Bando PN RIC Fotovoltaico per le imprese del Sud: le FAQ ministeriali

Bando PN RIC Fotovoltaico per le imprese del Sud: le FAQ ministeriali

C’è tempo fino al 3 marzo 2026 per partecipare al bando che finanzia l’installazione di impianti fotovoltaici con contributi a fondo perduto. I chiarimenti del MASE

Manca poco più di un mese alla chiusura dello sportello del bando PN RIC 2026.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027″ (PN-RIC 2021-2027 – Azione 2.2.1), con una dotazione finanziaria di 262 milioni di euro destinata alle regioni meno sviluppate d’Italia.

L’obiettivo è promuovere l’autoconsumo e a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici a servizio di imprese localizzate in Comuni con più di 5.000 abitanti e situati nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il GSE hanno rilasciato il 20 gennaio scorso le nuove FAQ con importanti chiarimenti per chi desidera partecipare.

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Che cosa finanzia la misura PN RIC

La misura PN RIC finanzia progetti volti all’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per l’autoconsumo immediato.

I progetti possono includere anche l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell’energia elettrica (dietro il contatore, “behind-the-meter”) per l’autoconsumo differito. È importante notare che non è ammissibile la sola installazione di sistemi di stoccaggio.

Per essere ammissibile, l’impianto deve avere una potenza nominale compresa tra 10 kW e 1.000 kW.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono garantire che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva. L’eventuale energia eccedentaria non accumulata dovrà essere ceduta gratuitamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per 20 anni. Il controvalore economico di questa energia andrà ad alimentare il Fondo nazionale reddito energetico.

Chi può beneficiare delle agevolazioni e dove intervenire?

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica. Sono invece escluse le imprese operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

I progetti devono essere localizzati nelle “Regioni meno sviluppate“, ovvero: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nello specifico, l’unità produttiva deve trovarsi in aree industriali, produttive o artigianali localizzate in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Gli impianti devono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti o coperture di strutture pertinenziali dell’unità produttiva.

A quanto ammonta il contributo?

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti. L’intensità massima del contributo varia in base alla dimensione dell’impresa (PMI o Grande Impresa) e alla tipologia di impianto:

Tipo di Impianto
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese

Impianti Fotovoltaici
58%
48%
38%

Impianti Termo-fotovoltaici
63%
53%
43%

Sistemi di Stoccaggio
48%
38%
28%

È prevista una riserva di risorse per le PMI, pari al 60% della dotazione totale.

L’intensità del contributo può essere aumentata se l’investimento presenta determinate caratteristiche:

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (ENEA): aumento di 5 punti percentuali per moduli di categoria “B” o “C”, o 2 punti percentuali per categoria “A”.
Sistema di Gestione dell’Energia: aumento di 2 punti percentuali se l’impresa possiede la certificazione ISO 50001.

Ulteriori criteri di valutazione per definire la posizione nell’elenco di accesso all’istruttoria includono: la copertura finanziaria delle immobilizzazioni, l’indipendenza finanziaria, la copertura degli oneri finanziari, l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, il possesso della certificazione di parità di genere (che offre 2,5 punti premiali), e la percentuale di energia rinnovabile autoconsumata rispetto ai prelievi dalla rete (Percentuale quota FER su prelievi ex ante).

Quali sono le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla misura PNRIC Fotovoltaico SUD?

L’incentivo è erogato in non più di due soluzioni di cui la prima è rappresentata alternativamente dalla richiesta di acconto o da un SAL intermedio mentre la seconda è rappresentata dal saldo finale da richiedere a valle dell’avvenuto completamento del Progetto di investimento e dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione.

In particolare, si sottolinea che:

la richiesta di acconto può essere al massimo pari al 30% del valore del contributo in conto capitale riconosciuto e deve essere accompagnata da una fideiussione avente come soggetto beneficiario il GSE;
la richiesta di SAL potrà essere inviata al GSE solo dopo aver sostenuto almeno il 50% dei costi ammissibili riconosciuti in fase di ammissione;
la richiesta di SALDO finale deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Come verrà gestito il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che usufruiranno del contributo in conto capitale previsto dal PN RIC Fotovoltaico Sud?

L’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che usufruiranno del contributo in conto capitale previsto dal PN RIC FOTOVOLTAICO SUD, sarà ritirata gratuitamente dal GSE per i successivi 20 anni dall’entrata in esercizio.

Il controvalore economico andrà ad alimentare il Fondo Reddito Energetico Nazionale.

In caso di potenziamento il GSE ritirerà gratuitamente la sola energia immessa in rete dalla sezione potenziante a cui il Soggetto proponente dovrà associare una specifica Unità di Produzione secondo le modalità definite da ARERA nella delibera 581/2020/R/eel.

Come e quando presentare la domanda?

Le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica.

I termini per la presentazione delle domande sono:

Apertura: ore 10:00 del giorno 03/12/2025.
Chiusura: ore 10:00 del giorno 03/03/2026.

La procedura di selezione non è cronologica, ma si basa sulla definizione di un ordine di accesso all’istruttoria. L’elenco di accesso è formato in ordine decrescente, determinato dal punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione (Allegato n. 3). L’ordine cronologico di presentazione della domanda sarà utilizzato solo in caso di parità di punteggio.

È importante ricordare che ogni impresa può presentare al massimo 3 domande di agevolazione, riferite a differenti unità produttive.

Il soggetto gestore dell’intervento è il MASE DG PIF (Direzione generale programmi e incentivi finanziari), che si avvale del supporto tecnico-specialistico del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Con Decreto Direttoriale n. 468 del 19 novembre 2025, sono state approvate le Regole operative; l’avviso pubblico è stato approvato con D.D. 424/2025.

Cosa spiegano le nuove FAQ

Le nuove FAQ (aggiornate al 20 gennaio 2026) offrono risposte cruciali su temi caldi come cumulabilità, requisiti tecnici e vincoli contrattuali. Ecco una sintesi dei punti più importanti da conoscere prima di presentare la domanda.

Cumulabilità e transizione 5.0

Uno dei chiarimenti più attesi riguardava la possibilità di cumulare questo incentivo con altri aiuti. Le FAQ confermano che:

Sì alla cumulabilità con Transizione 5.0: l’agevolazione PN RIC è cumulabile con misure che non costituiscono aiuti di Stato (come il credito d’imposta Transizione 5.0), a patto di non superare il 100% del costo ammissibile.
No agli altri Aiuti di Stato: non è possibile il cumulo con incentivi come il D.M. FER X, le Comunità Energetiche (CACER), la ZES Unica o il regime “de minimis” per gli stessi costi ammissibili.

Requisiti tecnici e premialità moduli

Il bando finanzia impianti tra 10 kW e 1.000 kW. Le FAQ specificano che:

Moduli UE ed Extra-UE: sono ammessi anche moduli non prodotti in UE, purché rispettino i requisiti tecnici.
Premialità: per ottenere il contributo maggiorato (fino al +5%), è necessario utilizzare moduli fotovoltaici iscritti nel registro ENEA (Categorie A, B o C). Attenzione: l’uso misto di moduli censiti e non censiti fa perdere la premialità.
Pensiline e parcheggi: è ammessa l’installazione su pensiline, ma il bando copre solo i costi della copertura fotovoltaica, non la struttura della pensilina stessa.

Vincoli contrattuali e disponibilità dell’immobile

Il GSE ha stretto le maglie sui titoli di disponibilità:

Niente Leasing o Noleggio: non sono ammissibili spese sostenute tramite leasing finanziario, lease-back o noleggio operativo. L’impianto deve essere acquistato direttamente (proprietà).
Comodato d’uso: il comodato d’uso gratuito non è un titolo idoneo per dimostrare la piena disponibilità dell’unità produttiva.
Gruppi Societari: se un’immobiliare del gruppo affitta l’immobile alla società operativa (richiedente), l’operazione è ammessa purché ci sia un contratto di locazione registrato di durata adeguata (5 anni per grandi imprese, 3 per PMI) che includa esplicitamente l’uso del lastrico solare.

Assicurazione catastrofale obbligatoria

Per accedere al bando è necessario aver stipulato la polizza contro i danni da calamità naturali (Legge 213/2023). Tuttavia, ci sono delle esenzioni temporanee: le micro e piccole imprese (specie nei settori turismo e ristorazione, oggetto di proroga al 2026) possono presentare domanda senza polizza immediata, ma dovranno dimostrare di averla stipulata alla prima richiesta di erogazione.

Consumi e dimensionamento

Stima dei consumi: per le nuove attività (avviate nel 2025 o 2026) o prive di storico, è consentito stimare i consumi per il calcolo dell’autoconsumo.
Dimensionamento: è possibile dimensionare l’impianto prevedendo un aumento futuro dei fabbisogni, ma attenzione: il punteggio in graduatoria (basato sull’autoconsumo storico) verrà calcolato solo sui dati storici o sulle stime attuali, senza considerare gli incrementi futuri.

Esclusioni importanti

Restano esclusi dal bando:

Il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura (sono ammesse invece le attività di trasformazione).
Gli impianti realizzati per assolvere agli obblighi di legge su edifici di nuova costruzione. È invece ammesso l’intervento su edifici esistenti anche se serve a coprire la quota d’obbligo FER.

 

 

 

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