Autocarro manomesso e delega di funzioni: la Cassazione sulle responsabilità

Autocarro manomesso e delega di funzioni: la Cassazione sulle responsabilità

Operaio travolto da un autocarro, oggetto di rilevante manomissione. Il datore di lavoro ha delegato le funzioni in materia di sicurezza, ma risulta responsabile

La sentenza di Cassazione penale 51/2026 si occupa del caso di un operatore ecologico che ha perso la vita in un tragico infortunio occorso mentre tentava di rimettere a moto un autocarro aziendale in sosta, intervenendo sul vano motore, senza passare per la cabina di guida. L’autocarro si è avviato improvvisamente, travolgendo e uccidendo il lavoratore schiacciandolo con le ruote posteriori.

Criticità emerse

Dall’elaborato peritale di un ingegnere emergeva che il veicolo era stato oggetto di una rilevante manomissione non immediatamente visibile: il relè di sicurezza, progettato per consentire l’avviamento del motore solo previa pressione del pedale del freno, risultava sostituito da un collegamento fisso, idoneo a consentire l’accensione del mezzo in violazione delle procedure di sicurezza stabilite dal costruttore. Tale modifica consentiva l’avviamento del motore prescindendo dalle normali fasi di reset del cambio e, soprattutto, senza la separazione dei dischi della frizione. In questo modo i lavoratori venivano esposti al rischio concreto che l’accensione del veicolo coincidesse con un movimento involontario dello stesso.

Il mezzo risultava inoltre dotato di una batteria fortemente deteriorata, caratterizzata da un marcato processo di solfatazione e da evidenti segni di ossidazione sul polo negativo. Tale condizione obbligava gli addetti ad effettuare procedure di avviamento non ordinarie, come attestato dalle incisioni circolari presenti sul morsetto e dall’annerimento di un fusibile privo del cappuccio isolante di protezione. Il consulente tecnico sottolineava che queste prassi operative non erano affatto immediatamente comprensibili per un conducente saltuario, in assenza di un’adeguata formazione specifica.

Cosa ha accertato la Corte?

La Corte ha accertato l’esistenza di una prassi aziendale orientata a trascurare lo stato di efficienza e sicurezza dei mezzi. Le segnalazioni degli autisti venivano considerate solo quando tali anomalie impedivano l’utilizzo del veicolo, privilegiando la continuità del servizio rispetto alla tutela dei lavoratori. Tale ricostruzione trovava conferma nelle dichiarazioni convergenti di due ex dipendenti, mentre sono state giudicate non credibili le deposizioni difensive e tardiva la documentazione prodotta dall’azienda a sostegno dell’assenza di criticità.

Come si difende il datore di lavoro?

L’amministratore della società (datore di lavoro) sostiene di essere esonerato da responsabilità per la presenza di un preposto formalmente qualificato e dotato di effettivi poteri organizzativi e di controllo, cui sarebbero spettati gli obblighi di vigilanza antinfortunistica, evidenziando inoltre che l’obbligo di delega formale è stato introdotto solo successivamente ai fatti. Nello specifico, aveva ereditato il personale già impiegato sul cantiere. Di conseguenza, sia al momento dell’aggiudicazione nel 2017 sia alla data dell’incidente, egli non era tenuto a formalizzare una delega di funzioni, poiché tale responsabilità spettava contrattualmente ad un dipendente che non era un mero destinatario di una delega esecutiva, come erroneamente ritenuto dal primo giudice e recepito dalla Corte d’Appello, ma preposto al cantiere, con la conseguenza che l’evento era causalmente riconducibile alla sua condotta omissiva.

Non risulta una delega di funzioni scritta

Secondo la giurisprudenza consolidata, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro richiede requisiti molto stringenti, sia formali sia sostanziali. Essa può trasferire al delegato gli obblighi di prevenzione e controllo del datore di lavoro solo se riguarda un ambito specifico, è chiara, effettiva e conferita ad un soggetto qualificato con adeguati poteri organizzativi, gestionali e di spesa. La delega deve essere redatta e accettata per iscritto, come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008; in mancanza, il datore di lavoro mantiene la piena responsabilità. Nel caso in esame, non risultano deleghe scritte né accettazioni formali da parte del preposto di cantiere e l’argomento della difesa secondo cui l’obbligo di delega scritta sarebbe stato introdotto solo con la Legge 215/2021, è infondato dato che l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, vigente dal 2008, già richiedeva una delega scritta e accettata per iscritto (la Legge del 2021 ha solo rafforzato tali obblighi senza introdurli ex novo).

Obbligo di vigilanza sul preposto

La censura secondo cui la presenza di un preposto avrebbe escluso la responsabilità del datore di lavoro non può essere accolta. La Corte ha ritenuto attendibili le testimonianze di ex dipendenti, secondo cui le segnalazioni relative a gravi anomalie dei mezzi erano sistematicamente ignorate, privilegiando il proseguimento del servizio rispetto alla sicurezza dei lavoratori. Ne deriva che le risorse attribuite ai preposti erano insufficienti e che i vertici aziendali fornivano indicazioni precise per contenere i costi a scapito della sicurezza.

Anche qualora si ipotizzasse una delega di fatto, resta comunque a carico del datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul preposto; l’ignoranza di pratiche rischiose instaurate con il suo consenso non esclude la colpa, ma integra l’omessa vigilanza. Nel caso concreto, la prassi pericolosa di ridurre la manutenzione e far fronte autonomamente ai guasti si era consolidata con l’assenso dei vertici aziendali, come confermato dalle testimonianze e dalla perizia. In strutture complesse, la responsabilità ricade sul soggetto deputato alla gestione del rischio per la prestazione lavorativa concreta, sul dirigente per l’organizzazione dettagliata e sul datore di lavoro per le scelte gestionali di fondo.

DVR incompleto

Il Documento di Valutazione dei Rischi risultava lacunoso, non contenendo alcun cenno all’autocompattatore investitore, nonostante si trattasse dell’unico veicolo con cambio automatico a disposizione dei dipendenti nel cantiere con conseguente valutazione inadeguata dei rischi per autisti non esperti. La responsabilità di tale omissione ricade sul datore di lavoro, essendo non delegabili gli obblighi di valutazione dei rischi (artt. 17, 18, 28 D.Lgs. 81/2008).

Costi contenuti a scapito della sicurezza

La Corte ha considerato l’elevato grado di colpa dell’imputato, legato alla scelta di contenere i costi a scapito della sicurezza e all’omessa manutenzione, mentre la presenza di un preposto non costituisce elemento positivo sufficiente a giustificare le attenuanti. La quantificazione della pena risulta proporzionata, motivata adeguatamente e conforme all’art. 133 cod. pen. L’argomento secondo cui il preposto avrebbe dovuto determinare una cooperazione colposa (art. 114 cod. pen.) è inammissibile per difetto di sollevazione in appello e comunque aspecifico.

In conclusione, il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

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