuire la detrazione.
Qualora i lavori di ristrutturazione, rientranti nella detrazione, vengano eseguiti su immobili posseduti da più soggetti in comproprietà (se diversi individui hanno diritto alla detrazione), tutti possono accedere a questo beneficio pur avendo effettuato il bonifico intestandolo a un’unica persona.
Intestazioni dei documenti di spesa Circolare 7/e 2018
“Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).”
Il codice fiscale è importante
Nel bonifico, è fondamentale che l’ordinante includa il proprio codice fiscale. L’omissione di questo dato potrebbe compromettere la validità del bonifico parlante destinato alle ristrutturazioni edilizie. Quando si tratta di interventi su un edificio condominiale, il codice fiscale da indicare è quello relativo al condominio, non quello di chi effettua il pagamento presso lo sportello.
I riferimenti normativi sono fondamentali
Inserire all’interno del bonifico parlante un riferimento normativo è di vitale importanza. Bisogna, quindi, evitare di fare confusione tra i vari riferimenti e attenersi solo a quelli inerenti alla propria situazione.
Bonifico parlante: i chiarimenti del Fisco
Bonifico errato per detrazioni fiscale? Per non perderla serve la dichiarazione sostituiva
L’anno scorso ho acquistato dei climatizzatori a pompa di calore pagando la relativa fattura con bonifico postale online. Il Caf cui mi sono rivolto per la compilazione del modello 730/2024 mi ha informato che la spesa non è presente nella dichiarazione precompilata, poiché il bonifico che ho utilizzato è di tipo ordinario e non quello dedicato alle detrazioni fiscali. È possibile adesso fare qualcosa o devo rinunciare alle detrazioni?
Nella risposta fornita il 28 agosto 2024, FiscoOggi ricorda che, per situazioni analoghe a quelle rappresentate nel quesito, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni. In particolare, con riferimento agli adempimenti da seguire per avvalersi della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ha affermato che è sempre necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato in cui devono essere riportati tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Questa documentazione deve essere esibita dal contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (circolare 43/2016).
Basta l’ordine di pagamento del bonifico per attestare la data effettiva della spesa?
In applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 137 del 20 giugno 2024.
Il caso esaminato dalle Entrate riguarda un condominio che ha effettuato dei pagamenti con home banking, per un lavoro di ristrutturazione collegato a un superbonus, il 30 dicembre del 2023. Data importante, visto che dal 2024 il beneficio legato al superbonus è ridotto dal 90%/110% al 70%.
L’Agenzia ha ricordato che ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta a cui riferire le spese stesse, occorre fare riferimento, al criterio per cassa, così come specificato anche dalla circolare 24/2020 «in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento […] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono» e dalla circolare 17/2023 «ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino».
Nel caso di specie, l’Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo ordinato il bonifico e quindi sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.
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