ARERA: FINE DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Negli ultimi anni, le installazioni di impianti fotovoltaici hanno registrato una crescita significativa. Questa espansione, essenziale per supportare la transizione energetica in Italia e nel mondo, è stata guidata da vari fattori: incentivi governativi, riduzione dei costi di installazione e una crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale.

Uno degli strumenti più efficaci per incentivare la produzione di energia rinnovabile è stato il meccanismo dello Scambio sul Posto.

Questo sistema permette ai produttori di energia elettrica di immettere in rete l’energia prodotta in eccesso e di “prelevarla” successivamente, garantendo un ritorno economico basato sull’energia immessa e “prelevata”.

Attraverso le letture automatiche del contatore, il GSE verifica quanta energia è stata prelevata e quanta immessa, determinando così il rimborso previsto per l’utente.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi, non sarà più possibile attivare nuove convenzioni di Scambio sul Posto.
Sebbene i decreti attuativi non siano ancora stati emanati, la Delibera ARERA del 5 novembre 2024, n. 457/2024/R/Efr, ha approvato le prime disposizioni per una graduale cessazione del regime di scambio sul posto e le modalità di uscita per gli impianti di produzione la cui convenzione non può più essere rinnovata a causa del raggiungimento, al 31 dicembre 2024, del limite di 15 anni dalla data della prima sottoscrizione della convenzione.

Per “data di prima sottoscrizione della convenzione” si intende la data di primo accesso al regime di scambio sul posto.

Con la Delibera n. 457/2024/R/Efr, l’Autorità attuando quanto disposto dall’articolo 4-ter, comma 4, del Decreto-Legge 181/23, stabilisce che il GSE debba:

  • chiudere automaticamente le convenzioni per le quali, al 31 dicembre 2024, sarà maturato il requisito dei 15 anni di decorrenza dalla data di prima sottoscrizione;
  • entro il 30 giugno 2025, liquidare le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, qualora siano presenti i dati necessari per la loro determinazione;
  • attivare, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, entro il termine previsto dall’Allegato A.26 del Codice di Rete (entro il giorno 10 del mese m-1), non sia stata presentata a Terna una richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione.

Il Ritiro Dedicato prevede, a fronte di un corrispettivo per il servizio svolto, la vendita al GSE di tutta la produzione di energia elettrica in eccesso a un prezzo variabile, chiamato anche Prezzo Zonale Orario.
Questo prezzo indica il costo dell’energia elettrica sul mercato e tiene in considerazione due fattori:

  • l’ora in cui l’energia viene immessa in rete;
  • la zona di mercato in cui si trova l’impianto.

Uno dei vantaggi del Ritiro Dedicato risiede nell’offrire una remunerazione diretta per l’energia immessa in rete, indipendentemente dal consumo.

Il GSE predisporrà un piano di comunicazione per informare tutti i titolari di convenzioni in scadenza, inclusi i produttori che potrebbero essere coinvolti indirettamente.

Se interessati, vi preghiamo di scriverci compilando il form alla sezione contatti

Fonte: Delibera n. 457/2024/R/Efr