Avvalimento di garanzia e fatturato globale: quanto deve essere specifico il contratto?
Quando l’ausiliaria presta un requisito economico-finanziario, il contratto deve offrire una garanzia concreta e verificabile, ma non è tenuto a elencare attrezzature, personale e singoli beni patrimoniali. Lo chiarisce il TAR Lazio
La validità del contratto di avvalimento dipende anzitutto dalla natura del requisito prestato. Se l’operatore economico ricorre all’ausiliaria per integrare il fatturato globale richiesto dalla gara, non si applicano automaticamente le regole proprie dell’avvalimento tecnico-operativo.
È il principio affermato dal TAR Lazio con la sentenza n. 9865/2026, relativa ad una procedura per la fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari.
Il caso
La gara, suddivisa in più lotti, prevedeva per quello oggetto del giudizio un valore di circa 79,2 milioni di euro. L’aggiudicataria possedeva un fatturato pari a 72.554.009 euro, inferiore di 9.973.031 euro rispetto al requisito necessario per partecipare ai lotti prescelti. Per colmare la differenza aveva stipulato un contratto di avvalimento con un’altra impresa.
La seconda classificata contestava la validità dell’accordo, ritenendo che:
l’oggetto del contratto fosse indeterminato;
mancasse l’indicazione puntuale dei beni messi a disposizione;
la presenza di un responsabile amministrativo e di un ufficio di controllo attribuisse all’accordo natura tecnico-operativa;
la situazione debitoria dell’ausiliaria rendesse la garanzia priva di concreta efficacia.
Avvalimento operativo e di garanzia non seguono le stesse regole
Il TAR parte dalla distinzione tra le due forme di avvalimento previste dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
Nell’avvalimento tecnico-operativo, l’impresa ausiliaria mette a disposizione elementi necessari all’esecuzione dell’appalto, come personale, mezzi, attrezzature e organizzazione aziendale. Il contratto deve quindi consentire di identificare le risorse effettivamente prestate.
Nell’avvalimento di garanzia, invece, il supporto riguarda la capacità economica e finanziaria del concorrente. La funzione dell’accordo è rafforzare l’affidabilità dell’operatore nei confronti della stazione appaltante.
Nel caso esaminato, il contratto individuava espressamente il fatturato globale come requisito prestato e quantificava la parte mancante. Per il giudice:
“Il requisito integrato è dunque esclusivamente economico-finanziario”
La qualificazione dell’accordo determina anche il suo contenuto minimo. Non sarebbe coerente pretendere l’elenco di mezzi e risorse operative quando l’ausiliaria non interviene per apportare capacità tecniche necessarie all’esecuzione.
Non serve l’inventario dei beni dell’ausiliaria
Il contratto è stato ritenuto valido perché l’ausiliaria si impegnava a mettere a disposizione la propria complessiva solidità economico-finanziaria, come risultante dai bilanci degli ultimi esercizi.
Secondo il TAR:
“Il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati.”
Questo non significa che siano sufficienti formule generiche. L’obbligazione deve comunque poggiare su una base oggettiva e controllabile. Nel contratto devono risultare chiaramente:
il requisito richiesto dalla gara;
la quota posseduta dall’ausiliata;
la parte integrata mediante avvalimento;
l’impegno vincolante dell’ausiliaria;
i dati economici dai quali emerge la sua solidità;
la durata dell’impegno e la responsabilità solidale verso la stazione appaltante.
La messa a disposizione della consistenza finanziaria risultante dai bilanci non costituisce, quindi, una semplice dichiarazione d’intenti, ma individua il contenuto concreto della garanzia. A rafforzarla interviene la responsabilità solidale prevista dall’art. 104, comma 7, del Codice.
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